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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 461/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3101/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200014861223000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da Ricorso Resistente/Appellato: Come da Controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente impugnava la cartella di pagamento n.
29120200014861223000, notificatagli in data 13.09.2024 relativa a tassa automobilistica anno 2017, deducendone l'illegittimità per intervenuta prescrizione, mancata notifica dell'atto presupposto, difetto di motivazione, intempestività della notifica ex art. 25 DPR 602/73, violazione dello Statuto del contribuente e ulteriori profili di nullità.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/92 e la carenza di legittimazione passiva rispetto ai motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.
Nel merito, contestava l'intervenuta prescrizione, invocando la sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020
e art. 12 D.Lgs. 159/2015, e sosteneva la correttezza della motivazione della cartella.
All'udienza del 23.01.2026, il ricorso veniva incamerato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dal contribuente sia meritevole di accoglimento, avuto riguardo all'intervenuta prescrizione.
Osserva questo Giudice che l'art. 19, comma 1, della L.R. Sicilia 5 dicembre 2016, n. 24, con il quale è stato inserito il comma 2-bis all'art. 2 della L.R. Sicilia 11 agosto 2015, n. 16, prevede che, in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale, decorsi i termini per il ravvedimento spontaneo di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), a-bis) e b), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo, senza necessità di preventiva comunicazione al contribuente.
Ne consegue che a far data dall'annualità 2017 nessun accertamento prodromico doveva essere notificato, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ex art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/92 sollevata dalla resistente.
Ed invero, dall'esame della cartella impugnata emerge l'avvenuta consegna del ruolo all'Agente della riscossione nel settembre 2020. Tale adempimento, effettuato dall'ente creditore nei termini, attesta la regolarità della formazione del ruolo. Ciò che risulta invece evidente è la tardività dell'attività successiva dell'Agente della riscossione, che ha notificato la cartella solo nel settembre 2024, oltre il termine di prescrizione triennale previsto per la tassa automobilistica, anche considerando la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID-19.
Pertanto, in assenza di atti interruttivi, la notifica eseguita nel settembre 2024 per la tassa automobilistica relativa all'annualità 2017 deve ritenersi tardiva, poiché intervenuta oltre il termine di prescrizione triennale previsto dal comma 51 dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito nella L. n. 53/1983.
Concludendo, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 278,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2026. Il Giudice monocratico Alessandra Vella
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3101/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200014861223000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da Ricorso Resistente/Appellato: Come da Controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente impugnava la cartella di pagamento n.
29120200014861223000, notificatagli in data 13.09.2024 relativa a tassa automobilistica anno 2017, deducendone l'illegittimità per intervenuta prescrizione, mancata notifica dell'atto presupposto, difetto di motivazione, intempestività della notifica ex art. 25 DPR 602/73, violazione dello Statuto del contribuente e ulteriori profili di nullità.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/92 e la carenza di legittimazione passiva rispetto ai motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.
Nel merito, contestava l'intervenuta prescrizione, invocando la sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020
e art. 12 D.Lgs. 159/2015, e sosteneva la correttezza della motivazione della cartella.
All'udienza del 23.01.2026, il ricorso veniva incamerato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dal contribuente sia meritevole di accoglimento, avuto riguardo all'intervenuta prescrizione.
Osserva questo Giudice che l'art. 19, comma 1, della L.R. Sicilia 5 dicembre 2016, n. 24, con il quale è stato inserito il comma 2-bis all'art. 2 della L.R. Sicilia 11 agosto 2015, n. 16, prevede che, in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale, decorsi i termini per il ravvedimento spontaneo di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), a-bis) e b), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo, senza necessità di preventiva comunicazione al contribuente.
Ne consegue che a far data dall'annualità 2017 nessun accertamento prodromico doveva essere notificato, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ex art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/92 sollevata dalla resistente.
Ed invero, dall'esame della cartella impugnata emerge l'avvenuta consegna del ruolo all'Agente della riscossione nel settembre 2020. Tale adempimento, effettuato dall'ente creditore nei termini, attesta la regolarità della formazione del ruolo. Ciò che risulta invece evidente è la tardività dell'attività successiva dell'Agente della riscossione, che ha notificato la cartella solo nel settembre 2024, oltre il termine di prescrizione triennale previsto per la tassa automobilistica, anche considerando la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID-19.
Pertanto, in assenza di atti interruttivi, la notifica eseguita nel settembre 2024 per la tassa automobilistica relativa all'annualità 2017 deve ritenersi tardiva, poiché intervenuta oltre il termine di prescrizione triennale previsto dal comma 51 dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito nella L. n. 53/1983.
Concludendo, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 278,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2026. Il Giudice monocratico Alessandra Vella