Decreto cautelare 29 agosto 2025
Ordinanza cautelare 30 settembre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00103/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00424/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 424 del 2025, proposto dai signori -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Fanotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Istituto Tecnico Statale Gg Marinoni di Udine, non costituito in giudizio;
nei confronti
signor -OMISSIS-, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. del Verbale di scrutinio differito (CdC n. 8 del 04.07.2025) nella parte in cui delibera la non ammissione di -OMISSIS- alla classe successiva per l’a.s. 2025/2026;
2. del Verbale di scrutinio finale (CdC n. 6 del 09.06.2025) nella parte in cui dispone la sospensione del giudizio per le materie di Matematica e Topografia e definisce modalità e tempi di recupero;
3. del Verbale della prova di recupero di Matematica e Complementi del 01.07.2025 e relativi atti di valutazione;
4. del Verbale della prova di recupero di Topografia del 02.07.2025 e relativi atti di valutazione;
5. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa LA NI e udito per il Ministero intimato l’Avvocato distrettuale dello Stato Marco Meloni come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori I.M. e A.M., genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore G.M., hanno chiesto l’annullamento degli atti e provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati relativi alla non ammissione del minore stesso alla classe IV CAT per l'a.s. 2025/2026 dell'Istituto Tecnico Statale "G.G. Marinoni" di Udine e, in particolare, del verbale di scrutinio finale, nella parte in cui è stata deliberata la sospensione del giudizio per le materie di Matematica e Topografia e definite le modalità e i tempi di recupero, e del verbale di scrutinio differito, nella parte in cui è stata, per l’appunto, deliberata la detta (definitiva) non ammissione.
Il Ministero intimato si è costituito in resistenza al ricorso, concludendo per il suo rigetto sulla scorta di motivate controdeduzioni.
All’esito della camera di consiglio del 24 settembre 2025, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, il Tribunale ha denegato ai ricorrenti la misura cautelare invocata, disponendo la compensazione delle spese di lite della relativa fase (ord. caut.-OMISSIS- in data 30 settembre 2025).
In seguito nessuna delle due parti ha svolto ulteriori difese.
In vista della pubblica udienza fissata per la trattazione del ricorso, i ricorrenti, con atto notificato a mezzo pec a controparte in data 9 marzo 2026 e depositato in pari data, hanno solo dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 84, comma 1, c.p.a., invocando la compensazione delle spese di lite e rappresentando che l’Avvocatura distrettuale dello Stato, preavvisata di tale loro intenzione, aveva comunque comunicato di non ravvisare un interesse dell’Amministrazione resistente ad opporsi alla rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a., rimettendo al Collegio la valutazione in ordine alle spese di lite.
Celebrata la pubblica udienza del 24 marzo 2026 – nel corso della quale l’Avvocato distrettuale dello Stato ha manifestato assenso alla compensazione delle spese di lite ex adverso invocata – l’affare è stato introitato per essere deciso.
Il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 84 del Codice del processo amministrativo, la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale, notificata alle altri parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
Nel caso di specie, sono state osservate le modalità prescritte per la rituale formalizzazione della rinuncia e il Ministero intimato non si è opposto alla stessa.
Nulla osta, quindi, alla dichiarazione di estinzione del giudizio a norma degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 del c.p.a..
Le spese degli atti di procedura possono essere compensate per intero tra le parti, come da richiesta dei ricorrenti, cui ha prestato assenso la difesa erariale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
LA NI, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.