Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Sentenza breve 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 06/06/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 02020/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02192/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2192 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Lunigiana, n. 46;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento nr. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Milano in data 4.6.2024, con il quale la stessa disponeva il rigetto della domanda di emersione, ex art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020 presentata in favore dell'odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il presente ricorso il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, in epigrafe specificato, con cui la Prefettura di Milano ha rigettato l'istanza di emersione ex art. 103 comma 1, del D.L. n. 34/2020 presentata in suo favore, in ragione della presenza di una segnalazione c.d. Schengen di inammissibilità nel territorio dell’Unione Europea immessa dalle autorità francesi.
2. A sostegno del gravame ha dedotto censure di eccesso di potere, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, evidenziando che il Servizio SIS nazionale, cui erano state richieste informazioni relative alla predetta segnalazione, ha comunicato che “ nulla risulta a carico del lavoratore ”.
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate per resistere al ricorso.
4. Con ordinanza n. 1165/2024 resa all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Tribunale, preso atto della dichiarazione del Ministero dell’Interno secondo cui le generalità del ricorrente “ non risultano presenti nella banca dati SIS ”, ha accolto l’istanza cautelare ai fini di un motivato riesame da parte dell’amministrazione.
5. In data 28.05.2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato in atti una comunicazione della Prefettura di Milano dalla quale risulta che, ripristinata l’istanza telematica e acquisiti i nuovi pareri della Questura e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, la pratica “ è stata positivamente conclusa in data 20/01/2025 con la sottoscrizione del contratto di soggiorno ed il rilascio della richiesta di permesso di soggiorno per la ricorrente ”.
6. Alla camera di consiglio del 4.06.2025, la causa è passata in decisione previo avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti.
7. Come anticipato alle parti, ritiene il Collegio che la causa possa essere definita con sentenza ex art. 60 c.p.c., poiché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo più il ricorrente, alla luce dell’ottenimento del permesso di soggiorno, alcun interesse alla coltivazione dell’impugnativa e alla decisione nel merito della causa.
8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia e della limitata attività difensiva connessa all’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Caccamo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.