Sentenza breve 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 12/05/2026, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00768/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00216/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2026, proposto dall’MP RU Lai MA AM, in persona della titolare MA AM Lai, in relazione alla procedura CIG B96C45B9FE, rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Franceschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Città Metropolitana di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Mameli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’MP NA RU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Giuffrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva:
- della Determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Sassari n. 173 del 23.1.2026, comunicata il 26.1.2026 ai sensi dell’art. 90, comma 1, del d.lgs, n. 36/2023, con la quale sono state approvate le risultanze della gara telematica indetta per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza di alcuni tratti della SP n. 1 e della SP n. 63 (CUP I95F24000710002 – CIG B96C45B9FE) ed è stata disposta l’aggiudicazione all’operatore economico NA RU di NA NA per l’importo netto di € 576.509,45;
- di ogni altro atto inerente, presupposto e consequenziale, “anche se non conosciuto”, inclusi il verbale unico del seggio di gara, in data 23.12.2025, che ha ritenuto erroneamente completa e corretta la documentazione della controinteressata, e la graduatoria approvata;
“e per sentir dichiarare il diritto all’aggiudicazione in favore della ricorrente”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Sassari e dell’MP NA RU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. CA NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- l’MP RU Lai MA AM, odierna ricorrente, ha partecipato – classificandosi al secondo posto – alla gara telematica a procedura negoziata indetta dalla Città Metropolitana di Sassari per l’affidamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza di alcuni tratti della SP n. 1 e della SP n. 63, conclusasi con l’aggiudicazione all’operatore economico NA RU di NA NA per l’importo netto di € 576.509,45;
- la lettera d’invito - disciplinare di gara richiedeva il possesso della attestazione SOA per la categoria prevalente OG3 e la qualificazione obbligatoria per le categorie scorporabili OS10 e OS12A, prevedendo espressamente per queste ultime, in assenza di qualificazione propria, l’obbligo di subappalto al 100% del relativo importo (c.d. subappalto qualificante necessario integrale);
Rilevato che:
- la ricorrente contesta all’aggiudicataria di avere attestato nel DGUE - Documento di Gara Unico Europeo – dopo aver dichiarato nell’istanza di partecipazione di essere autonomamente qualificata per la categoria prevalente OG3, ma di non esserlo per i lavori sussumibili sotto le categorie specializzate OS1o e OS12A - di voler ricorrere al subappalto per la quota (espressa in percentuale sull’importo contrattuale) del 49% (invece che del 100%), ragion per cui la sua offerta – a dire dell’esponente – avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, trattandosi di “ requisito di partecipazione, che è insanabile senza incorrere nell’inammissibile integrazione postuma di un elemento costitutivo dell’offerta e nella violazione dei principi di par condicio competitorum , immodificabilità dell’offerta e autoresponsabilità del concorrente ”;
- con l’odierno ricorso, quindi, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore di NA RU, articolando i seguenti motivi:
1) “ Violazione degli artt. 101 e 119 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.12, oltre che del d.lgs. n. 209/2024, in quanto, da un lato, l’aggiudicataria, in sede di offerta, nella parte dedicata alle informazioni concernenti i subappaltatori, non ha dichiarato di ricorrere al subappalto qualificante in ordine alle categorie OS10 e OS12A nella misura del 100%, ritenendo di poter coprire le qualifiche non possedute in OS10 e OS12A tramite il subappalto nella misura del 49%, e, dall’altro lato, la MP NA è stata ritenuta erroneamente ed immotivatamente qualificata per le categorie OS10 e OS12A, in contrasto con l’art. 2, c. 2, allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023, che consente all’operatore, qualificato per una categoria, di eseguire i lavori direttamente nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, e con il disciplinare di gara, che esige la dichiarazione di subappalto qualificante in caso di mancanza di qualificazione per una o ambedue le categorie scorporabili nella misura obbligatoria del 100% ”;
2) “ Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara in quanto è stata trascurata la prescrizione del par. 3 circa il subappalto obbligatorio in misura del 100%. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere ”, in quanto: i) l’aggiudicataria, non avendo dichiarato di subappaltare al 100% le opere appartenenti alle categorie OS10 e OD12A, avrebbe violato il par. 3 del disciplinare, che espressamente stabilisce che “ le sopraindicate opere appartenenti alle categorie OS10 e OS12A non possono essere eseguite dall’aggiudicatario se esso non sia in possesso della specifica qualificazione, in alternativa possono, a scelta del concorrente, essere scorporate (l’impresa offerente, in tal caso, deve costituire RTI con soggetti in possesso della relativa qualificazione) o subappaltate, obbligatoriamente al 100% del relativo singolo importo, qualora la sua qualificazione per la categoria prevalente sia sufficiente a coprire l’importo a base di gara ”; ii) in via subordinata, dagli atti di gara non sarebbero evincibili le ragioni dell’ammissione dell’offerta dell’aggiudicataria, nonostante il contrasto sopra evidenziato tra la dichiarazione da essa resa nel DGUE e la lex specialis di gara;
Considerato che si sono costituite in giudizio la Città AN di Sassari e la controinteressata MP NA RU, chiedendo la reiezione del ricorso;
Ritenuto che il ricorso sia infondato e possa essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendone tutti i presupposti, atteso che:
- la controinteressata ha dichiarato nella domanda di partecipazione di essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità per la “ CAT. OG3 CLASS. IV- bis”, nonché “ per i lavori di cui alla CAT. OS10 e OS12A tramite ricorso al subappalto qualificante ”;
- la controinteressata, poi, ha dichiarato nel DGUE (doc. 5 della ricorrente), nella Parte D dedicata ai subappaltatori: “ Attività svolta (per questa specifica procedura): di cui alla categoria OG3 - OS10 - OS12A. Quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale: 49 ”;
- è inequivocabile ( in claris non fit intepretatio ) che la percentuale del 49 % si riferisce all’importo complessivo dell’appalto (“ importo contrattuale ”) e non può in alcun modo intendersi riferita al solo importo delle categorie scorporabili OS10 e OS12A;
- è incontestato che, come evidenziato dalla difesa della controinteressata, all’interno del 49% di lavorazioni affidate al subappaltatore sono sicuramente ricomprese le due categorie scorporabili, che complessivamente non superano il 7% dell’appalto, essendo ciò riconosciuto dalla stessa difesa di parte ricorrente nell’ultima memoria, nella quale si tenta di sminuire “ La circostanza che l’importo dei lavori relativi alle categorie scorporabili fosse proporzionalmente modestissimo ” sulla base del non convincente assunto secondo cui “ le regole devono essere considerate per la generalità dei casi, ed è per questo che l’avviso di gara esplicitamente prevedeva l’obbligo di indicazione della totalità del subappalto per le categorie scorporabili ”);
- la lettura coordinata delle due dichiarazioni rese sul punto dall’aggiudicataria (nella domanda di partecipazione e nel DGUE) consente dunque di cogliere agevolmente la volontà dell’MP NA di ricorrere al subappalto qualificante per l’intera percentuale di categorie scorporabili;
- ne consegue l’infondatezza di tutte le censure dedotte, non essendovi dubbi – per quanto appena detto - sulla conformità alle prescrizioni della lex specialis della dichiarazione resa dall’aggiudicataria nel DGUE (e dell’impegno sotteso alla stessa dichiarazione) di fare ricorso al subappalto per il 100 % delle lavorazioni delle categorie OS10 e OS12-A;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso debba essere respinto;
Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complesso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
CA NG, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| CA NG | TI RU |
IL SEGRETARIO