CASS
Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/03/2023, n. 7982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7982 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29736/2015 R.G. proposto da ABN Amro Bank N.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura notarile in atti, dagli Avvocati Bruno Gangemi, Enrico Castellani e Fabrizio Arossa, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Roma in Piazza del Popolo n. 19; – ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7982 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 20/03/2023 2 Ric. n. 29736/2015 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. avverso la sentenza n. 2070/2015 della C.T.R. della Lombardia – sede di Milano, depositata in data 18/5/2015; udita la relazione della causa svolta dal dott. Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 25 gennaio 2023; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. PP CA, che ha chiesto, a modifica delle conclusioni contenute nella requisitoria scritta, di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
Rilevato che ABN Amro Bank N.V. (d’ora in poi anche “la Banca” o “la contribuente”) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi avverso la sentenza di appello, indicata in epigrafe, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto il ricorso proposto dalla Banca avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni 2004/2005 e avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni 2006/2007/2008; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
le parti, con memorie depositate ex art. 378 c.p.c., hanno rappresentato e documentato che gli atti di irrogazione delle sanzioni, impugnati in primo grado, sono stati oggetto di annullamento in autotutela da parte dell’amministrazione con provvedimento del 21 marzo 2017; il Sostituto P.G. ha concluso, in udienza, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
Considerato che Gli atti di irrogazione delle sanzioni sono stati annullati in autotutela dall’amministrazione; essendo venuto meno l’oggetto della contesa, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere;
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio, atteso il mutamento in corso di causa del quadro 3 Ric. n. 29736/2015 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. normativo di riferimento (l’introduzione dell’art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015 e la parziale abrogazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 471 del 1997);
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso, in Roma, il 25 gennaio 2023.
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7982 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 20/03/2023 2 Ric. n. 29736/2015 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. avverso la sentenza n. 2070/2015 della C.T.R. della Lombardia – sede di Milano, depositata in data 18/5/2015; udita la relazione della causa svolta dal dott. Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 25 gennaio 2023; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. PP CA, che ha chiesto, a modifica delle conclusioni contenute nella requisitoria scritta, di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
Rilevato che ABN Amro Bank N.V. (d’ora in poi anche “la Banca” o “la contribuente”) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi avverso la sentenza di appello, indicata in epigrafe, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto il ricorso proposto dalla Banca avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni 2004/2005 e avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni 2006/2007/2008; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
le parti, con memorie depositate ex art. 378 c.p.c., hanno rappresentato e documentato che gli atti di irrogazione delle sanzioni, impugnati in primo grado, sono stati oggetto di annullamento in autotutela da parte dell’amministrazione con provvedimento del 21 marzo 2017; il Sostituto P.G. ha concluso, in udienza, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
Considerato che Gli atti di irrogazione delle sanzioni sono stati annullati in autotutela dall’amministrazione; essendo venuto meno l’oggetto della contesa, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere;
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio, atteso il mutamento in corso di causa del quadro 3 Ric. n. 29736/2015 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. normativo di riferimento (l’introduzione dell’art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015 e la parziale abrogazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 471 del 1997);
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso, in Roma, il 25 gennaio 2023.