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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/10/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1581/2024
Il Giudice del lavoro, dott. ER LI, all'esito dell'udienza del 28.10.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Alessandro Niccoli e Guido Panzani, presso il cui studio sito in S.Miniato (PI)
Piazza del Popolo n. 21, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Domenica Togo ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2 CP_
, sito in alla Via G. Pascoli, n. 8
[...]
RESISTENTE
NONCHÉ nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA collaboratore scolastico, dell'Ufficio X – Ambito Territoriale di Pisa in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2024/2027
LITISCONSORTI
OGGETTO: Valutazione titoli per servizio militare o equiparato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 28.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.10.2024, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto al riconoscimento di punti 3,5 per il servizio civile svolto nel periodo dal
12/10/2015 al 01/04/2016, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia.
Pag. 1 di 4 A tal fine, per quanto di interesse, ha evidenziato che:
a) aveva presentato “Domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, rappresentando di aver svolto il servizio civile dal 12/10/2015 al 01/04/2016, dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie suddette ottenuto nell'ottobre 2012 e non in costanza di nomina;
b) per il servizio civile prestato non gli erano stati riconosciuti 3.50 punti, come ricavabile in via interpretativa dal disposto di cui all'art. 569, comma 3, del d.lgs. n.
297 del 1994.
2. Il costituitosi in giudizio ha evidenziato la correttezza dell'operato CP_1 dell'amministrazione e l'infondatezza del ricorso.
2.1. Il ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 151 c.p.c. nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA collaboratore scolastico, dell'Ufficio X – Ambito Territoriale di Pisa in cui il ricorrente risultava inserito, senza che alcuna parte si costituisse.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Giova ripercorrere la disciplina legislativa e regolamentare regolante la materia in esame. Assume rilievo, anzitutto, l'art 569, comma 3, del d.lgs., n. 297/1994, disposizione destinata al riconoscimento dei servizi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, secondo il quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Analoga statuizione è contenuta nel precedente art. 485, comma 7, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale docente.
Ai sensi dell'art. 2050 del d.lgs. 66/2010, poi, “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2) Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Nella fattispecie in esame, deve altresì valutarsi quanto disposto dal decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 secondo cui “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi
Pag. 2 di 4 assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Posto che la disciplina regolamentare sopra esaminata non nega la valutabilità del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati per legge, ove prestati non in costanza di rapporto di impiego, perciò non contraddicendo quanto ritenuto dall'orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (a partire da Cass. Civ.,
5679/2020 cit.), si tratta di stabilire se il maggiore punteggio attribuito agli stessi servizi ove prestati in costanza di rapporto di lavoro, punti 6 anziché 0,60 annui, sia in sintonia rispetto alle disposizioni di rango primario sopra esaminate.
Valore dirimente al riguardo deve essere attributo a quanto previsto dall'art. 2050 del d.lgs. 66/2010 cit. secondo il quale i periodi di effettivo servizio militare devono essere valutati con lo stesso punteggio attributo ai servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici. Tale disposizione, in sostanza, se un lato prevede un vincolo nei confronti delle pubbliche amministrazioni consistente nella valutazione dei servizi militari in modo analogo ai servizi negli impieghi civili presso enti pubblici, non predetermina lo specifico valore del punteggio da assegnare né esclude il potere dell'amministrazione medesima di valutare diversamente il servizio prestato nell'ambito delle carriere scolastiche rispetto a quello svolto presso altre amministrazioni pubbliche.
Né in direzione interpretativa difforme conduce quanto previsto dall'art 569 del d.lgs.
1994, n. 297, il cui tenore letterale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo
o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” non impone una uguale valutazione del servizio militare a seconda che sia prestato o meno in costanza di rapporto di impiego.
In ragione, pertanto, dell'attribuzione per il servizio militare o equivalente dello stesso punteggio previsto per il servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, deve escludersi in definitiva l'illegittimità della disciplina regolamentare ed amministrativa indicata dal ricorrente rispetto alle fonti primarie che disciplinano la materia.
3.2. In tale solco ermeneutico si pone anche l'orientamento del giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di
Pag. 3 di 4 circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m.
n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (così, Cass. civ., n. 22429/2024).
3.3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese di lite possono essere compensate alla luce del contrasto giurisprudenziale sulle questioni oggetto di giudizio.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
ER LI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1581/2024
Il Giudice del lavoro, dott. ER LI, all'esito dell'udienza del 28.10.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Alessandro Niccoli e Guido Panzani, presso il cui studio sito in S.Miniato (PI)
Piazza del Popolo n. 21, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Domenica Togo ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2 CP_
, sito in alla Via G. Pascoli, n. 8
[...]
RESISTENTE
NONCHÉ nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA collaboratore scolastico, dell'Ufficio X – Ambito Territoriale di Pisa in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2024/2027
LITISCONSORTI
OGGETTO: Valutazione titoli per servizio militare o equiparato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 28.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.10.2024, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto al riconoscimento di punti 3,5 per il servizio civile svolto nel periodo dal
12/10/2015 al 01/04/2016, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia.
Pag. 1 di 4 A tal fine, per quanto di interesse, ha evidenziato che:
a) aveva presentato “Domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, rappresentando di aver svolto il servizio civile dal 12/10/2015 al 01/04/2016, dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie suddette ottenuto nell'ottobre 2012 e non in costanza di nomina;
b) per il servizio civile prestato non gli erano stati riconosciuti 3.50 punti, come ricavabile in via interpretativa dal disposto di cui all'art. 569, comma 3, del d.lgs. n.
297 del 1994.
2. Il costituitosi in giudizio ha evidenziato la correttezza dell'operato CP_1 dell'amministrazione e l'infondatezza del ricorso.
2.1. Il ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 151 c.p.c. nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA collaboratore scolastico, dell'Ufficio X – Ambito Territoriale di Pisa in cui il ricorrente risultava inserito, senza che alcuna parte si costituisse.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Giova ripercorrere la disciplina legislativa e regolamentare regolante la materia in esame. Assume rilievo, anzitutto, l'art 569, comma 3, del d.lgs., n. 297/1994, disposizione destinata al riconoscimento dei servizi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, secondo il quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Analoga statuizione è contenuta nel precedente art. 485, comma 7, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale docente.
Ai sensi dell'art. 2050 del d.lgs. 66/2010, poi, “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2) Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Nella fattispecie in esame, deve altresì valutarsi quanto disposto dal decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 secondo cui “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi
Pag. 2 di 4 assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Posto che la disciplina regolamentare sopra esaminata non nega la valutabilità del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati per legge, ove prestati non in costanza di rapporto di impiego, perciò non contraddicendo quanto ritenuto dall'orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (a partire da Cass. Civ.,
5679/2020 cit.), si tratta di stabilire se il maggiore punteggio attribuito agli stessi servizi ove prestati in costanza di rapporto di lavoro, punti 6 anziché 0,60 annui, sia in sintonia rispetto alle disposizioni di rango primario sopra esaminate.
Valore dirimente al riguardo deve essere attributo a quanto previsto dall'art. 2050 del d.lgs. 66/2010 cit. secondo il quale i periodi di effettivo servizio militare devono essere valutati con lo stesso punteggio attributo ai servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici. Tale disposizione, in sostanza, se un lato prevede un vincolo nei confronti delle pubbliche amministrazioni consistente nella valutazione dei servizi militari in modo analogo ai servizi negli impieghi civili presso enti pubblici, non predetermina lo specifico valore del punteggio da assegnare né esclude il potere dell'amministrazione medesima di valutare diversamente il servizio prestato nell'ambito delle carriere scolastiche rispetto a quello svolto presso altre amministrazioni pubbliche.
Né in direzione interpretativa difforme conduce quanto previsto dall'art 569 del d.lgs.
1994, n. 297, il cui tenore letterale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo
o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” non impone una uguale valutazione del servizio militare a seconda che sia prestato o meno in costanza di rapporto di impiego.
In ragione, pertanto, dell'attribuzione per il servizio militare o equivalente dello stesso punteggio previsto per il servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, deve escludersi in definitiva l'illegittimità della disciplina regolamentare ed amministrativa indicata dal ricorrente rispetto alle fonti primarie che disciplinano la materia.
3.2. In tale solco ermeneutico si pone anche l'orientamento del giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di
Pag. 3 di 4 circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m.
n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (così, Cass. civ., n. 22429/2024).
3.3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese di lite possono essere compensate alla luce del contrasto giurisprudenziale sulle questioni oggetto di giudizio.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
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