CGT1
Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1101/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NA FF, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4812/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175367 70512 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 524/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
parti assenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1., con ricorso notificato in data 20/2/2025 al Comune di Napoli e alle società Municipia s.p.a. e Napoli Obiettivo Valore, impugna avviso di accertamento notificato in data 24/12/2024, relativo a
TARI 2019, per € 7.351,00. A sostegno del ricorso deduce la nullità dell'accertamento per erronea determinazione delle superfici tassabili. Difatti il Comune non avrebbe tenuto conto delle aree ove vi è esclusiva produzione di rifiuto speciale e, quindi, sottratte a tassazione. La società in epigrafe, infatti, svolge attività di manutenzione di componenti navali con officina interna per le attività non eseguiti su nave la cui manodopera è prettamente industriale;
essa provvede a smaltire i rifiuti speciali in proprio giusto contratto di smaltimento con la Società_2 s.p.a.
Deduce che tale circostanza è stata portata a conoscenza dell'ente con la scheda di rilevazione censimento
2015 e rappresentata con istanza di annullamento in autotutela del 2022, laddove ha chiesto la detassazione per la produzione di rifiuti speciali al Comune di Napoli, che veniva accolta per gli anni 2022 e 2023, indicando in mq 104 la superficie non soggetta a tassazione.
Lamenta, ancora, il difetto di motivazione dell'atto. Conclude chiedendo, previa sospensiva della esecutività dell'atto, l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva il Comune di Napoli che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, avendo affidato al
Concessionario tutta l'attività di accertamento e riscossione.
Si è costituita Municipia che ha chiesto il rigetto del ricorso sul presupposto che non vengono specificate quali siano le aree esenti. Ha dedotto, inoltre, che per beneficiare dell'esenzione ai sensi dell'art. 7
Regolamento TARI è necessario che venga presentata apposita istanza, da ripetersi annualmente, con allegata piantina e relazione tecnica asseverata.
All'udienza del 3/12/2025 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente non ha assolto all'onere informativo che costituisce un presupposto per beneficiare della particolare forma di esenzione, quale richiesto dall'art. 7 del regolamento Comunale, come richiamato dal difensore di Municipia. E' di tutta evidenza che tali oneri informativi debbano essere assolti nei tempi e con le forme richieste per consentire efficaci controlli. Si tratta, quindi, di oneri aventi evidente finalità antielusiva e, quindi, non surrogabili con dichiarazioni ex post. Tant'è che gli stessi vanno ripetuti per ogni periodo d'imposta ed accompagnati dal deposito di documentazione comprovante, in particolare, il volume del rifiuto speciale autosmaltito. E' principio pacifico che l'onere della prova sulla ricorrenza di circostanze che diano diritto ad esoneri o esenzioni grava sul contribuente (vedi una per tutte Cass. 21335/2022: “In materia di
TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale”). Il ricorrente non ha fornito prova non solo di aver assolto a tale onere tempestivamente, ma nemmeno ha fornito prova, oggi, che nel 2019 sussistessero tali condizioni legittimanti, quantomeno di fatto, l'esclusione al pagamento. Non può ritenersi surrogata tale precisa sequenza di adempimenti dalla indicazione, peraltro assai generica, nella scheda di rilevazione statistica effettuata in occasione del censimento, delle superfici in cui è articolata la struttura produttiva della società ricorrente. Nemmeno può retroagire il riconoscimento del beneficio effettuato dall'ente, per il 2022
e 2023, essendo stato questo correttamente operato sulla base di istanza presentata nel 2021 e, quindi, a valersi solo per i periodi d'imposta successivi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 300,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NA FF, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4812/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175367 70512 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 524/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
parti assenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1., con ricorso notificato in data 20/2/2025 al Comune di Napoli e alle società Municipia s.p.a. e Napoli Obiettivo Valore, impugna avviso di accertamento notificato in data 24/12/2024, relativo a
TARI 2019, per € 7.351,00. A sostegno del ricorso deduce la nullità dell'accertamento per erronea determinazione delle superfici tassabili. Difatti il Comune non avrebbe tenuto conto delle aree ove vi è esclusiva produzione di rifiuto speciale e, quindi, sottratte a tassazione. La società in epigrafe, infatti, svolge attività di manutenzione di componenti navali con officina interna per le attività non eseguiti su nave la cui manodopera è prettamente industriale;
essa provvede a smaltire i rifiuti speciali in proprio giusto contratto di smaltimento con la Società_2 s.p.a.
Deduce che tale circostanza è stata portata a conoscenza dell'ente con la scheda di rilevazione censimento
2015 e rappresentata con istanza di annullamento in autotutela del 2022, laddove ha chiesto la detassazione per la produzione di rifiuti speciali al Comune di Napoli, che veniva accolta per gli anni 2022 e 2023, indicando in mq 104 la superficie non soggetta a tassazione.
Lamenta, ancora, il difetto di motivazione dell'atto. Conclude chiedendo, previa sospensiva della esecutività dell'atto, l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva il Comune di Napoli che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, avendo affidato al
Concessionario tutta l'attività di accertamento e riscossione.
Si è costituita Municipia che ha chiesto il rigetto del ricorso sul presupposto che non vengono specificate quali siano le aree esenti. Ha dedotto, inoltre, che per beneficiare dell'esenzione ai sensi dell'art. 7
Regolamento TARI è necessario che venga presentata apposita istanza, da ripetersi annualmente, con allegata piantina e relazione tecnica asseverata.
All'udienza del 3/12/2025 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente non ha assolto all'onere informativo che costituisce un presupposto per beneficiare della particolare forma di esenzione, quale richiesto dall'art. 7 del regolamento Comunale, come richiamato dal difensore di Municipia. E' di tutta evidenza che tali oneri informativi debbano essere assolti nei tempi e con le forme richieste per consentire efficaci controlli. Si tratta, quindi, di oneri aventi evidente finalità antielusiva e, quindi, non surrogabili con dichiarazioni ex post. Tant'è che gli stessi vanno ripetuti per ogni periodo d'imposta ed accompagnati dal deposito di documentazione comprovante, in particolare, il volume del rifiuto speciale autosmaltito. E' principio pacifico che l'onere della prova sulla ricorrenza di circostanze che diano diritto ad esoneri o esenzioni grava sul contribuente (vedi una per tutte Cass. 21335/2022: “In materia di
TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale”). Il ricorrente non ha fornito prova non solo di aver assolto a tale onere tempestivamente, ma nemmeno ha fornito prova, oggi, che nel 2019 sussistessero tali condizioni legittimanti, quantomeno di fatto, l'esclusione al pagamento. Non può ritenersi surrogata tale precisa sequenza di adempimenti dalla indicazione, peraltro assai generica, nella scheda di rilevazione statistica effettuata in occasione del censimento, delle superfici in cui è articolata la struttura produttiva della società ricorrente. Nemmeno può retroagire il riconoscimento del beneficio effettuato dall'ente, per il 2022
e 2023, essendo stato questo correttamente operato sulla base di istanza presentata nel 2021 e, quindi, a valersi solo per i periodi d'imposta successivi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 300,00 oltre accessori se dovuti.