TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 05/06/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2740/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. r.g. 2740/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. GALLIPPI ALBERTO giusta delega in atti;
Parte_1
- parte ricorrente - contro
, assistita dalla propria amministratrice di sostegno avv. Controparte_1 CP_2
(nata a [...] il giorno 01.08.1979), rappresentata e difesa dall'avv. VALENTI ELENA giusta
[...]
delega in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01/10/2024 la parte ricorrente ha adito il Parte_1
Tribunale di Bolzano;
si è costituita la parte resistente . Controparte_1
All'ultima udienza le parti hanno formulato le conclusioni conformi (la signora CP_1
ha prodotto a tal fine anche rispettiva autorizzazione del giudice tutelare) riportate nella
[...]
pagina 1 di 3 parte dispositiva della presente sentenza;
il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.”.
2. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
3. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'ordine pubblico (dal matrimonio non sono nati figli); il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
4. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
coniugatisi a Bolzano (BZ) il 17/12/2011 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Bolzano sub numero 194-I/ 2011; dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
- Autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Il sig. dichiara di aver chiarito ogni questione patrimoniale relativa al matrimonio, di Parte_1
essere economicamente indipendente rinunciando ad ogni pretesa di assegno di mantenimento e di non avere null'altro a pretendere dalla sig.ra anche in relazione all'acquisto del mobilio CP_1
relativo alla casa familiare, che rimarrà in uso esclusivo e definitivo della stessa;
- La sig.ra rinuncia alla richiesta di addebito della separazione, dichiara di essere CP_1
economicamente indipendente, dichiarando pertanto di rinunciare ad ogni pretesa di assegno di mantenimento e di aver chiarito ogni questione patrimoniale relativa al matrimonio. Ferma
pagina 2 di 3 impregiudicata ogni pretesa relativa ai fatti di cui al procedimento penale pendente presso il
Tribunale di Bolzano, sub RG 233/24.
- Le spese legali del giudizio di separazione si intendono compensate tra le parti
Così deciso in Bolzano, in Camera di consiglio il 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Simon Tschager Andrea Pappalardo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2740/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. r.g. 2740/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. GALLIPPI ALBERTO giusta delega in atti;
Parte_1
- parte ricorrente - contro
, assistita dalla propria amministratrice di sostegno avv. Controparte_1 CP_2
(nata a [...] il giorno 01.08.1979), rappresentata e difesa dall'avv. VALENTI ELENA giusta
[...]
delega in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01/10/2024 la parte ricorrente ha adito il Parte_1
Tribunale di Bolzano;
si è costituita la parte resistente . Controparte_1
All'ultima udienza le parti hanno formulato le conclusioni conformi (la signora CP_1
ha prodotto a tal fine anche rispettiva autorizzazione del giudice tutelare) riportate nella
[...]
pagina 1 di 3 parte dispositiva della presente sentenza;
il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.”.
2. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
3. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'ordine pubblico (dal matrimonio non sono nati figli); il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
4. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
coniugatisi a Bolzano (BZ) il 17/12/2011 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Bolzano sub numero 194-I/ 2011; dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
- Autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Il sig. dichiara di aver chiarito ogni questione patrimoniale relativa al matrimonio, di Parte_1
essere economicamente indipendente rinunciando ad ogni pretesa di assegno di mantenimento e di non avere null'altro a pretendere dalla sig.ra anche in relazione all'acquisto del mobilio CP_1
relativo alla casa familiare, che rimarrà in uso esclusivo e definitivo della stessa;
- La sig.ra rinuncia alla richiesta di addebito della separazione, dichiara di essere CP_1
economicamente indipendente, dichiarando pertanto di rinunciare ad ogni pretesa di assegno di mantenimento e di aver chiarito ogni questione patrimoniale relativa al matrimonio. Ferma
pagina 2 di 3 impregiudicata ogni pretesa relativa ai fatti di cui al procedimento penale pendente presso il
Tribunale di Bolzano, sub RG 233/24.
- Le spese legali del giudizio di separazione si intendono compensate tra le parti
Così deciso in Bolzano, in Camera di consiglio il 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Simon Tschager Andrea Pappalardo
pagina 3 di 3