Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 21 gennaio
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12575/2024 R.G. Lav.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Napolitano, con elezione di domicilio in IC
(NA) alla Via E. Fermi n. 238, presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata in atti
RICORRENTI
E
(P.I. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Cuccurullo, Rita Castaldo ed Anna
Rega con i quali elettivamente domicilia in alla via L. Bianchi, come da procura in CP_1 atti.
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.05.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, dipendenti dell'
[...]
convenuta, premesso che con sentenza n. 3170/24 del Tribunale di Napoli, Sez. CP_1
Lavoro, avevano ottenuto il riconoscimento del diritto alle “differenze retributive maturate, a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario festivo ex art. 29, 6° comma, del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001), in relazione alle prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali puntualmente indicati in parte motiva, nella misura che sarà quantificata in separato giudizio, oltre interessi legali decorrenti dalla maturazione di ciascuna componente del
1
a somma di € 5.176,95, in favore di la somma di € 2.521,41, in
[...] Parte_4 favore di la somma di € 1.201,11, come da conteggi indicati in ricorso, oltre Parte_3 interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo;
vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita l' convenuta, la quale, eccepita preliminarmente la nullità del Controparte_3 ricorso per difetto di allegazione e la prescrizione dei crediti vantati, ha contestato la fondatezza della domanda e dei conteggi ivi contenuti, concludendo per il rigetto ricorso, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento per le argomentazioni di seguito, in sintesi, esposte.
Deve innanzitutto premettersi che il diritto di credito vantato dai ricorrenti trova fondamento nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 3170/24 in atti, che ha già riconosciuto l'an della pretesa, non ancora passata in giudicato e tuttavia basata su condivisibili argomentazioni logico-giuridiche.
In ordine al quantum, dalla documentazione in atti (cfr. cartellini marcatempo) risulta che, negli anni compresi tra il 2018 e il 2022, e precisamente nei giorni e secondo gli orari indicati nei “cartellini marcatempo” allegati all'atto introduttivo, i ricorrenti hanno svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati nei ricorsi e per la durata oraria ivi indicata, dati su cui è stato sviluppato il conteggio, al quale può farsi utile riferimento stante la genericità delle eccezioni di controparte sul punto.
I ricorrenti – contrariamente a quanto dedotto nella memoria della hanno sviluppato CP_2 analiticamente, riportando per ogni anno e per ogni mese d'interesse, giorni, ore e importi, facendo applicazione delle maggiorazioni previste dalle parti collettive a seconda del segmento temporale giornaliero in cui si colloca la prestazione lavorativa ed utilizzando la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016, tenuto conto della paga oraria (cfr. conteggi all'interno del ricorso).
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dall' si rileva che, Controparte_1 avuto riguardo alla notifica del primo atto interruttivo da parte dei ricorrenti (cfr. pec di diffida e messa in mora in data 13.04.2023 per , in data 6.04.2023 per Parte_1 Parte_2 in data 19.04.2023 per e ) e ai periodi oggetto di
[...] Parte_3 Parte_4 domanda (compresi tra il 2.04.2018 ed il 26.12.2022 per , tra il 1°.05.2018 ed Parte_1 il 26.12.2022 per tra il 2.04.2018 ed il 2.06.2020 per dell' tra il Parte_2 Parte_3
2 15.08.2018 ed il 1°.05.2021 per ), essa risulta fondata relativamente ai soli Parte_4 crediti vantati per il turno festivo infrasettimanale prestato da e Parte_1 Parte_3 nella giornata del 4 aprile 2018.
[...]
Conclusivamente, va riconosciuto il diritto dei ricorrenti, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali resa nei periodi sopra indicati – esclusa la giornata del 4 aprile
2018 per e – alla maggiorazione del 30%, come da domanda, Parte_1 Parte_3 in virtù dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001)
e l' esistente condannata al pagamento di complessivi € 4.505,99 in favore di CP_2 Parte_1
, di complessivi € 5.176,95 in favore di di complessivi € 1.092,28 in
[...] Parte_2 favore di di complessivi € 2.521,41 in favore di , oltre Parte_3 Parte_4 interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, da calcolare sugli importi netti da erogare, secondo il seguente principio: “In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del
1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell'autorità amministrativa, costituendo l'individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994 ( cfr;
Cass SU 14429/ 2017; conf Cass 20765/2018).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia, del numero delle parti e della attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di complessivi € 4.505,99 in
[...] favore di , di complessivi € 5.176,95 in favore di di Parte_1 Parte_2 complessivi € 1.092,28 in favore di di complessivi € 2.521,41 in favore di Parte_3
, oltre interessi legali decorrenti dalla maturazione di ciascuna componente Parte_4 del credito al soddisfo, da calcolare sugli importi netti da erogare;
-rigetta nel resto il ricorso;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite a favore dei ricorrenti, che si CP_2 liquidano in complessivi € 2.000,00 a titolo di onorario, oltre spese generali e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli 21.01.2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi
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