Articolo 1 della Legge 12 giugno 1955, n. 506
Versione
13 luglio 1955
Art. 1. Articolo unico.

Il quarto e quinto comma dell'art. 314 dei testo unico della legge comunale e provinciale, approvato dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , sono cosi' modificati:
"Le spese facoltative consentite dal presente articolo devono essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare, in alcun modo, per i Comuni e le Province, che eccedano i limiti normali, il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie.
"Tale percentuale e' ridotta al 10 per cento per i Comuni e per le Province che eccedono il secondo limite".
Il sesto comma del predetto articolo, aggiunto dalla legge 28 aprile 1951, n. 346 , e' cosi' modificato:
"Le dette percentuali del 20 e del 10 per cento possono essere elevate fino al 25 e al 15 per cento, sempre the tale aumento riguardi esclusivamente spese per la assistenza - alimentare, sanitaria e scolastica - all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi i contributi destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorita' scolastica, all'Opera nazionale maternita' e infanzia e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere pie o altri Enti pubblici.
"In ogni caso almeno il 30 per cento della maggiorazione dovra' essere destinato come contributo al Patronato scolastico del Comune".

Entrata in vigore il 13 luglio 1955