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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4463 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT Elena Dal Dosso, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 14/05/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30887 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Milano, Viale Parte_1 C.F._1
San Miche del Carso n. 21, presso lo studio degli avv.ti SEBASTIANO FRANCHI (c.f.
– pec: e CESARE BERTON C.F._2 Email_1
( – pec: , che la rappresentano e C.F._3 Email_2
difendono per procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DARIO BOLOGNESI (c.f.
- pec: , che la rappresenta e difende per C.F._4 Email_3
procura in atti
CONVENUTA / RESISTENTE
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 05/09/2024 avanti il Tribunale di Milano, Parte_1
ha esposto di avere concluso in data 26/09/2023 con un contatto di appalto
[...] Controparte_1
pagina 1 di 5 per l'esecuzione di lavori di rifacimento del bagno dell'immobile di sua proprietà, sito in Milano, Via
Gonin n. 8, con interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, pattuendo come modalità di pagamento la corresponsione della somma di euro 4.000,00, effettuata il 2/10/2023, e lo sconto in fattura per i rimanenti euro 12.000,00, pari al 75% dell'intervento; che l'appaltatrice non ha mai avviato i lavori ed ha lasciato inutilmente scadere anche il termine di quindici giorni intimatole con diffida ad adempiere del 25/06/2024; che il grave inadempimento della controparte giustifica la risoluzione del contratto e la condanna della stessa al rimborso dell'importo di euro 4.000,00, oltre al risarcimento dei danni, stimati nel controvalore dei lavori e degli interventi che avrebbero dovuto essere effettuati, per la somma di euro 16.000,00, e che non avrebbero comportato alcun esborso ulteriore per la ricorrente diverso dalla somma inutilmente corrisposta di euro 4.000,00 visto il meccanismo convenuto dello sconto in fattura. Su tali basi ha chiesto di dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. o, in subordine, di risolverlo ex art. 1453 c.c. per inadempimento della convenuta e, in ogni caso, di condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, quantificati nella somma di euro 16.000,00, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, da calcolarsi ex art. 1284, comma 4, c.c. dall'introduzione del giudizio, e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo effettivo.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso e il decreto ex art. 281 undecies c.p.c. sono stati ritualmente notificati a Controparte_1
La convenuta, costituitasi nel giudizio, ha chiesto il rigetto delle avverse domande e ha dedotto: che il contratto d'appalto prevede che “il termine per l'esecuzione dell'opera da parte di CP_1
è stabilito in 180 (centottanta) giorni lavorativi (esclusi quindi sabato, domenica e festività nazionali), decorrenti dalla data di avvenuto integrale pagamento da parte del Committente del corrispettivo pattuito per la stessa”; che il predetto termine non decorre dal pagamento dell'acconto bensì dalla successiva cessione del credito fiscale, avvenuta in data 11/12/2023, sicché non era ancora spirato alla data dell'intimazione ad adempiere, con conseguente inefficacia della diffida ai fini della risoluzione del contratto;
che con comunicazione del 05/08/2024 si è resa disponibile ad eseguire i lavori nelle settimane del 07/10/2024 o in quella successiva, con salvezza dell'agevolazione fiscale dello sconto in fattura, ma controparte ha rifiutato la prestazione. Ai fini conciliativi, ha rinnovato la disponibilità ad eseguire le opere entro data da concordare, offrendo alla controparte un contributo per le spese di lite.
Alla prima udienza, la ricorrente ha esposto di avere, nelle more, provveduto al rifacimento del bagno ed ha chiesto i termini ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c.
Depositate le memorie ed acquisiti i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata posta in decisione pagina 2 di 5 a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
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La domanda della ricorrente è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
E' pacifico, oltre ad emergere per tabulas, che le parti in data 26/09/2023 hanno sottoscritto il contratto d'appalto prodotto in atti, in forza del quale la convenuta si è obbligata ad eseguire le opere di ristrutturazione del bagno dell'immobile di proprietà della ricorrente, sito in Milano, Via Gonin
8, verso il corrispettivo di euro 16.000,00 iva inclusa, da pagarsi a mezzo bonifico quanto alla somma di euro 4.000,00 e, quanto alla rimanente somma di euro 12.000,00, da scontarsi attraverso il cd. sconto in fattura, trattandosi di opera che avrebbe beneficiato dell'incentivazione fiscale pari al 75 per cento della spesa sostenuta, ai sensi dell'art. 119 ter del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, vigente ratione temporis (vd. doc. 1 ricorrente).
E' altresì pacifico, e documentale, che la ricorrente ha correttamente adempiuto agli obblighi assunti con il rapporto negoziale, avendo provveduto al pagamento a mezzo bonifico della somma di euro
4.000,00 in data 02/10/2023 (doc. 2 ricorrente).
Inoltre, dalle risultanze del cassetto fiscale di (doc. 3 convenuta) - che rappresentano le CP_1
comunicazioni e le accettazioni delle transazioni già avvenute tra le parti, efficaci nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ed i crediti utilizzabili dalla cessionaria - si evince che la cessione del credito d'imposta (codice tributo 7740) è stata comunicata in data 02/10/2023, e la sua accettazione in data 11/12/2023.
Per contro, è pacifico che la convenuta non ha mai dato corso alle opere pattuite, essendosi meramente offerta, in data 05/08/2024, di darvi esecuzione a partire dal 07/10/2024 (doc. 4 convenuta).
Invero, ai sensi di contratto (art. 1.3), si è obbligata a terminarne l'esecuzione entro 180 CP_1
giorni lavorativi decorrenti dalla data di avvenuto integrale pagamento del corrispettivo pattuito per l'opera stessa.
Al riguardo, il dies a quo deve ritenersi coincidente con la data in cui la ricorrente ha provveduto tanto al pagamento diretto, a mezzo bonifico, quanto alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate della cessione del credito fiscale a favore di , e dunque il 02/10/2023. CP_1
In mancanza di diversa prova, che era onere della convenuta fornire, non vi è evidenza che il
“completamento della pratica fiscale” sia avvenuto l'11/12/2023, e pertanto non assume rilievo la circostanza che, solo in tale ultima data, ha proceduto, sulla Piattaforma web dell'Agenzia CP_1
delle Entrate, all'accettazione del credito di imposta, dovendosi ritenere che il ritardo nell'accettazione è imputabile alla stessa. pagina 3 di 5 Ciò accertato, il termine contrattuale dei 180 giorni risulta scaduto in data 20/06/2024 (cfr. doc. 11 ricorrente).
Il mancato adempimento di alle prestazioni a cui si era obbligata, a seguito del decorso del CP_1
termine di quindici giorni posto dalla committente con diffida ad adempiere del 25/06/2024 (doc. 4 ricorrente), determina la risoluzione ipso jure del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a far data dal
10/07/2024.
Non vi è dubbio, infatti, che l'inadempimento debba qualificarsi di non scarsa importanza, ex art. 1455 c.c.
Alla luce delle superiori considerazioni, di nessun pregio sono le deduzioni della convenuta in punto alla non essenzialità del termine pattuito, e tanto meno rileva la sua tardiva offerta di adempimento.
Per effetto della pronuncia di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1458 c.c., ne deriva la restituzione di quanto versato in adempimento dello stesso e la conseguente responsabilità risarcitoria della parte inadempiente.
La convenuta è dunque obbligata a restituire il pagamento percepito, pari alla somma di € 4.000,00, oltre interessi di legge sino al saldo.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte ricorrente, rimasta completamente indimostrata.
Come noto, la stessa ha l'onere di fornire la prova del danno sia nell'an sia nel quantum del pregiudizio sofferto, di tal che può farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione.
Ed invero, alcun valido riscontro probatorio è stato fornito sui danni richiesti.
Per un verso, osservato che la ricorrente ha allegato e documentato di aver fatto eseguire i lavori al proprio bagno ad altra impresa (Edilart DM S.r.l.), risulta che il prezzo convenuto con quest'ultima è inferiore a quello originariamente pattuito nel contratto risolto (vd. docc. da 7 a 10 ricorrente).
Per altro verso, pur rilevato che sulle fatture emesse dalla terza impresa non risulta applicato lo
“sconto in fattura”, non è stato neppure dedotto che, a causa dell'inadempimento di , la CP_1
ricorrente abbia definitivamente perduto la detrazione fiscale spettante per la ristrutturazione del bagno e, al contempo, nulla è stato dedotto, né dimostrato, sugli oneri finanziari eventualmente sopportati in conseguenza dell'effettivo esborso del prezzo (di cui, peraltro, manca la prova).
La domanda risarcitoria è perciò infondata.
pagina 4 di 5 *
In conclusione, deve dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto inter partes alla data del
10/07/2024 e la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto dalla convenuta l'importo di euro 4.000,00
a titolo di restituzione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, spettano altresì alla ricorrente gli interessi legali, nella misura prevista dall'art. 1284 quarto comma c.c. dalla data del deposito del ricorso introduttivo (05/09/2024), come richiesti, sino al soddisfo, mentre non spetta la rivalutazione monetaria.
La domanda risarcitoria del danno, invece, non può essere accolta.
Non sono emerse condotte di mala fede processuale o colpa grave in capo alla convenuta nella sua resistenza in giudizio tali da consentire l'invocata applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Considerata la fondatezza soltanto parziale delle domande di parte ricorrente, le spese del giudizio vanno compensate nella misura di 1/3 e la convenuta, in ragione della sua prevalente soccombenza, va condannata a rifondere a i restanti 2/3 delle spese di lite, che si liquidano come Parte_1
in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore del credito riconosciuto (decisum) e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso depositato il
05/09/2024, notificato il 29/10/2024, da nei confronti di Parte_1 CP_1
nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così
[...]
provvede:
1. in parziale accoglimento delle domande della ricorrente, accerta l'avvenuta risoluzione di diritto, per inadempimento della convenuta, del contratto di appalto stipulato tra le parti il 26/09/2023, e condanna pagare a la somma di € 4.000,00, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal 05/09/2024 sino al saldo;
2. compensa nella misura di 1/3 le spese di lite fra le parti e condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente i restanti 2/3 delle spese del giudizio, liquidate, già al netto della compensazione, in euro 264,00 per esborsi ed euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 03/06/2025
Il GOT
Elena Dal Dosso
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