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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1544 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria il 4.8.2023
da
- Parte_1
(dott. ROCCO MARIA CHIARA)
contro
- Controparte_1
(avv. DALLA TORRE CRISTIANO)
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Il propone opposizione avverso il decreto emesso il 23.6.2023 Parte_1
dal Tribunale di Venezia a favore della sig. per l'importo di €603,31, oltre accessori, Controparte_1
a titolo di ritenute previdenziali erroneamente applicate sulle differenze retributive spettanti alla lavoratrice in virtù della sentenza n. 763/2021 dello stesso Tribunale. Il eccepisce in via Parte_1 pregiudiziale la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di giurisdizione del giudice adito e per difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione ingiunta, rilevando in ogni caso l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria.
Parte opposta contesta estesamente tutte le eccezioni dell'opponente, chiedendo la conferma del d.i.
opposto.
La causa, istruita documentalmente, viene ora decisa.
L'opposizione è infondata.
L'Amministrazione rileva in via preliminare che la causa avrebbe dovuto essere incardinata avanti al giudice dell'ottemperanza, posto che con il giudizio odierno la sig. lamenta di fatto CP_1
l'erronea esecuzione del dispositivo della sentenza del Tribunale di Venezia n. 763/2021, con cui il
è stato condannato all'integrale riconoscimento ai fini economici e giuridici dell'anzianità Parte_1
di servizio maturata nei servizi di ruolo prestati, a collocare la ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata nonché “a corrispondere, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, le conseguenti differenze stipendiali maturate, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria”.
Orbene, è principio pacifico che la sentenza di condanna costituisca titolo per agire in via esecutiva solo quando l'importo ivi indicato è determinato nel suo ammontare o quantomeno determinabile in virtù degli elementi indicati nella stessa decisione. Nel caso di specie, risulta dalla stessa difesa del che la quantificazione è stata operata dalla e d'altro canto né il Parte_1 Controparte_2
dispositivo né la sentenza contengono dati numerici sufficienti alla quantificazione del dovuto. Bene
ha fatto dunque la sig. a procurarsi un titolo esecutivo, il decreto ingiuntivo per l'appunto, CP_1
da porre a fondamento dell'esecuzione.
Né in senso contrario depone il precedente di questo Ufficio, citato dal , in cui correttamente Parte_1
il GL ha declinato la giurisdizione, posto che in quell'ipotesi il dispositivo della sentenza passata in giudicato, in virtù della quale veniva richiesto il pagamento del dovuto, quantificava l'importo delle illegittime trattenute, riferendosi espressamente alla misura “indicata in ricorso”. Come esattamente osservato da parte opposta, non si trattava in quel caso di condanna generica, bensì di condanna specifica che determinava il dovuto recependo integralmente la quantificazione attorea. Diverso è
invece il caso di specie, in cui nella citata sentenza n. 763/2021 non si rinviene alcuna indicazione in merito al quantum. L'eccezione di difetto di giurisdizione è pertanto infondata.
*
Ugualmente infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal . Sul punto Parte_1
parte opponente rileva che “le operazioni di pagamento delle differenze retributive spettano alla
Ragioneria dello Stato territorialmente competente, che esegue i pagamenti sulla base dei decreti di ricostruzione di carriera predisposti dall'Amministrazione scolastica” e, poiché “la gestione delle operazioni di pagamento ivi compresa dunque la gestione delle scelte anche quantificatorie, è
realizzata sul sistema NOIPA, piattaforma informatizzata, che è, in relazione all'odierna parte ricorrente, interamente ed esclusivamente in gestione al Ministero dell'Economia e delle Finanze”,
non residuerebbero “poteri di sorta” in capo all'Amministrazione resistente. Così però non è, perché
la sentenza n. 736/2021 ha condannato alla corresponsione delle differenze retributive il
[...]
e non il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Che poi il resistente si Parte_1 Parte_1
avvalga della Ragioneria Territoriale dello Stato come ordinatore secondario di spesa è circostanza del tutto irrilevante ai fini della legittimazione a stare in giudizio. Il Ministero opponente, proprio in quanto datore di lavoro della sig. è stato convenuto nella vertenza definita con la sentenza CP_1
n. 763/2021 ed è il debitore a cui correttamente la lavoratrice si è rivolta nel procedimento per ingiunzione.
*
Nel merito l'opposizione è infondata.
L'Amministrazione rileva che l'art. 23 della l. n.218 del 1952 si riferirebbe “al ritardo nel pagamento dei contributi e non nella ricostruzione di carriera disposta in esecuzione di una sentenza che ne accerta il riconoscimento integrale”, per la quale non è previsto alcun termine specifico.
Conseguentemente non sarebbe dato “comprendere quale termine controparte ritenga violato”, poiché “il versamento dei contributi dipende dal riconoscimento delle differenze retributive che a propria volta dipende dalla ricostruzione di carriera”.
La tesi è palesemente erronea. In virtù di un ormai consolidato indirizzo della S.C., “ai sensi della L.
n. 218 del 1952, artt. 19 e 23 il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore.
Qualora, invece, il pagamento avvenga in ritardo, rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita, perché in tal caso "il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante" (cfr. Cass. n. 18897/2019; Cass. n. 25956/2017; Cass. n. 23426/2016,
Cass. n. 18044/2015 e Cass. n. 19790/2011). E' stato precisato al riguardo che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. n. 22379/2015).
L'inadempimento, infatti, sorge al momento del mancato pagamento degli importi dovuti e l'intervento del giudice che lo accerta, condannando il datore ad effettuare la prestazione non correttamente adempiuta, non è idoneo a differire il termine a partire dal quale l'obbligazione contributiva, connessa a quella retributiva, deve essere adempiuta” (Cass. civ. sez. lav., 18/08/2021,
n.23071).
Orbene, la Direttiva Europea 1999/70/CE, che sancisce il divieto di discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, è entrata in vigore il
10.07.2001, per cui il , a decorrere da tale data, avrebbe dovuto assicurare Parte_1
l'assenza di ogni trattamento discriminatorio nei riguardi dei lavoratori assunti a tempo determinato.
L'inadempimento del , che ha operato un'illegittima discriminazione riconoscendo solo in Parte_1
parte l'anzianità maturata nei servizi pre-ruolo, inadempimento accertato nella citata sentenza n.763/2021, non consente certamente di differire il termine in cui l'obbligazione doveva essere adempiuta. Il pagamento delle differenze retributive, effettuato a giugno 2023, e il versamento dei relativi contributi non può che considerarsi tardivo. Il decreto ingiuntivo deve essere dunque integralmente confermato. Sono dovute le spese di lite.
PQM
Il GL, contrariis reiectis, rigetta l'opposizione, conferma il d.i. opposto e condanna l'Amministrazione alla corresponsione delle somme ivi indicate.
Condanna il a rifondere le spese del presente giudizio, distratte a favore del procuratore Parte_1
resistente, che liquida in €2.300,00, maggiorate del 30% ex art. 4 comma 1 bis DM 55/14, oltre CU
(se versato), IVA, CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 5.2.2025
Il GL
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1544 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria il 4.8.2023
da
- Parte_1
(dott. ROCCO MARIA CHIARA)
contro
- Controparte_1
(avv. DALLA TORRE CRISTIANO)
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Il propone opposizione avverso il decreto emesso il 23.6.2023 Parte_1
dal Tribunale di Venezia a favore della sig. per l'importo di €603,31, oltre accessori, Controparte_1
a titolo di ritenute previdenziali erroneamente applicate sulle differenze retributive spettanti alla lavoratrice in virtù della sentenza n. 763/2021 dello stesso Tribunale. Il eccepisce in via Parte_1 pregiudiziale la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di giurisdizione del giudice adito e per difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione ingiunta, rilevando in ogni caso l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria.
Parte opposta contesta estesamente tutte le eccezioni dell'opponente, chiedendo la conferma del d.i.
opposto.
La causa, istruita documentalmente, viene ora decisa.
L'opposizione è infondata.
L'Amministrazione rileva in via preliminare che la causa avrebbe dovuto essere incardinata avanti al giudice dell'ottemperanza, posto che con il giudizio odierno la sig. lamenta di fatto CP_1
l'erronea esecuzione del dispositivo della sentenza del Tribunale di Venezia n. 763/2021, con cui il
è stato condannato all'integrale riconoscimento ai fini economici e giuridici dell'anzianità Parte_1
di servizio maturata nei servizi di ruolo prestati, a collocare la ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata nonché “a corrispondere, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, le conseguenti differenze stipendiali maturate, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria”.
Orbene, è principio pacifico che la sentenza di condanna costituisca titolo per agire in via esecutiva solo quando l'importo ivi indicato è determinato nel suo ammontare o quantomeno determinabile in virtù degli elementi indicati nella stessa decisione. Nel caso di specie, risulta dalla stessa difesa del che la quantificazione è stata operata dalla e d'altro canto né il Parte_1 Controparte_2
dispositivo né la sentenza contengono dati numerici sufficienti alla quantificazione del dovuto. Bene
ha fatto dunque la sig. a procurarsi un titolo esecutivo, il decreto ingiuntivo per l'appunto, CP_1
da porre a fondamento dell'esecuzione.
Né in senso contrario depone il precedente di questo Ufficio, citato dal , in cui correttamente Parte_1
il GL ha declinato la giurisdizione, posto che in quell'ipotesi il dispositivo della sentenza passata in giudicato, in virtù della quale veniva richiesto il pagamento del dovuto, quantificava l'importo delle illegittime trattenute, riferendosi espressamente alla misura “indicata in ricorso”. Come esattamente osservato da parte opposta, non si trattava in quel caso di condanna generica, bensì di condanna specifica che determinava il dovuto recependo integralmente la quantificazione attorea. Diverso è
invece il caso di specie, in cui nella citata sentenza n. 763/2021 non si rinviene alcuna indicazione in merito al quantum. L'eccezione di difetto di giurisdizione è pertanto infondata.
*
Ugualmente infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal . Sul punto Parte_1
parte opponente rileva che “le operazioni di pagamento delle differenze retributive spettano alla
Ragioneria dello Stato territorialmente competente, che esegue i pagamenti sulla base dei decreti di ricostruzione di carriera predisposti dall'Amministrazione scolastica” e, poiché “la gestione delle operazioni di pagamento ivi compresa dunque la gestione delle scelte anche quantificatorie, è
realizzata sul sistema NOIPA, piattaforma informatizzata, che è, in relazione all'odierna parte ricorrente, interamente ed esclusivamente in gestione al Ministero dell'Economia e delle Finanze”,
non residuerebbero “poteri di sorta” in capo all'Amministrazione resistente. Così però non è, perché
la sentenza n. 736/2021 ha condannato alla corresponsione delle differenze retributive il
[...]
e non il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Che poi il resistente si Parte_1 Parte_1
avvalga della Ragioneria Territoriale dello Stato come ordinatore secondario di spesa è circostanza del tutto irrilevante ai fini della legittimazione a stare in giudizio. Il Ministero opponente, proprio in quanto datore di lavoro della sig. è stato convenuto nella vertenza definita con la sentenza CP_1
n. 763/2021 ed è il debitore a cui correttamente la lavoratrice si è rivolta nel procedimento per ingiunzione.
*
Nel merito l'opposizione è infondata.
L'Amministrazione rileva che l'art. 23 della l. n.218 del 1952 si riferirebbe “al ritardo nel pagamento dei contributi e non nella ricostruzione di carriera disposta in esecuzione di una sentenza che ne accerta il riconoscimento integrale”, per la quale non è previsto alcun termine specifico.
Conseguentemente non sarebbe dato “comprendere quale termine controparte ritenga violato”, poiché “il versamento dei contributi dipende dal riconoscimento delle differenze retributive che a propria volta dipende dalla ricostruzione di carriera”.
La tesi è palesemente erronea. In virtù di un ormai consolidato indirizzo della S.C., “ai sensi della L.
n. 218 del 1952, artt. 19 e 23 il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore.
Qualora, invece, il pagamento avvenga in ritardo, rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita, perché in tal caso "il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante" (cfr. Cass. n. 18897/2019; Cass. n. 25956/2017; Cass. n. 23426/2016,
Cass. n. 18044/2015 e Cass. n. 19790/2011). E' stato precisato al riguardo che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. n. 22379/2015).
L'inadempimento, infatti, sorge al momento del mancato pagamento degli importi dovuti e l'intervento del giudice che lo accerta, condannando il datore ad effettuare la prestazione non correttamente adempiuta, non è idoneo a differire il termine a partire dal quale l'obbligazione contributiva, connessa a quella retributiva, deve essere adempiuta” (Cass. civ. sez. lav., 18/08/2021,
n.23071).
Orbene, la Direttiva Europea 1999/70/CE, che sancisce il divieto di discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, è entrata in vigore il
10.07.2001, per cui il , a decorrere da tale data, avrebbe dovuto assicurare Parte_1
l'assenza di ogni trattamento discriminatorio nei riguardi dei lavoratori assunti a tempo determinato.
L'inadempimento del , che ha operato un'illegittima discriminazione riconoscendo solo in Parte_1
parte l'anzianità maturata nei servizi pre-ruolo, inadempimento accertato nella citata sentenza n.763/2021, non consente certamente di differire il termine in cui l'obbligazione doveva essere adempiuta. Il pagamento delle differenze retributive, effettuato a giugno 2023, e il versamento dei relativi contributi non può che considerarsi tardivo. Il decreto ingiuntivo deve essere dunque integralmente confermato. Sono dovute le spese di lite.
PQM
Il GL, contrariis reiectis, rigetta l'opposizione, conferma il d.i. opposto e condanna l'Amministrazione alla corresponsione delle somme ivi indicate.
Condanna il a rifondere le spese del presente giudizio, distratte a favore del procuratore Parte_1
resistente, che liquida in €2.300,00, maggiorate del 30% ex art. 4 comma 1 bis DM 55/14, oltre CU
(se versato), IVA, CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 5.2.2025
Il GL