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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 05/05/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 92/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DELL'ANDRINO ALICE (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA CAIMI N. 68 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
ROMUALDI GIUSEPPE (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._4
VIA CAIMI, 68 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 30.09.2010 in Sondrio (SO) e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Sondrio (SO), atto n. 33, p. II, s. C, anno 2010).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (06.10.1998), (03.04.2001) e Per_1 Per_2 Per_3
(05.06.2009).
2. Con ricorso congiunto depositato in data 24.01.2025, e Parte_1 [...]
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e CP_1
domandavano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 27.01.2025.
3. All'udienza del 09.04.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del figlio minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
pagina 2 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
27.09.1972 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Controparte_1
celebrato il 30.09.2010 a Sondrio (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 33, p. II, s. C, anno 2010; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sondrio (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di fissare residenza, domicilio e dimora ove riterranno opportuno.
1.1. l 'abitazione coniugale, con tutti gli arredi ed i suppellettili, sita in Sondrio in via
Gian Domenico Scamozzi n. 8, presa in locazione da ALER con contratto intestato alla SI rimane assegnata alla stessa. Pt_1
1.2. Il figlio minore rimarrà a vivere presso l'abitazione coniugale con la Per_3
madre
2. Regolamentazione rapporti genitoriali
2.1. Affido e collocazione prevalente: il figlio minore sarà affidato Per_3
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre presso l'abitazione familiare sita in Sondrio in via Gian Domenico Scamozzi n. 8.
2.2. Rapporti familiari: ai sensi dell'art. 337 ter c.c., così come riformato dal D. Lgs.
28.12.2013, n. 154, i genitori assicureranno alla prole il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In ogni caso la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune pagina 3 di 5 accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Si deposita piano genitoriale compilato da entrambi i genitori.
2.3. Diritto di visita: il padre potrà visitare e tenere con sé il figlio minore quando vorrà, compatibilmente con le esigenze e con le capacità di autodeterminazione del ragazzino, gli impegni della madre e previo accordo con quest'ultima.
2.4 Vacanze: il padre, previo accordo con la madre, potrà portare il figlio con sé durante le vacanze scolastiche, purché ciò sia compatibile con le condizioni di salute, le necessità di studio e le esigenze famigliari.
2.5. Contributo al mantenimento: il NO , entro il giorno cinque di Controparte_1
ogni mese, corrisponderà alla SI , per il mantenimento del figlio Parte_1
minore, un assegno mensile di euro 100,00 (considerate le attuali condizioni economiche del padre) rivalutabile sulla base degli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data di omologa della separazione, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
2.6 Spese straordinarie: le spese straordinarie del figlio saranno sostenute da entrambi i genitori in misura del 50 % ciascuno.
2.7 Assegno Unico: i coniugi stabiliscono che l'assegno unico sarà percepito al 100 % dalla SI e le detrazioni per carichi fiscali, non incluse Parte_1
nell'assegno unico, spetteranno interamente alla SI . Pt_1
3. Regolamentazione rapporti economici tra coniugi
3.1 redditi e patrimoni: redditi e patrimoni: Il NO , che non ha proprietà CP_1
immobiliari, è allo stato privo di occupazione, per cui non dispone di proprio reddito. La SI , che non ha proprietà immobiliari, è titolare di contratto titolare di Pt_1
contratto di lavoro di lavoro part time da 12 ore settimanali.
3.2 II coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione, da parte dell'uno in favore dell'altro, di somme a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
4. Ulteriori accordi pagina 4 di 5 4.1 II ricorrenti, fermo quanto sopra specificato e concordato, hanno definito tra loro tutti i rapporti economici e patrimoniali e nulla hanno più da pretendere reciprocamente.
4.2 II genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio o rinnovo di valido novo di valido documento per l'espatrio per sé medesimi e per il figlio minore.
4.3 Le spese della presente procedura si intendono dimidiate tra le parti. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 30/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 92/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DELL'ANDRINO ALICE (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA CAIMI N. 68 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
ROMUALDI GIUSEPPE (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._4
VIA CAIMI, 68 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 30.09.2010 in Sondrio (SO) e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Sondrio (SO), atto n. 33, p. II, s. C, anno 2010).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (06.10.1998), (03.04.2001) e Per_1 Per_2 Per_3
(05.06.2009).
2. Con ricorso congiunto depositato in data 24.01.2025, e Parte_1 [...]
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e CP_1
domandavano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 27.01.2025.
3. All'udienza del 09.04.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del figlio minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
pagina 2 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
27.09.1972 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Controparte_1
celebrato il 30.09.2010 a Sondrio (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 33, p. II, s. C, anno 2010; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sondrio (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di fissare residenza, domicilio e dimora ove riterranno opportuno.
1.1. l 'abitazione coniugale, con tutti gli arredi ed i suppellettili, sita in Sondrio in via
Gian Domenico Scamozzi n. 8, presa in locazione da ALER con contratto intestato alla SI rimane assegnata alla stessa. Pt_1
1.2. Il figlio minore rimarrà a vivere presso l'abitazione coniugale con la Per_3
madre
2. Regolamentazione rapporti genitoriali
2.1. Affido e collocazione prevalente: il figlio minore sarà affidato Per_3
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre presso l'abitazione familiare sita in Sondrio in via Gian Domenico Scamozzi n. 8.
2.2. Rapporti familiari: ai sensi dell'art. 337 ter c.c., così come riformato dal D. Lgs.
28.12.2013, n. 154, i genitori assicureranno alla prole il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In ogni caso la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune pagina 3 di 5 accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Si deposita piano genitoriale compilato da entrambi i genitori.
2.3. Diritto di visita: il padre potrà visitare e tenere con sé il figlio minore quando vorrà, compatibilmente con le esigenze e con le capacità di autodeterminazione del ragazzino, gli impegni della madre e previo accordo con quest'ultima.
2.4 Vacanze: il padre, previo accordo con la madre, potrà portare il figlio con sé durante le vacanze scolastiche, purché ciò sia compatibile con le condizioni di salute, le necessità di studio e le esigenze famigliari.
2.5. Contributo al mantenimento: il NO , entro il giorno cinque di Controparte_1
ogni mese, corrisponderà alla SI , per il mantenimento del figlio Parte_1
minore, un assegno mensile di euro 100,00 (considerate le attuali condizioni economiche del padre) rivalutabile sulla base degli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data di omologa della separazione, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
2.6 Spese straordinarie: le spese straordinarie del figlio saranno sostenute da entrambi i genitori in misura del 50 % ciascuno.
2.7 Assegno Unico: i coniugi stabiliscono che l'assegno unico sarà percepito al 100 % dalla SI e le detrazioni per carichi fiscali, non incluse Parte_1
nell'assegno unico, spetteranno interamente alla SI . Pt_1
3. Regolamentazione rapporti economici tra coniugi
3.1 redditi e patrimoni: redditi e patrimoni: Il NO , che non ha proprietà CP_1
immobiliari, è allo stato privo di occupazione, per cui non dispone di proprio reddito. La SI , che non ha proprietà immobiliari, è titolare di contratto titolare di Pt_1
contratto di lavoro di lavoro part time da 12 ore settimanali.
3.2 II coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione, da parte dell'uno in favore dell'altro, di somme a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
4. Ulteriori accordi pagina 4 di 5 4.1 II ricorrenti, fermo quanto sopra specificato e concordato, hanno definito tra loro tutti i rapporti economici e patrimoniali e nulla hanno più da pretendere reciprocamente.
4.2 II genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio o rinnovo di valido novo di valido documento per l'espatrio per sé medesimi e per il figlio minore.
4.3 Le spese della presente procedura si intendono dimidiate tra le parti. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 30/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
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