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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 7856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7856 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa AN MA DU ha pronunziato all'udienza del 29.10.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 28576\2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
nato a [...] [...], C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Angela Solaro unitamente alla quale elegge domicilio in Ercolano alla via Sacerdote
Benedetto
Cozzolino 22.
Ricorrente E
C.F. , con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.03.2024 (rep. n° 37875 – rogito Persona_1
n° 7313) ed elettivamente domiciliato in Napoli Via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente.
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento dell'invalidità civile con diritto all'indennità di accompagnamento.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU dott. che non aveva riconosciuto l'indennità di accompagnamento. Persona_2
Rilevava che il Medico Legale non aveva valutato adeguatamente il deficit visus riferendo solo della presenza del glaucoma ad angolo aperto laddove il ricorrente presentava altresì grave retinopatia miopica a regime maculare in Odx come da certificazione medica in atti confermata anche da recentissima visita oculistica del Dott. del 13.12.24 ( in atti). Persona_3
Rilevava, altresì, che il deficit del visus (il ricorrente non riesce a vedere i colori ed a leggere lettere) unitamente alle altre patologie ed in particolare all'artrosi polidistrettuale con esiti d'intervento artro protesi a sx che rendeva difficoltosa la deambulazione che avviene con appoggio e i passaggi posturali che risultano rallentati non consentono al ricorrente di compiere in autonomia gli atti di vita quotidiana come riferisce il medico curante nel certificato medico telematico in atti. Inoltre anche la broncopatia cronica e la fibrosi polmonare, ulteriormente aggravate, non risultavano essere state adeguatamente valutate dal CTU.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa, inoltrata in data 14.11.2022 oltre al pagamento dei ratei maturati, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_1 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
All'odierna udienza, disposto il rinnovo della consulenza tecnica, la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall . CP_1
Nel merito, il CTU nominato nel corso del presente giudizio nella persona del dott. Persona_4 ha accertato che il ricorrente è : “ … Inabile con necessità di accompagnamento.
Sulla scorta della documentazione in atti, di quella esibita e di quella richiesta, nonché sull'esame e valutazione clinica riteniamo che la decorrenza possa risalire al mese di gennaio 2025 non essendo presente in atti certificazioni diversamente probatorie”.
Le conclusioni del CTU, fondate sull'attento esame della documentazione sanitaria, appaiono del tutto corrette e adeguatamente motivate, né sono state sollevate dalle parti contestazioni di alcun genere.
Pertanto, all'assistito va riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal gennaio 2025. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, appare equo compensarle per metà; le stesse sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore limitato della controversia in considerazione dell'effettivo periodo di spettanza del beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa AN MA
DU, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, nel giudizio di merito in seguito ad ATP, così provvede:
accoglie la domanda per quanto di ragione e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento dal gennaio 2025.
Condanna l al pagamento dei ratei maturati oltre accessori con la decorrenza di cui CP_1 sopra oltre accessori dalla maturazione al saldo;
CP_ Compensa per metà le spese di lite e condanna l al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 700,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
CP_ Condanna l al pagamento delle spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Napoli, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa AN MA DU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa AN MA DU ha pronunziato all'udienza del 29.10.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 28576\2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
nato a [...] [...], C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Angela Solaro unitamente alla quale elegge domicilio in Ercolano alla via Sacerdote
Benedetto
Cozzolino 22.
Ricorrente E
C.F. , con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.03.2024 (rep. n° 37875 – rogito Persona_1
n° 7313) ed elettivamente domiciliato in Napoli Via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente.
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento dell'invalidità civile con diritto all'indennità di accompagnamento.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU dott. che non aveva riconosciuto l'indennità di accompagnamento. Persona_2
Rilevava che il Medico Legale non aveva valutato adeguatamente il deficit visus riferendo solo della presenza del glaucoma ad angolo aperto laddove il ricorrente presentava altresì grave retinopatia miopica a regime maculare in Odx come da certificazione medica in atti confermata anche da recentissima visita oculistica del Dott. del 13.12.24 ( in atti). Persona_3
Rilevava, altresì, che il deficit del visus (il ricorrente non riesce a vedere i colori ed a leggere lettere) unitamente alle altre patologie ed in particolare all'artrosi polidistrettuale con esiti d'intervento artro protesi a sx che rendeva difficoltosa la deambulazione che avviene con appoggio e i passaggi posturali che risultano rallentati non consentono al ricorrente di compiere in autonomia gli atti di vita quotidiana come riferisce il medico curante nel certificato medico telematico in atti. Inoltre anche la broncopatia cronica e la fibrosi polmonare, ulteriormente aggravate, non risultavano essere state adeguatamente valutate dal CTU.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa, inoltrata in data 14.11.2022 oltre al pagamento dei ratei maturati, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_1 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
All'odierna udienza, disposto il rinnovo della consulenza tecnica, la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall . CP_1
Nel merito, il CTU nominato nel corso del presente giudizio nella persona del dott. Persona_4 ha accertato che il ricorrente è : “ … Inabile con necessità di accompagnamento.
Sulla scorta della documentazione in atti, di quella esibita e di quella richiesta, nonché sull'esame e valutazione clinica riteniamo che la decorrenza possa risalire al mese di gennaio 2025 non essendo presente in atti certificazioni diversamente probatorie”.
Le conclusioni del CTU, fondate sull'attento esame della documentazione sanitaria, appaiono del tutto corrette e adeguatamente motivate, né sono state sollevate dalle parti contestazioni di alcun genere.
Pertanto, all'assistito va riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal gennaio 2025. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, appare equo compensarle per metà; le stesse sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore limitato della controversia in considerazione dell'effettivo periodo di spettanza del beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa AN MA
DU, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, nel giudizio di merito in seguito ad ATP, così provvede:
accoglie la domanda per quanto di ragione e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento dal gennaio 2025.
Condanna l al pagamento dei ratei maturati oltre accessori con la decorrenza di cui CP_1 sopra oltre accessori dalla maturazione al saldo;
CP_ Compensa per metà le spese di lite e condanna l al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 700,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
CP_ Condanna l al pagamento delle spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Napoli, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa AN MA DU