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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/04/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 188/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 188/2025 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. VACCINO FILIPPO e elettivamente domiciliati in CORSO
BATTAGLIONE, 8 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. VACCINO FILIPPO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso ed a verbale:
“voglia il Tribunale ill.mo, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti alla condizioni seguenti:
1)
I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano a qualsiasi pretesa reciproca in punto mantenimento.
2)
pagina 1 di 7 In riferimento ai rapporti economici tra i coniugi i sig.ri e dichiarano di voler procedere ai Parte_2 Parte_1
seguenti trasferimenti immobiliari come condizione essenziale del divorzio:
Il sig. trasferisce alla sig.ra che Parte_2 Parte_1
accetta ex art.1376 c.c. la sua quota, pari al 50% della piena proprietà degli immobili siti in Comune di Jovencan – AO, Frazione
Rotin n.51:
Foglio 7 particella 11 sub.1 Piano SEM-T-1-2 cat A/7 cl. U vani 8 RC
€. 991,60.=
Foglio 7 particella 11 sub.2 Piano T cat C/6 cl. U Cons. 25 mq RC €.
65,85.=
Foglio 7 particella 11 sub.3 (bene comune non censibile)
Provenienze: Atto di compravendita (cfr. doc. n.8) a rogito del
Notaio di Aosta del 22.10.92 rep. 2334 registrato in Persona_1
Aosta il 10.11.92 al numero 668 ed ivi trascritto il 20.11.92 ai numeri 10474/7973 acquisto del terreno ove giusta Concessione
Edilizia del Comune di Jovencan 17.12.92 n. 38/92 verrà costruito l'immobile. (cfr. doc. n.6)
La cessione è fatta ed accettata a corpo, con tutti, di detto immobile, gli annessi, connessi, accessioni e proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni dell'intero compresso di cui fanno parte, pertinenze, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive, tutto incluso nulla escluso.
Ai sensi dell'art. 40, cpv, Legge 28.02.85 n.47 e succ. mod., il sig.
dichiara e garantisce che la costruzione degli Parte_2
edifici comprendenti i locali oggetto del presente atto è avvenuta in maniera conforme alla Concessione Edilizia del Comune di Jovencan del pagina 2 di 7 17.12.92 n. 38/92 (cfr. doc. n.9) nonché della Concessione Edilizia
(variante) Comune di Jovencan del 08.11.93 n. 29/93 (cfr. doc. n.10)
Il sig. dichiara e garantisce assumendosi le più Parte_2
ampie responsabilità di avere la piena ed esclusiva titolarità e disponibilità di quanto ceduto (quota del 50% della proprietà) e garantisce la sua libertà da pesi, servitù non apparenti, ipoteche,
trascrizioni, iscrizioni pregiudizievoli.
Come richiesto dall'art. 3 comma 13-ter della Legge 26.06.90 n.165 il sig. dichiara che il reddito relativo al Parte_2
fabbricato in oggetto è stato incluso per le quote di spettanza,
nella dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna il termine di presentazione è scaduto.
Le parti dichiarano che sono persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
Si allega al presente ricorso (cfr. doc. n.7) certificazione energetica valida per la quota di immobile ceduto.
Il trasferimento degli immobili di cui sopra avviene per la somma di
€. 198.700,00.=
Detto importo sarà corrisposto nelle seguenti modalità:
€.155.000 alla sottoscrizione del divorzio;
E 25.000 che saranno versati entro giorni 15;
€. 18.700 in rate mensili non inferiori a €. 300,00 (con possibilità
di versare somme superiori in caso di maggiore disponibilità), a partire dal mese successivo alla pubblicazione del Provvedimento di divorzio mediante bonifico entro il giorno 5 di ciascun mese.
In mancato pagamento di due rate determinerà la decadenza del beneficio del termine con diritto del sig. di Parte_2
richiedere l'intero dovuto detratti eventuali acconti.
pagina 3 di 7 Il sig. dichiara in qualità di proprietario della Parte_2
quota che si trasferisce (50%) di garantire la conformità delle unità
cedute alle norme urbanistiche ai dati catastali e alle relative planimetrie depositate in catasto.
Le parti chiedono, in relazione al trasferimento immobiliare di cui sopra, i benefici e le esenzioni fiscali e tributarie di cui alle attuali leggi vigenti in materia.
Tutte le formalità per la trascrizione e la voltura catastale del trasferimento della suddette quote di comproprietà saranno pagate al
50% dalle parti.
Con espressa rinuncia all'ipoteca legale comunque nascente dal presente atto ed esonero per il competente Conservatore dei Registri
Immobiliari dall'obbligo d'iscriverla, sollevandolo, da ogni sua responsabilità al riguardo.
Le parti prendono atto che il Giudice del Tribunale di Aosta, il
Cancelliere e il Conservatore si limitano, conformemente a quanto disposto dalla Legge, a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento dei beni previsti come condizione della loro separazione senza assumere responsabilità alcuna in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni trasferiti ed all'esistenza di pesi od oneri o vincoli di qualunque genere.
Le parti dichiarano la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie dell'immobile ex art.19 comma 14 D.L.
31.05.2010 n.78
Le parti, infine dichiarano di essere consapevoli della responsabilità penale che le stesse vengono ad assumere in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli artt. 47,48 e 76 del DPR
445/2000
pagina 4 di 7 Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo non fosse possibile trasferire gli immobili sopraesposti comunque il presente atto vale quale promessa di trasferimento e il trasferimento avverrà a rogito di notaio scelto dalle parti entro 3 mesi dal Provvedimento di divorzio.
3)
La sig.ra acconsente che il sig. Parte_1 Parte_2
lasci la sua collezione di giocattoli nella camera dello scantinato dell'immobile oggetto di trasferimento per mesi due dal trasferimento immobiliare.
4)
Le parti e la sig.ra dichiarano di Parte_2 Parte_1
null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi diritto, ragione o causa comunque dipendente alla loro convivenza durante il matrimonio e che i trasferimenti di cui sopra sono condizione essenziale dell'accordo di divorzio.
5) Spese legali compensate tra le parti
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della comparizione i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 11 maggio 2010, data di pagina 5 di 7 comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Orbassano il 5 settembre 1987
Tra
C.F. nata a [...] – TO il Parte_1 CodiceFiscale_3
28.07.64
e
C.F. nato a [...] – TO l' Parte_2 CodiceFiscale_4
08.09.1959
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Orbassano al n°68, parte II serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO per le pagina 6 di 7 annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16/4/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 188/2025 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. VACCINO FILIPPO e elettivamente domiciliati in CORSO
BATTAGLIONE, 8 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. VACCINO FILIPPO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso ed a verbale:
“voglia il Tribunale ill.mo, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti alla condizioni seguenti:
1)
I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano a qualsiasi pretesa reciproca in punto mantenimento.
2)
pagina 1 di 7 In riferimento ai rapporti economici tra i coniugi i sig.ri e dichiarano di voler procedere ai Parte_2 Parte_1
seguenti trasferimenti immobiliari come condizione essenziale del divorzio:
Il sig. trasferisce alla sig.ra che Parte_2 Parte_1
accetta ex art.1376 c.c. la sua quota, pari al 50% della piena proprietà degli immobili siti in Comune di Jovencan – AO, Frazione
Rotin n.51:
Foglio 7 particella 11 sub.1 Piano SEM-T-1-2 cat A/7 cl. U vani 8 RC
€. 991,60.=
Foglio 7 particella 11 sub.2 Piano T cat C/6 cl. U Cons. 25 mq RC €.
65,85.=
Foglio 7 particella 11 sub.3 (bene comune non censibile)
Provenienze: Atto di compravendita (cfr. doc. n.8) a rogito del
Notaio di Aosta del 22.10.92 rep. 2334 registrato in Persona_1
Aosta il 10.11.92 al numero 668 ed ivi trascritto il 20.11.92 ai numeri 10474/7973 acquisto del terreno ove giusta Concessione
Edilizia del Comune di Jovencan 17.12.92 n. 38/92 verrà costruito l'immobile. (cfr. doc. n.6)
La cessione è fatta ed accettata a corpo, con tutti, di detto immobile, gli annessi, connessi, accessioni e proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni dell'intero compresso di cui fanno parte, pertinenze, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive, tutto incluso nulla escluso.
Ai sensi dell'art. 40, cpv, Legge 28.02.85 n.47 e succ. mod., il sig.
dichiara e garantisce che la costruzione degli Parte_2
edifici comprendenti i locali oggetto del presente atto è avvenuta in maniera conforme alla Concessione Edilizia del Comune di Jovencan del pagina 2 di 7 17.12.92 n. 38/92 (cfr. doc. n.9) nonché della Concessione Edilizia
(variante) Comune di Jovencan del 08.11.93 n. 29/93 (cfr. doc. n.10)
Il sig. dichiara e garantisce assumendosi le più Parte_2
ampie responsabilità di avere la piena ed esclusiva titolarità e disponibilità di quanto ceduto (quota del 50% della proprietà) e garantisce la sua libertà da pesi, servitù non apparenti, ipoteche,
trascrizioni, iscrizioni pregiudizievoli.
Come richiesto dall'art. 3 comma 13-ter della Legge 26.06.90 n.165 il sig. dichiara che il reddito relativo al Parte_2
fabbricato in oggetto è stato incluso per le quote di spettanza,
nella dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna il termine di presentazione è scaduto.
Le parti dichiarano che sono persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
Si allega al presente ricorso (cfr. doc. n.7) certificazione energetica valida per la quota di immobile ceduto.
Il trasferimento degli immobili di cui sopra avviene per la somma di
€. 198.700,00.=
Detto importo sarà corrisposto nelle seguenti modalità:
€.155.000 alla sottoscrizione del divorzio;
E 25.000 che saranno versati entro giorni 15;
€. 18.700 in rate mensili non inferiori a €. 300,00 (con possibilità
di versare somme superiori in caso di maggiore disponibilità), a partire dal mese successivo alla pubblicazione del Provvedimento di divorzio mediante bonifico entro il giorno 5 di ciascun mese.
In mancato pagamento di due rate determinerà la decadenza del beneficio del termine con diritto del sig. di Parte_2
richiedere l'intero dovuto detratti eventuali acconti.
pagina 3 di 7 Il sig. dichiara in qualità di proprietario della Parte_2
quota che si trasferisce (50%) di garantire la conformità delle unità
cedute alle norme urbanistiche ai dati catastali e alle relative planimetrie depositate in catasto.
Le parti chiedono, in relazione al trasferimento immobiliare di cui sopra, i benefici e le esenzioni fiscali e tributarie di cui alle attuali leggi vigenti in materia.
Tutte le formalità per la trascrizione e la voltura catastale del trasferimento della suddette quote di comproprietà saranno pagate al
50% dalle parti.
Con espressa rinuncia all'ipoteca legale comunque nascente dal presente atto ed esonero per il competente Conservatore dei Registri
Immobiliari dall'obbligo d'iscriverla, sollevandolo, da ogni sua responsabilità al riguardo.
Le parti prendono atto che il Giudice del Tribunale di Aosta, il
Cancelliere e il Conservatore si limitano, conformemente a quanto disposto dalla Legge, a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento dei beni previsti come condizione della loro separazione senza assumere responsabilità alcuna in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni trasferiti ed all'esistenza di pesi od oneri o vincoli di qualunque genere.
Le parti dichiarano la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie dell'immobile ex art.19 comma 14 D.L.
31.05.2010 n.78
Le parti, infine dichiarano di essere consapevoli della responsabilità penale che le stesse vengono ad assumere in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli artt. 47,48 e 76 del DPR
445/2000
pagina 4 di 7 Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo non fosse possibile trasferire gli immobili sopraesposti comunque il presente atto vale quale promessa di trasferimento e il trasferimento avverrà a rogito di notaio scelto dalle parti entro 3 mesi dal Provvedimento di divorzio.
3)
La sig.ra acconsente che il sig. Parte_1 Parte_2
lasci la sua collezione di giocattoli nella camera dello scantinato dell'immobile oggetto di trasferimento per mesi due dal trasferimento immobiliare.
4)
Le parti e la sig.ra dichiarano di Parte_2 Parte_1
null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi diritto, ragione o causa comunque dipendente alla loro convivenza durante il matrimonio e che i trasferimenti di cui sopra sono condizione essenziale dell'accordo di divorzio.
5) Spese legali compensate tra le parti
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della comparizione i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 11 maggio 2010, data di pagina 5 di 7 comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Orbassano il 5 settembre 1987
Tra
C.F. nata a [...] – TO il Parte_1 CodiceFiscale_3
28.07.64
e
C.F. nato a [...] – TO l' Parte_2 CodiceFiscale_4
08.09.1959
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Orbassano al n°68, parte II serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO per le pagina 6 di 7 annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16/4/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 7 di 7