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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2076/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2076/2021 avente ad oggetto responsabilità medica, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. ; NTroparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...], C.F. CP_2 C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. , con il CP_3 C.F._4 patrocinio dell'avv. FIACCABRINO GIOVANNI, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, P.I. , con il patrocinio NTroparte_4 P.IVA_1 dell'avv. MARLETTA TERESA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/10/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI
Nel merito, in via principale: accertati i fatti come in narrativa, attese le risultanze della c.t.u. in atti:
- condannare l' , NTroparte_5 in persona del legale rapp.te pro tempore al risarcimento dei danni tutti patiti dalla SI Parte_2 secondo i criteri elaborati dalla Cassazione (sentenza n. 26117/2021) per il calcolo del
[...]
“danno differenziale”; o, sulla scorta delle risultanze peritali, tenuto conto anche dell'invalidità pregressa della ricorrente, in una somma non inferiore ad € 250.000,00 secondo il seguente calcolo: I.P. 35% - I.P. 10% (come specificato dalla Dott.ssa ); oltre a I.T.A. (215 gg al 100%), oltre Per_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle dimissioni (12 ottobre 2015) all'effettivo saldo.
- condannare l' , NTroparte_5 in persona del legale rapp.te pro tempore al risarcimento del “danno riflesso” patito dai familiari della Signora (marito e figli) da liquidarsi secondo i criteri indicati da Cassazione Sez. Parte_2 pagina 1 di 9 III Civile Ordinanza 13540 del 17 maggio 2023 (Tabelle Tribunale di Roma del 10/11/2023) o in quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del ricovero in cui venne contratta l'infezione (luglio 2015) all'effettivo saldo;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre alla rifusione delle spese mediche e di lite anche della fase di a.t.p. come indicate in atti, da distogliere direttamente al sottoscritto patrocinatore antistatario.
CONVENUTA
Nel merito e in via principale, previo rinnovo della CTU, rigettare integralmente tutte le domande avanzate dai ricorrenti tutti, in quanto infondate in fatto e diritto per i tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze sia del presente giudizio che del procedimento per ATP.
pagina 2 di 9 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 1.6.2021, a seguito di procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, , e Parte_1 NTroparte_1 CP_2 CP_3
aderendo integralmente alle determinazioni dei CTU nominati in sede di ATP (proc. n. RG
[...] 5102/2019 - Trib. Ragusa) promuovevano un giudizio nei confronti dell' CP_6 Parte_1 chiedeva il risarcimento del danno biologico differenziale causato dall'infezione contratta in sede
[...] nosocomiale, nella misura quantificata da CTU in sede di ATP, oltre al danno patrimoniale e agli interessi compensativi;
gli altri ricorrenti agivano iure proprio, chiedendo di riconoscere e liquidare il danno “c.d. riflesso” patito dagli stessi a causa dell'infezione contratta dalla . Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3/12/2021si costituiva l' che, CP_6 insistendo in tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto nell'ambito del procedimento per ATP anche a mezzo del CTP di parte, contestava integralmente le richieste avanzate dai ricorrenti perché infondate e NT chiedeva in via preliminare e in rito, disporre la conversione del procedimento in rito ordinario. L chiedeva disporsi rinnovo della CTU e comunque il rigetto delle domande attoree.
Mutato il rito e disposto il richiamo dei CTU per rispondere alle osservazioni dell'ASP, all'udienza del
29/10/2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti, con i termini ex art. 190 c.p.c. La domanda di è fondata e deve pertanto essere accolta. Parte_1
Risulta dall'esame della documentazione sanitaria che nata a [...] il [...], in Parte_1 data 27.07.2015 veniva soccorsa e trasportata dal servizio 118 presso il P.S. del P.O. di CP_5
dove i sanitari di turno alle 11.36 diagnosticavano “Frattura femore dx”. Era sottoposta a CP_5 visita, esami di laboratorio, rx ginocchio e femore dx con esito “Frattura basi-cervicale a dx”, consulenza ortopedica dove si riportava “…ha effettuato rx anca che mostra frattura anca dx, si consiglia approfondimento diagnostico con T.C. e ricovero in ortopedia. Si reinvia al P.S.”, TAC bacino con esito “…Frattura basicervicale completa ingranata in varismo del femore di dx”, si predisponeva il ricovero e si assegnava una diagnosi di gg. 30 s.c.
In data 27.07.2015 veniva ricoverata presso l' NTroparte_7
[... con diagnosi d'ingresso: “Frattura pertrocanterica femore dx”, era sottoposta ad intervento CP_5 chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare. In data 08.08.2015 eseguiva rx anca dx con esito
“In buona posizione in osteosintesi”. Lo stesso giorno veniva dimessa con diagnosi di “Frattura pertrocanterica femore dx”, si prescriveva terapia medica, rimozione punti di sutura, mantenimento della calza elastica a media compressione antitrombo, proseguire FKT presso medicina riabilitativa di
Scicli. Veniva ricoverata presso l'U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione del P.O. “Busacca” di Scicli con diagnosi di “Postumi frattura pertrocanterica trattata con intervento chirurgico di riduzione e sintesi con chiodo endomidollare”. In data 22.08.2015 eseguiva rx anca dx con esito “L'indagine rileva osteosintesi con chiodo gamma avvitato per frattura pertrocanterica”. Dalla relazione di dimissione redatta in data 03.09.2015 si riporta: “…Condizioni patologiche associate: Ipertensione arteriosa, morbo di Parkinson, Sindrome ansiosodepressiva, meningioma trattato con radioterapia (2013), pregressa frattura omero dx. Esami eseguiti durante il ricovero: ECG: “Nei limiti della norma”; esami ematici Hb: 12.7 gr/dl. Obiettivi del trattamento riabilitativo: perseguiti attraverso programma di trattamento individuale quotidiano (2 sedute di fisioterapia quotidiane): Disallettamento in carrozzina, graduale recupero del R.O.M. anca destra, rieducazione al carico progressivo-assistito con ausili, training del passo e della deambulazione, trasferimenti in sicurezza, autonomia nelle ADL primarie, reinserimento al proprio domicilio. Sintesi e decorso: Paziente a tratti non compliante al trattamento fisiochinesiterapico, ha manifestato durante il corso della degenza frequenti attacchi d'ansia, lamentando disturbi aspecifici. In atto ha raggiunto un discreto grado di autonomia nelle ADL primarie,
pagina 3 di 9 autonoma nell'eseguire i trasferimenti. Deambula autonomamente con ausilio di girello con due ruote e due punte. In data 14.09.2015 veniva soccorsa e trasportata dal servizio 118 presso il P.S. del P.O. di CP_5
dove i sanitari di turno alle 17.29 diagnosticavano “Frattura di femore dx”. All'anamnesi i CP_5 sanitari riportavano “Trauma di anca dx in seguito a caduta accidentale. In anamnesi pregresso intervento chirurgico di anca dx con posizionamento di mezzi di osteosintesi”, all'esame obiettivo i sanitari riportavano “Dolenzia e dolorabilità alla mobilizzazione di anca dx con arto inferiore dx accorciato”. Era sottoposta a visita, esami di laboratorio, rx anca dx con esito “Frattura angolata della diafisi medio-prossimale del femore dx, a livello di un piano passante per il terzo distale del chiodo endomidollare, con avulsione di grossolano frammento osseo e della vite metallica che appare dislocata medialmente”; si predisponeva il ricovero e si assegnava una diagnosi di gg. 30 s.c.
In data 14.09.2015 veniva ricoverata presso l' NTroparte_7 di In data 15.09.2015 era sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione chiodo, osteosintesi CP_5 con chiodo endomidollare tipo Gamma long. Da una sintesi del decorso ospedaliero si evince:
“Ricovero, visita, esami per intervento chirurgico, in data 15.09.2015 intervento chirurgico di rimozione chiodo e nuova osteosintesi con chiodo endomidollare gamma long. Visita fisiatrica, si è verificata la deiescenza della ferita trattata con terapia medica antibiotica…nessun trattamento è stato eseguito alla spalla dx”.
In data 21.09.2015 era sottoposta a esame culturale su ferita chirurgica con isolamento di
Staphylococcus aureus.
In data 12.10.2015 veniva dimessa con diagnosi di “Frattura post traumatica terzo medio di femore dx in recente frattura pertrocanterica trattata con chiodo endomidollare Endovis, recidiva inveterata di lussazione spalla dx in lussazione abituale di spalla”, si prescriveva terapia medica, calza elastica, deambulazione con due bastoni, medicazioni periodiche.
Dalla relazione clinica relativa al ricovero dal 31.10.2015 al 10.11.2015 presso l'U.O.C. Malattie
Infettive del P.O. Maggiore di si riporta: “Il paziente si ricovera per una sintomatologia CP_5 caratterizzata da frattura post traumatica del terzo medio del femore dx in recente frattura pertrocanterica trattata con chiodo endomidollare e recidiva di lussazione della spalla. La paziente presenta febbre non preceduta da brividi di freddo né seguita da sudorazione con puntate serotine massime di 38,5. Il decorso clinico è stato favorevole con la progressiva risoluzione del quadro infettivo. Diagnosi: “Osteomielite, Morbo di Parkinson”. Durante la degenza sono stati eseguiti esami ematochimici e in data 03.11.2015 ha eseguito TAC dell'arto inferiore e superiore dx e del bacino con esito “… Si conferma lussazione cronica inveterata di spalla dx;
la glena della scapola presenta aspetto dismorfico da alterazioni degenerative e verosimilmente post-traumatiche e contiene due viti metalliche in esiti di pregressa stabilizzazione …
Esiti di relativamente recente intervento chirurgico di stabilizzazione con chiodo gamma in frattura della diafisi intermedio-prossimale del femore dx. In atto ancora modesta l'apposizione di callo osseo calcifico in corrispondenza del focolaio fratturativo. Rima di radio trasparenza si apprezza in regione basicervicale in esiti di frattura tendente in pseudoartrosi. Testa femorale alla sublussazione supero- esterna dove impatta con il tetto acetabolare ed il ciglio cotiloideo sede di alcune rime di frattura composte. La testa femorale presenta affossamento del profilo corticale osseo sul versante anterosuperiore. Perdita dello spazio articolare femoro-acetabolare con evoluzione in severa artrosi. Disomogeneo versamento fluido in sede periarticolare e periacetabolare…”. Si dimette con prescrizione di terapia medica”. In data 10.11.2015 veniva ricoverata presso la RSA “G.B. Hodierna” di con diagnosi di CP_5
“Osteomielite in Morbo di Parkinson”. La paziente verso le ore 20.00 presentava elevato stato agitativo, con sudorazione e F.A. (170 b/min) per cui veniva trasportata dal servizio 118 presso il P.S. dell' di dove i sanitari all'anamnesi annotavano “Pz proveniente dalla RSA in terapia CP_6 CP_5 con Stalevo Lattulac Triatec 10 KVL Retatd Mipapexin Norvasc Cardura Anafranil. La pz ha ridotto di
pagina 4 di 9 sua iniziativa la terapia x il Parkinson. Assistita in sala emergenza”. Alle ore 09.20 del 11.11.2015 riportavano “Visto il quadro clinico si propone il ricovero in reparto di medicina per approfondimento diagnostico ma la paziente rifiuta e preferisce rientrare in RSA e continuare terapia”. Pertanto, rientrava in RSA.
In data 17.11.2015 la paziente si autodimetteva alle ore 15.15. Lo stesso giorno veniva ricoverata presso la RSA Busacca di Scicli per continuazione delle cure dal U.O. di Ortopedia di Modica perché affetta da “Esiti di frattura post traumatica del 3° medio di femore dx in recente frattura pertrocanterica trattata con chiodo endomidollare, recidiva inveterata di lussazione abituale di spalla dx”. In data 29.12.2015 eseguiva rx anca dx, rx bacino e articolazioni sacro iliache, rx femore, ginocchio e gamba dx con esito “…Apprezzabile reazione osteoblastica riparativa in corrispondenza della pregressa frattura al terzo medio prossimale della diafisi femorale a dx. Esiti di recente frattura basicervicale a dx osteosintetizzata. Da questo lato, i profili ossei affrontati coxo-femorale dimostrano avanzati segni tendenti alla pseudoartrosi con grave deviazione in varo dell'asse”. In data 15.01.2016 veniva dimessa con prescrizione di terapia medica. In data 03.03.2016 eseguiva ecografia anca dx con esito “In corrispondenza della cicatrice superiore nell'anca dx si apprezza una raccolta liquida con echi interni delle dimensioni approssimative di 36x26x19 mm, che si approfonda fino a 3 cm. Una raccolta di aspetto analogo, di 32x25x10 mm si apprezza in corrispondenza del capo superiore della cicatrice”.
In data 14.12.2016 era sottoposta a visita ortopedica dal dott. che certificava “Esiti Persona_2 di frattura della anca dx e del femore dx complicata da grave infezione stafilococcica con espianto dei mezzi di sintesi ed impianto di spaziatore cementato. La pz. presenta impossibilità alla stazione eretta e alla deambulazione con grave rigidità della coxofemorale dx ed accorciamento dell'arto inferiore dx di cm. quattro”. In data 26.04.2017 veniva ricoverata presso l'Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto S.r.l. di Augusta con diagnosi d'ingresso “Postumi osteomielite femore dx”. In data 15.05.2017 veniva dimessa con diagnosi di “Pregressa osteomielite femore dx, presenza di spaziatore antibiotato femore dx, frattura del femore sopracondiloidea dx, anemia post chirurgica, esiti di frattura femore dx” e prescrizione di terapia medica, rimozione dei punti di sutura fra 10 gg., divieto di carico assoluto per 40 gg., mantenimento della ginocchiera post-operatoria bloccata in flessione a 20 gradi per 40 gg., potenziamento muscolare e kinesi arto inferiore dx, controllo del tronco da seduta, necessita di ADI.
Dal 23.07.2020 al 27.07.2020 veniva ricoverata presso Casa di Cura Villa Salus con diagnosi di ingresso: “recente frattura osteosintesi ginocchio dx”. Veniva sottoposta a intervento così descritto:
“...incisione laterale al femore distale su pregressa cicatrice chirurgica per piani si giunge alla placca. Si rimuovono i mezzi di sintesi. Si evidenzia pseudoartrosi della frattura sovracondilica del femore.
Con apposito strumentario si cruenta il focolaio di frattura, si distalizzano i condili. Si riduce la frattura sovracondilica e la si stabilizza con placca, viti e cerchiaggi metallici … visto l'ammanco osseo in sede di frattura si inserisce osso sintetico … Diagnosi di uscita: “pseudoartrosi femore distale dx, pregressa frattura sovracondiloidea femore dx”. I consulenti tecnici d'ufficio, dott.ri e , hanno ripercorso il lungo e Persona_3 Persona_4 complesso iter clinico patito dalla sig.ra evidenziando che: Parte_2
“in data 27.07.2015 accede alle cure di PS per frattura basicervicale femore dx. Dopo gli accertamenti diagnostici (Rxgrafia e TC bacino) era sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare In data 08.08.2015 era dimessa e ricoverata presso il P.O. di Scicli per CP_8 trattamento riabilitativo. Dalla lettura della cartella clinica relativa al ricovero in oggetto emerge che la paziente risultava “a tratti non compliante al trattamento fisiochinesiterapico, ha manifestato durante il corso della degenza frequenti attacchi d'ansia, lamentando disturbi aspecifici. In atto ha raggiunto un discreto grado di autonomia nelle ADL primarie”. In data 14.09.2015 a seguito di caduta accidentale era posta diagnosi di “Frattura angolata della diafisi medio-prossimale del femore dx, a livello di un piano passante per il terzo distale del chiodo
pagina 5 di 9 endomidollare, con avulsione di grossolano frammento osseo e della vite metallica che appare Co dislocata medialmente”. Era pertanto nuovamente ricoverata presso di e sottoposta a nuovo CP_5 intervento chirurgico di rimozione chiodo, osteosintesi con chiodo endomidollare tipo Gamma long.
Durante quel ricovero verosimilmente la SI ha contratto infezione da Staphilococco aureo, suggestivi di tale quadro infettivo erano i dati laboratoristici (leucocitosi neutrofila) nonché l'obiettività clinica che documentava rialzo termico. Dato confermato dalla deiscenza della ferita e dall'esito della ricerca colturale su tampone con esito positivo per Staphilococco Aureo. In occasione di successivo ricovero era posta pertanto diagnosi di “osteomielite”.
Il successivo iter era caratterizzato da molteplici interventi chirurgici correttivi (in primis espianto dei mezzi di sintesi ed impianto di spaziatore cementato) fino all'endoprotesi d'anca (eseguito presso altra struttura rispetto a quella citata in causa). L'ultimo intervento eseguito nel luglio 2020, e di cui il collegio è stato notiziato in corso di consulenza tecnica, fa riferimento alla correzione di complicanza insorta in occasione dell'intervento chirurgico di revisione anca dx eseguito nell'aprile 2017. Infatti, in occasione di tale revisione chirurgica di endoprotesi si verificava una frattura condiloidea (cfr.
“…Durante le manovre di trazione del femore e riduzione della protesi, a causa della scarsa consistenza ossea della diafisi femorale, si determina frattura sovracondiloidea e si procede a osteosintesi con placca femorale distale nichel free fissata con 4 viti distali e 3 viti prossimali e 5 cerchiaggi metallici”). In occasione dell'intervento del luglio 2020 si procedeva ad ulteriore trattamento della sopramenzionata frattura sovracondiloidea. Tale ultimo tentativo chirurgico è stato effettuato allo scopo di migliorare la stabilità dell'arto e di recuperare la capacità deambulatoria perduta”. In base all'esame della documentazione clinica e alla visita della , i CTU giungono alle Parte_2 conclusioni – che vanno senz'altro accolte in quanto logicamente coerenti e puntualmente motivate – che il trattamento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare non può considerarsi censurabile, alla luce del caso in esame, seppure non contemplato dalle linee guida generali;
per quel che attiene alle complicanze correlate all'infezione nosocomiale da S.A. contratta e riscontrata in occasione del 2° ricovero, essa segue sotto il profilo della causalità materiale i classici criteri del nesso causale, quello cronologico (21 settembre 2015 viene posta diagnosi di osteomielite), quello topografico (sede di pregressa frattura) e della continuità fenomenologica. Appare evidente che le sequele successive, specie per quel che attiene agli esiti della frattura sovracondiloidea del 1/3 distale del femore, non sono certamente correlabili all'occorsa osteomielite. Inoltre, il soggetto risultava affetto da molteplici comorbidità e scarsa compliance ai trattamenti chirurgici e riabilitativi. I CTU, nella relazione integrativa del 7/02/2023, hanno ulteriormente precisato che è stato in occasione del ricovero del 14/09/2015 “che compaiono i segni di una sovrainfezione da Staphilococco aureo, confermata dalla clinica (leucocitosi neutrofila e rialzo febbrile). Pertanto, già solo secondo il criterio temporale, secondo l'ipotesi del più probabile che non, si tratta di una contaminazione del sito chirurgico in ambito ospedaliero. Infezione confermata dalla deiscenza della ferita e dall'esito della ricerca colturale su tampone con esito positivo per Staphilococco Aureo.
Il successivo iter, come già detto, si è caratterizzato di molteplici interventi chirurgici correttivi (in primis espianto dei mezzi di sintesi ed impianto di spaziatore cementato) fino all'endoprotesi d'anca
(eseguito presso altra struttura rispetto a quella citata in causa). A risposta, dunque, del quesito del Sig. Giudice non risulta che l'infezione si sia aggravata a causa dei successivi interventi, i quali però certamente hanno influito sul quadro clinico attuale”. Riguardo alla determinazione del danno, i CTU evidenziano che, a seguito della primitiva frattura basicervicale e della sopravvenuta infezione da Staphylococco Aureo, si sia determinato un danno biologico differenziale valutabile nella misura del 35% per gli esiti dolorosi e funzionali di endoprotesi d'anca dx e per l'evidente eterometria residuata. Gli esiti attuali sono solo parzialmente riconducibili alla contratta infezione, e concausalmente correlabili anche alle preesistenti condizioni generali e alla scarsa compliance della SI . A tal proposito è ragionevolmente possibile ipotizzare che Parte_2
pagina 6 di 9 la lesività a etiopatogenesi naturale (frattura basicervicale), alla luce dei rilievi statistici epidemiologici, avrebbe potuto determinare un danno biologico permanente in misura non superiore al 10%. Si può concludere che in base ai maggiori postumi che presenta oggi, analiticamente Parte_1 riportati all'esame obiettivo, sia riscontrabile un danno differenziale quantificabile equamente in misura percentuale pari al 25% (venticinque per cento), da ricondursi alla contratta infezione nosocomiale.
Altresì può riconoscersi come periodo di ITA complessivi giorni 215 (ricavati da giorni 95 relativi ai ricoveri), nonché giorni 120 (documentati da dicembre 2016 al ricovero del 26.04.2017, periodo in cui risultava impossibilitata alla stazione eretta). L'ulteriore allettamento forzato è addebitabile alle successive complicanze (frattura sovracondiloidea) nonché alle comorbilità della SI . Parte_2 Tanto premesso in punto di fatto, giova osservare che “In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile” (Cass. n. 26907/2020). Il nesso di causalità materiale va accertato secondo la regola del “più probabile che non”
(giurisprudenza pacifica, da ultimo Cass. n. 26304/2021). Deve pertanto essere affermata la responsabilità contrattuale dell' NTroparte_5 per l'infezione da stafilococco contratta da durante il ricovero presso
[...] Parte_1 l' di dal 14 settembre al 12 ottobre 2015, sussistendo il nesso di causalità NTroparte_5 CP_5 materiale, secondo la regola del “più probabile che non”, in base al criterio cronologico (la diagnosi di osteomielite è del 21 settembre 2015), a quello topografico (sede di pregressa frattura) e a quello della continuità fenomenologica. NT Non è invece emerso che l'inadempimento dell' sia dipeso da causa a essa non imputabile. Invero, in base all'epoca d'insorgenza dell'infezione si tratta evidentemente di ICA (infezione correlata all'assistenza), a seguito di contaminazione intra o perioperatoria, che può avvenire durante le procedure intraoperatorie ed è causata da patogeni presenti in sala operatoria, sulla pelle del paziente o dello staff chirurgico oppure da traumatismi e dalla diffusione diretta di microrganismi provenienti da tessuti infetti sovrastanti o adiacenti (cfr. risposta dei CTU alle osservazioni del CTP della convenuta).
Con riferimento alla liquidazione del danno, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, rilevante ove l'evento sia riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (Cass. n. 20894/2024; Cass. n. 28986/2019).
Nel caso di specie, risulta dalla consulenza tecnica medico legale che la ha riportato un Parte_2 danno biologico complessivo nella misura del 35%, per gli esiti dolorosi e funzionali di endoprotesi d'anca dx e per l'evidente eterometria residuata, solo parzialmente riconducibili alla contratta infezione, e concausalmente correlabili anche alle preesistenti condizioni generali;
è ragionevole ipotizzare che la lesività a etiopatogenesi naturale (frattura basicervicale), alla luce dei rilievi statistici epidemiologici, avrebbe potuto determinare un danno biologico permanente in misura non superiore al 10%.
pagina 7 di 9 Spetta pertanto alla , che aveva 51 anni al momento del fatto, un danno di € 196.058,00, pari Parte_2 alla differenza tra € 220.745,00 (35% di invalidità) ed € 24.687,00 (10% di invalidità), importi calcolati utilizzando la Tabella di Milano del 2024.
Spettano altresì all'attrice i danni da invalidità temporanea assoluta, per complessivi giorni 215 relativi ai ricoveri e all'impossibilità di mantenere la stazione eretta riconducibili alle conseguenze dell'osteomielite; spetta dunque alla l'ulteriore somma di € 24.725,00. Parte_2
Va poi evidenziato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. unite, 17.2.1995 n. 1712), costituendo il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. L'importo sopra indicato deve dunque essere devalutato fino al momento del fatto (ottobre 2015) secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c. e sulla somma ottenuta, rivalutata anno per anno, devono essere calcolati gli interessi compensativi. Spetta pertanto all'attrice l'ulteriore somma di € 22.080,29 a titolo di interessi calcolati sull'importo di
€ 183.832,64, somma devalutata all'ottobre 2015 e poi rivalutata anno per anno. In conclusione, l' deve essere condannata a corrispondere a NTroparte_5 la somma di € 242.863,29, oltre agli interessi al tasso legale fino all'effettivo Parte_1 soddisfo.
È infondata e deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno riflesso proposta da CP_1
e coniuge e figli della .
[...] CP_2 CP_3 Parte_2
Gli attori deducono il danno da stravolgimento delle abitudini familiari derivante dalla necessità di assistere e curare quotidianamente la , costretta a letto da anni. Parte_2
Giova osservare che la giurisprudenza di legittimità riconosce il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima in caso di “macrolesioni”, sia per il totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, sia per il patimento d'animo o la perdita vera e propria di salute, pregiudizi che possono essere dimostrati anche per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (cfr. Cass. n. 7748/2020; Cass. n.
13540/2023).
Va tuttavia evidenziato come nel caso di specie manchi la prova che le sofferenze e lo sconvolgimento delle abitudini di vita da parte dei congiunti siano riconducibili all'aggravamento delle lesioni della ricollegabile agli esiti dell'infezione nosocomiale piuttosto che alle condizioni di salute Parte_2 della stessa riconducibili alle altre patologie sofferte dalla stessa. Quest'ultima, già prima del ricovero del settembre 2015, si trovava in un precario stato di salute a causa di plurime patologie in forma cronica accertate nel corso della CTU (seria obesità con gravi deficit neurologici centrali e periferici, pregresse ernie del disco L4–L5, Morbo di Parkinson, meningioma celebrale, lussazione spalla dx recidivante). A causa di dette patologie, la Parte_2 necessitava già di assistenza, come si evince dal verbale INPS dell'11/01/2012 di accertamento dell'invalidità civile (doc. 3 alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della convenuta) ove la stessa era stata riconosciuta totalmente invalida e incapace di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, con necessità di assistenza continua;
in quella sede è stato accertato anche il grave deficit deambulatorio della . Parte_2
pagina 8 di 9 Manca pertanto la prova del nesso di causalità tra l'inadempimento a fondamento della responsabilità della convenuta (legato alla sola infezione contratta dalla paziente) e la necessità per il coniuge e i figli di assistere in modo continuativo la , connessa alle sue condizioni generali di salute, già Parte_2 compromesse in seguito alle patologie pregresse, che avevano determinato l'impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana. NT Le spese tra la e l' comprese quelle dell'ATP, seguono la soccombenza e si liquidano Parte_2 come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'attrice. Vanno escluse dalla ripetizione le spese per le consulenze tecniche di parte attrice, mancando agli atti la prova che le stesse siano state effettivamente pagate. Invero, in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. n. 21402/2022). NT Le spese tra gli altri attori e l' seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2076/2021: AN l' a corrispondere a la somma NTroparte_5 Parte_1 di € 242.863,29, oltre agli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo. RIGETTA le domande degli altri attori. NT AN l' a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano, quanto alla fase Parte_1 di ATP, in € 1.286,00 per esborsi e in € 3.827,00 per compenso, e, quanto al presente giudizio, in € 286,00 per esborsi ed in € 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni Fiaccabrino. AN , e in solido, alla rifusione in favore NTroparte_1 CP_2 CP_3 dell'ASP delle spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 27/01/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2076/2021 avente ad oggetto responsabilità medica, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. ; NTroparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...], C.F. CP_2 C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. , con il CP_3 C.F._4 patrocinio dell'avv. FIACCABRINO GIOVANNI, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, P.I. , con il patrocinio NTroparte_4 P.IVA_1 dell'avv. MARLETTA TERESA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/10/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI
Nel merito, in via principale: accertati i fatti come in narrativa, attese le risultanze della c.t.u. in atti:
- condannare l' , NTroparte_5 in persona del legale rapp.te pro tempore al risarcimento dei danni tutti patiti dalla SI Parte_2 secondo i criteri elaborati dalla Cassazione (sentenza n. 26117/2021) per il calcolo del
[...]
“danno differenziale”; o, sulla scorta delle risultanze peritali, tenuto conto anche dell'invalidità pregressa della ricorrente, in una somma non inferiore ad € 250.000,00 secondo il seguente calcolo: I.P. 35% - I.P. 10% (come specificato dalla Dott.ssa ); oltre a I.T.A. (215 gg al 100%), oltre Per_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle dimissioni (12 ottobre 2015) all'effettivo saldo.
- condannare l' , NTroparte_5 in persona del legale rapp.te pro tempore al risarcimento del “danno riflesso” patito dai familiari della Signora (marito e figli) da liquidarsi secondo i criteri indicati da Cassazione Sez. Parte_2 pagina 1 di 9 III Civile Ordinanza 13540 del 17 maggio 2023 (Tabelle Tribunale di Roma del 10/11/2023) o in quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del ricovero in cui venne contratta l'infezione (luglio 2015) all'effettivo saldo;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre alla rifusione delle spese mediche e di lite anche della fase di a.t.p. come indicate in atti, da distogliere direttamente al sottoscritto patrocinatore antistatario.
CONVENUTA
Nel merito e in via principale, previo rinnovo della CTU, rigettare integralmente tutte le domande avanzate dai ricorrenti tutti, in quanto infondate in fatto e diritto per i tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze sia del presente giudizio che del procedimento per ATP.
pagina 2 di 9 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 1.6.2021, a seguito di procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, , e Parte_1 NTroparte_1 CP_2 CP_3
aderendo integralmente alle determinazioni dei CTU nominati in sede di ATP (proc. n. RG
[...] 5102/2019 - Trib. Ragusa) promuovevano un giudizio nei confronti dell' CP_6 Parte_1 chiedeva il risarcimento del danno biologico differenziale causato dall'infezione contratta in sede
[...] nosocomiale, nella misura quantificata da CTU in sede di ATP, oltre al danno patrimoniale e agli interessi compensativi;
gli altri ricorrenti agivano iure proprio, chiedendo di riconoscere e liquidare il danno “c.d. riflesso” patito dagli stessi a causa dell'infezione contratta dalla . Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3/12/2021si costituiva l' che, CP_6 insistendo in tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto nell'ambito del procedimento per ATP anche a mezzo del CTP di parte, contestava integralmente le richieste avanzate dai ricorrenti perché infondate e NT chiedeva in via preliminare e in rito, disporre la conversione del procedimento in rito ordinario. L chiedeva disporsi rinnovo della CTU e comunque il rigetto delle domande attoree.
Mutato il rito e disposto il richiamo dei CTU per rispondere alle osservazioni dell'ASP, all'udienza del
29/10/2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti, con i termini ex art. 190 c.p.c. La domanda di è fondata e deve pertanto essere accolta. Parte_1
Risulta dall'esame della documentazione sanitaria che nata a [...] il [...], in Parte_1 data 27.07.2015 veniva soccorsa e trasportata dal servizio 118 presso il P.S. del P.O. di CP_5
dove i sanitari di turno alle 11.36 diagnosticavano “Frattura femore dx”. Era sottoposta a CP_5 visita, esami di laboratorio, rx ginocchio e femore dx con esito “Frattura basi-cervicale a dx”, consulenza ortopedica dove si riportava “…ha effettuato rx anca che mostra frattura anca dx, si consiglia approfondimento diagnostico con T.C. e ricovero in ortopedia. Si reinvia al P.S.”, TAC bacino con esito “…Frattura basicervicale completa ingranata in varismo del femore di dx”, si predisponeva il ricovero e si assegnava una diagnosi di gg. 30 s.c.
In data 27.07.2015 veniva ricoverata presso l' NTroparte_7
[... con diagnosi d'ingresso: “Frattura pertrocanterica femore dx”, era sottoposta ad intervento CP_5 chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare. In data 08.08.2015 eseguiva rx anca dx con esito
“In buona posizione in osteosintesi”. Lo stesso giorno veniva dimessa con diagnosi di “Frattura pertrocanterica femore dx”, si prescriveva terapia medica, rimozione punti di sutura, mantenimento della calza elastica a media compressione antitrombo, proseguire FKT presso medicina riabilitativa di
Scicli. Veniva ricoverata presso l'U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione del P.O. “Busacca” di Scicli con diagnosi di “Postumi frattura pertrocanterica trattata con intervento chirurgico di riduzione e sintesi con chiodo endomidollare”. In data 22.08.2015 eseguiva rx anca dx con esito “L'indagine rileva osteosintesi con chiodo gamma avvitato per frattura pertrocanterica”. Dalla relazione di dimissione redatta in data 03.09.2015 si riporta: “…Condizioni patologiche associate: Ipertensione arteriosa, morbo di Parkinson, Sindrome ansiosodepressiva, meningioma trattato con radioterapia (2013), pregressa frattura omero dx. Esami eseguiti durante il ricovero: ECG: “Nei limiti della norma”; esami ematici Hb: 12.7 gr/dl. Obiettivi del trattamento riabilitativo: perseguiti attraverso programma di trattamento individuale quotidiano (2 sedute di fisioterapia quotidiane): Disallettamento in carrozzina, graduale recupero del R.O.M. anca destra, rieducazione al carico progressivo-assistito con ausili, training del passo e della deambulazione, trasferimenti in sicurezza, autonomia nelle ADL primarie, reinserimento al proprio domicilio. Sintesi e decorso: Paziente a tratti non compliante al trattamento fisiochinesiterapico, ha manifestato durante il corso della degenza frequenti attacchi d'ansia, lamentando disturbi aspecifici. In atto ha raggiunto un discreto grado di autonomia nelle ADL primarie,
pagina 3 di 9 autonoma nell'eseguire i trasferimenti. Deambula autonomamente con ausilio di girello con due ruote e due punte. In data 14.09.2015 veniva soccorsa e trasportata dal servizio 118 presso il P.S. del P.O. di CP_5
dove i sanitari di turno alle 17.29 diagnosticavano “Frattura di femore dx”. All'anamnesi i CP_5 sanitari riportavano “Trauma di anca dx in seguito a caduta accidentale. In anamnesi pregresso intervento chirurgico di anca dx con posizionamento di mezzi di osteosintesi”, all'esame obiettivo i sanitari riportavano “Dolenzia e dolorabilità alla mobilizzazione di anca dx con arto inferiore dx accorciato”. Era sottoposta a visita, esami di laboratorio, rx anca dx con esito “Frattura angolata della diafisi medio-prossimale del femore dx, a livello di un piano passante per il terzo distale del chiodo endomidollare, con avulsione di grossolano frammento osseo e della vite metallica che appare dislocata medialmente”; si predisponeva il ricovero e si assegnava una diagnosi di gg. 30 s.c.
In data 14.09.2015 veniva ricoverata presso l' NTroparte_7 di In data 15.09.2015 era sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione chiodo, osteosintesi CP_5 con chiodo endomidollare tipo Gamma long. Da una sintesi del decorso ospedaliero si evince:
“Ricovero, visita, esami per intervento chirurgico, in data 15.09.2015 intervento chirurgico di rimozione chiodo e nuova osteosintesi con chiodo endomidollare gamma long. Visita fisiatrica, si è verificata la deiescenza della ferita trattata con terapia medica antibiotica…nessun trattamento è stato eseguito alla spalla dx”.
In data 21.09.2015 era sottoposta a esame culturale su ferita chirurgica con isolamento di
Staphylococcus aureus.
In data 12.10.2015 veniva dimessa con diagnosi di “Frattura post traumatica terzo medio di femore dx in recente frattura pertrocanterica trattata con chiodo endomidollare Endovis, recidiva inveterata di lussazione spalla dx in lussazione abituale di spalla”, si prescriveva terapia medica, calza elastica, deambulazione con due bastoni, medicazioni periodiche.
Dalla relazione clinica relativa al ricovero dal 31.10.2015 al 10.11.2015 presso l'U.O.C. Malattie
Infettive del P.O. Maggiore di si riporta: “Il paziente si ricovera per una sintomatologia CP_5 caratterizzata da frattura post traumatica del terzo medio del femore dx in recente frattura pertrocanterica trattata con chiodo endomidollare e recidiva di lussazione della spalla. La paziente presenta febbre non preceduta da brividi di freddo né seguita da sudorazione con puntate serotine massime di 38,5. Il decorso clinico è stato favorevole con la progressiva risoluzione del quadro infettivo. Diagnosi: “Osteomielite, Morbo di Parkinson”. Durante la degenza sono stati eseguiti esami ematochimici e in data 03.11.2015 ha eseguito TAC dell'arto inferiore e superiore dx e del bacino con esito “… Si conferma lussazione cronica inveterata di spalla dx;
la glena della scapola presenta aspetto dismorfico da alterazioni degenerative e verosimilmente post-traumatiche e contiene due viti metalliche in esiti di pregressa stabilizzazione …
Esiti di relativamente recente intervento chirurgico di stabilizzazione con chiodo gamma in frattura della diafisi intermedio-prossimale del femore dx. In atto ancora modesta l'apposizione di callo osseo calcifico in corrispondenza del focolaio fratturativo. Rima di radio trasparenza si apprezza in regione basicervicale in esiti di frattura tendente in pseudoartrosi. Testa femorale alla sublussazione supero- esterna dove impatta con il tetto acetabolare ed il ciglio cotiloideo sede di alcune rime di frattura composte. La testa femorale presenta affossamento del profilo corticale osseo sul versante anterosuperiore. Perdita dello spazio articolare femoro-acetabolare con evoluzione in severa artrosi. Disomogeneo versamento fluido in sede periarticolare e periacetabolare…”. Si dimette con prescrizione di terapia medica”. In data 10.11.2015 veniva ricoverata presso la RSA “G.B. Hodierna” di con diagnosi di CP_5
“Osteomielite in Morbo di Parkinson”. La paziente verso le ore 20.00 presentava elevato stato agitativo, con sudorazione e F.A. (170 b/min) per cui veniva trasportata dal servizio 118 presso il P.S. dell' di dove i sanitari all'anamnesi annotavano “Pz proveniente dalla RSA in terapia CP_6 CP_5 con Stalevo Lattulac Triatec 10 KVL Retatd Mipapexin Norvasc Cardura Anafranil. La pz ha ridotto di
pagina 4 di 9 sua iniziativa la terapia x il Parkinson. Assistita in sala emergenza”. Alle ore 09.20 del 11.11.2015 riportavano “Visto il quadro clinico si propone il ricovero in reparto di medicina per approfondimento diagnostico ma la paziente rifiuta e preferisce rientrare in RSA e continuare terapia”. Pertanto, rientrava in RSA.
In data 17.11.2015 la paziente si autodimetteva alle ore 15.15. Lo stesso giorno veniva ricoverata presso la RSA Busacca di Scicli per continuazione delle cure dal U.O. di Ortopedia di Modica perché affetta da “Esiti di frattura post traumatica del 3° medio di femore dx in recente frattura pertrocanterica trattata con chiodo endomidollare, recidiva inveterata di lussazione abituale di spalla dx”. In data 29.12.2015 eseguiva rx anca dx, rx bacino e articolazioni sacro iliache, rx femore, ginocchio e gamba dx con esito “…Apprezzabile reazione osteoblastica riparativa in corrispondenza della pregressa frattura al terzo medio prossimale della diafisi femorale a dx. Esiti di recente frattura basicervicale a dx osteosintetizzata. Da questo lato, i profili ossei affrontati coxo-femorale dimostrano avanzati segni tendenti alla pseudoartrosi con grave deviazione in varo dell'asse”. In data 15.01.2016 veniva dimessa con prescrizione di terapia medica. In data 03.03.2016 eseguiva ecografia anca dx con esito “In corrispondenza della cicatrice superiore nell'anca dx si apprezza una raccolta liquida con echi interni delle dimensioni approssimative di 36x26x19 mm, che si approfonda fino a 3 cm. Una raccolta di aspetto analogo, di 32x25x10 mm si apprezza in corrispondenza del capo superiore della cicatrice”.
In data 14.12.2016 era sottoposta a visita ortopedica dal dott. che certificava “Esiti Persona_2 di frattura della anca dx e del femore dx complicata da grave infezione stafilococcica con espianto dei mezzi di sintesi ed impianto di spaziatore cementato. La pz. presenta impossibilità alla stazione eretta e alla deambulazione con grave rigidità della coxofemorale dx ed accorciamento dell'arto inferiore dx di cm. quattro”. In data 26.04.2017 veniva ricoverata presso l'Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto S.r.l. di Augusta con diagnosi d'ingresso “Postumi osteomielite femore dx”. In data 15.05.2017 veniva dimessa con diagnosi di “Pregressa osteomielite femore dx, presenza di spaziatore antibiotato femore dx, frattura del femore sopracondiloidea dx, anemia post chirurgica, esiti di frattura femore dx” e prescrizione di terapia medica, rimozione dei punti di sutura fra 10 gg., divieto di carico assoluto per 40 gg., mantenimento della ginocchiera post-operatoria bloccata in flessione a 20 gradi per 40 gg., potenziamento muscolare e kinesi arto inferiore dx, controllo del tronco da seduta, necessita di ADI.
Dal 23.07.2020 al 27.07.2020 veniva ricoverata presso Casa di Cura Villa Salus con diagnosi di ingresso: “recente frattura osteosintesi ginocchio dx”. Veniva sottoposta a intervento così descritto:
“...incisione laterale al femore distale su pregressa cicatrice chirurgica per piani si giunge alla placca. Si rimuovono i mezzi di sintesi. Si evidenzia pseudoartrosi della frattura sovracondilica del femore.
Con apposito strumentario si cruenta il focolaio di frattura, si distalizzano i condili. Si riduce la frattura sovracondilica e la si stabilizza con placca, viti e cerchiaggi metallici … visto l'ammanco osseo in sede di frattura si inserisce osso sintetico … Diagnosi di uscita: “pseudoartrosi femore distale dx, pregressa frattura sovracondiloidea femore dx”. I consulenti tecnici d'ufficio, dott.ri e , hanno ripercorso il lungo e Persona_3 Persona_4 complesso iter clinico patito dalla sig.ra evidenziando che: Parte_2
“in data 27.07.2015 accede alle cure di PS per frattura basicervicale femore dx. Dopo gli accertamenti diagnostici (Rxgrafia e TC bacino) era sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare In data 08.08.2015 era dimessa e ricoverata presso il P.O. di Scicli per CP_8 trattamento riabilitativo. Dalla lettura della cartella clinica relativa al ricovero in oggetto emerge che la paziente risultava “a tratti non compliante al trattamento fisiochinesiterapico, ha manifestato durante il corso della degenza frequenti attacchi d'ansia, lamentando disturbi aspecifici. In atto ha raggiunto un discreto grado di autonomia nelle ADL primarie”. In data 14.09.2015 a seguito di caduta accidentale era posta diagnosi di “Frattura angolata della diafisi medio-prossimale del femore dx, a livello di un piano passante per il terzo distale del chiodo
pagina 5 di 9 endomidollare, con avulsione di grossolano frammento osseo e della vite metallica che appare Co dislocata medialmente”. Era pertanto nuovamente ricoverata presso di e sottoposta a nuovo CP_5 intervento chirurgico di rimozione chiodo, osteosintesi con chiodo endomidollare tipo Gamma long.
Durante quel ricovero verosimilmente la SI ha contratto infezione da Staphilococco aureo, suggestivi di tale quadro infettivo erano i dati laboratoristici (leucocitosi neutrofila) nonché l'obiettività clinica che documentava rialzo termico. Dato confermato dalla deiscenza della ferita e dall'esito della ricerca colturale su tampone con esito positivo per Staphilococco Aureo. In occasione di successivo ricovero era posta pertanto diagnosi di “osteomielite”.
Il successivo iter era caratterizzato da molteplici interventi chirurgici correttivi (in primis espianto dei mezzi di sintesi ed impianto di spaziatore cementato) fino all'endoprotesi d'anca (eseguito presso altra struttura rispetto a quella citata in causa). L'ultimo intervento eseguito nel luglio 2020, e di cui il collegio è stato notiziato in corso di consulenza tecnica, fa riferimento alla correzione di complicanza insorta in occasione dell'intervento chirurgico di revisione anca dx eseguito nell'aprile 2017. Infatti, in occasione di tale revisione chirurgica di endoprotesi si verificava una frattura condiloidea (cfr.
“…Durante le manovre di trazione del femore e riduzione della protesi, a causa della scarsa consistenza ossea della diafisi femorale, si determina frattura sovracondiloidea e si procede a osteosintesi con placca femorale distale nichel free fissata con 4 viti distali e 3 viti prossimali e 5 cerchiaggi metallici”). In occasione dell'intervento del luglio 2020 si procedeva ad ulteriore trattamento della sopramenzionata frattura sovracondiloidea. Tale ultimo tentativo chirurgico è stato effettuato allo scopo di migliorare la stabilità dell'arto e di recuperare la capacità deambulatoria perduta”. In base all'esame della documentazione clinica e alla visita della , i CTU giungono alle Parte_2 conclusioni – che vanno senz'altro accolte in quanto logicamente coerenti e puntualmente motivate – che il trattamento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare non può considerarsi censurabile, alla luce del caso in esame, seppure non contemplato dalle linee guida generali;
per quel che attiene alle complicanze correlate all'infezione nosocomiale da S.A. contratta e riscontrata in occasione del 2° ricovero, essa segue sotto il profilo della causalità materiale i classici criteri del nesso causale, quello cronologico (21 settembre 2015 viene posta diagnosi di osteomielite), quello topografico (sede di pregressa frattura) e della continuità fenomenologica. Appare evidente che le sequele successive, specie per quel che attiene agli esiti della frattura sovracondiloidea del 1/3 distale del femore, non sono certamente correlabili all'occorsa osteomielite. Inoltre, il soggetto risultava affetto da molteplici comorbidità e scarsa compliance ai trattamenti chirurgici e riabilitativi. I CTU, nella relazione integrativa del 7/02/2023, hanno ulteriormente precisato che è stato in occasione del ricovero del 14/09/2015 “che compaiono i segni di una sovrainfezione da Staphilococco aureo, confermata dalla clinica (leucocitosi neutrofila e rialzo febbrile). Pertanto, già solo secondo il criterio temporale, secondo l'ipotesi del più probabile che non, si tratta di una contaminazione del sito chirurgico in ambito ospedaliero. Infezione confermata dalla deiscenza della ferita e dall'esito della ricerca colturale su tampone con esito positivo per Staphilococco Aureo.
Il successivo iter, come già detto, si è caratterizzato di molteplici interventi chirurgici correttivi (in primis espianto dei mezzi di sintesi ed impianto di spaziatore cementato) fino all'endoprotesi d'anca
(eseguito presso altra struttura rispetto a quella citata in causa). A risposta, dunque, del quesito del Sig. Giudice non risulta che l'infezione si sia aggravata a causa dei successivi interventi, i quali però certamente hanno influito sul quadro clinico attuale”. Riguardo alla determinazione del danno, i CTU evidenziano che, a seguito della primitiva frattura basicervicale e della sopravvenuta infezione da Staphylococco Aureo, si sia determinato un danno biologico differenziale valutabile nella misura del 35% per gli esiti dolorosi e funzionali di endoprotesi d'anca dx e per l'evidente eterometria residuata. Gli esiti attuali sono solo parzialmente riconducibili alla contratta infezione, e concausalmente correlabili anche alle preesistenti condizioni generali e alla scarsa compliance della SI . A tal proposito è ragionevolmente possibile ipotizzare che Parte_2
pagina 6 di 9 la lesività a etiopatogenesi naturale (frattura basicervicale), alla luce dei rilievi statistici epidemiologici, avrebbe potuto determinare un danno biologico permanente in misura non superiore al 10%. Si può concludere che in base ai maggiori postumi che presenta oggi, analiticamente Parte_1 riportati all'esame obiettivo, sia riscontrabile un danno differenziale quantificabile equamente in misura percentuale pari al 25% (venticinque per cento), da ricondursi alla contratta infezione nosocomiale.
Altresì può riconoscersi come periodo di ITA complessivi giorni 215 (ricavati da giorni 95 relativi ai ricoveri), nonché giorni 120 (documentati da dicembre 2016 al ricovero del 26.04.2017, periodo in cui risultava impossibilitata alla stazione eretta). L'ulteriore allettamento forzato è addebitabile alle successive complicanze (frattura sovracondiloidea) nonché alle comorbilità della SI . Parte_2 Tanto premesso in punto di fatto, giova osservare che “In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile” (Cass. n. 26907/2020). Il nesso di causalità materiale va accertato secondo la regola del “più probabile che non”
(giurisprudenza pacifica, da ultimo Cass. n. 26304/2021). Deve pertanto essere affermata la responsabilità contrattuale dell' NTroparte_5 per l'infezione da stafilococco contratta da durante il ricovero presso
[...] Parte_1 l' di dal 14 settembre al 12 ottobre 2015, sussistendo il nesso di causalità NTroparte_5 CP_5 materiale, secondo la regola del “più probabile che non”, in base al criterio cronologico (la diagnosi di osteomielite è del 21 settembre 2015), a quello topografico (sede di pregressa frattura) e a quello della continuità fenomenologica. NT Non è invece emerso che l'inadempimento dell' sia dipeso da causa a essa non imputabile. Invero, in base all'epoca d'insorgenza dell'infezione si tratta evidentemente di ICA (infezione correlata all'assistenza), a seguito di contaminazione intra o perioperatoria, che può avvenire durante le procedure intraoperatorie ed è causata da patogeni presenti in sala operatoria, sulla pelle del paziente o dello staff chirurgico oppure da traumatismi e dalla diffusione diretta di microrganismi provenienti da tessuti infetti sovrastanti o adiacenti (cfr. risposta dei CTU alle osservazioni del CTP della convenuta).
Con riferimento alla liquidazione del danno, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, rilevante ove l'evento sia riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (Cass. n. 20894/2024; Cass. n. 28986/2019).
Nel caso di specie, risulta dalla consulenza tecnica medico legale che la ha riportato un Parte_2 danno biologico complessivo nella misura del 35%, per gli esiti dolorosi e funzionali di endoprotesi d'anca dx e per l'evidente eterometria residuata, solo parzialmente riconducibili alla contratta infezione, e concausalmente correlabili anche alle preesistenti condizioni generali;
è ragionevole ipotizzare che la lesività a etiopatogenesi naturale (frattura basicervicale), alla luce dei rilievi statistici epidemiologici, avrebbe potuto determinare un danno biologico permanente in misura non superiore al 10%.
pagina 7 di 9 Spetta pertanto alla , che aveva 51 anni al momento del fatto, un danno di € 196.058,00, pari Parte_2 alla differenza tra € 220.745,00 (35% di invalidità) ed € 24.687,00 (10% di invalidità), importi calcolati utilizzando la Tabella di Milano del 2024.
Spettano altresì all'attrice i danni da invalidità temporanea assoluta, per complessivi giorni 215 relativi ai ricoveri e all'impossibilità di mantenere la stazione eretta riconducibili alle conseguenze dell'osteomielite; spetta dunque alla l'ulteriore somma di € 24.725,00. Parte_2
Va poi evidenziato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. unite, 17.2.1995 n. 1712), costituendo il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. L'importo sopra indicato deve dunque essere devalutato fino al momento del fatto (ottobre 2015) secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c. e sulla somma ottenuta, rivalutata anno per anno, devono essere calcolati gli interessi compensativi. Spetta pertanto all'attrice l'ulteriore somma di € 22.080,29 a titolo di interessi calcolati sull'importo di
€ 183.832,64, somma devalutata all'ottobre 2015 e poi rivalutata anno per anno. In conclusione, l' deve essere condannata a corrispondere a NTroparte_5 la somma di € 242.863,29, oltre agli interessi al tasso legale fino all'effettivo Parte_1 soddisfo.
È infondata e deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno riflesso proposta da CP_1
e coniuge e figli della .
[...] CP_2 CP_3 Parte_2
Gli attori deducono il danno da stravolgimento delle abitudini familiari derivante dalla necessità di assistere e curare quotidianamente la , costretta a letto da anni. Parte_2
Giova osservare che la giurisprudenza di legittimità riconosce il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima in caso di “macrolesioni”, sia per il totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, sia per il patimento d'animo o la perdita vera e propria di salute, pregiudizi che possono essere dimostrati anche per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (cfr. Cass. n. 7748/2020; Cass. n.
13540/2023).
Va tuttavia evidenziato come nel caso di specie manchi la prova che le sofferenze e lo sconvolgimento delle abitudini di vita da parte dei congiunti siano riconducibili all'aggravamento delle lesioni della ricollegabile agli esiti dell'infezione nosocomiale piuttosto che alle condizioni di salute Parte_2 della stessa riconducibili alle altre patologie sofferte dalla stessa. Quest'ultima, già prima del ricovero del settembre 2015, si trovava in un precario stato di salute a causa di plurime patologie in forma cronica accertate nel corso della CTU (seria obesità con gravi deficit neurologici centrali e periferici, pregresse ernie del disco L4–L5, Morbo di Parkinson, meningioma celebrale, lussazione spalla dx recidivante). A causa di dette patologie, la Parte_2 necessitava già di assistenza, come si evince dal verbale INPS dell'11/01/2012 di accertamento dell'invalidità civile (doc. 3 alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della convenuta) ove la stessa era stata riconosciuta totalmente invalida e incapace di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, con necessità di assistenza continua;
in quella sede è stato accertato anche il grave deficit deambulatorio della . Parte_2
pagina 8 di 9 Manca pertanto la prova del nesso di causalità tra l'inadempimento a fondamento della responsabilità della convenuta (legato alla sola infezione contratta dalla paziente) e la necessità per il coniuge e i figli di assistere in modo continuativo la , connessa alle sue condizioni generali di salute, già Parte_2 compromesse in seguito alle patologie pregresse, che avevano determinato l'impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana. NT Le spese tra la e l' comprese quelle dell'ATP, seguono la soccombenza e si liquidano Parte_2 come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'attrice. Vanno escluse dalla ripetizione le spese per le consulenze tecniche di parte attrice, mancando agli atti la prova che le stesse siano state effettivamente pagate. Invero, in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. n. 21402/2022). NT Le spese tra gli altri attori e l' seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2076/2021: AN l' a corrispondere a la somma NTroparte_5 Parte_1 di € 242.863,29, oltre agli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo. RIGETTA le domande degli altri attori. NT AN l' a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano, quanto alla fase Parte_1 di ATP, in € 1.286,00 per esborsi e in € 3.827,00 per compenso, e, quanto al presente giudizio, in € 286,00 per esborsi ed in € 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni Fiaccabrino. AN , e in solido, alla rifusione in favore NTroparte_1 CP_2 CP_3 dell'ASP delle spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 27/01/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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