Sentenza breve 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 02/12/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01385/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01819/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1819 del 2025, proposto da
Electra Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Patelli e Ambrogio Martinoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bari, non costituito in giudizio;
Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
previa concessione di idonea misura cautelare
del provvedimento di rigetto, prot. n. 03/10/2025.0341042.U, adottato dal Comune di Bari in data 3 ottobre 2025 e trasmesso alla ricorrente a mezzo pec il medesimo giorno, sull'istanza, presentata in data 7 novembre 2024, da Electra Italia S.r.l. al Comune di Bari, per l'autorizzazione alla realizzazione e gestione di n. 4 infrastrutture di ricarica ultrarapida per veicoli elettrici presso un'area parcheggio di proprietà del Comune, sita in via Giuseppe Sangiorgi; di ogni provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, compreso ove occorrer possa il parere negativo prot. n. 334491 del 29 settembre 2025, emesso dalla Ripartizione Infrastrutture, Viabilità ed Opere Pubbliche - Settore Infrastrutture a Rete e Viabilità del Comune di Bari; nonché per l'accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza presentata da Electra Italia S.r.l..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. EN NO e uditi per le parti i difensori, avv. Ambrogio Martinoli per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Lydia Fiandacaper il Ministero resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la parte ricorrente, con atto notificato il 12.11.2025 e depositato il 14.11.2024, ha chiesto l'annullamento del provvedimento, adottato dal Comune di Bari in data 3.10.2025, che ha negato l'autorizzazione per la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica ultrarapida in un'area parcheggio comunale. Ha allegato che l'istanza di autorizzazione, presentata originariamente in data 07.11.2024, è rientrata tra gli interventi ammessi ai benefici del PNRR; che la ricorrente è risultata aggiudicataria dei fondi PNRR con decreto del 13.12.2024, circostanza comunicata all'Amministrazione comunale in data 23.12.2024; infine, che l'istanza sarebbe stata successivamente integrata in data 08.07.2025, con nuova decorrenza del termine.
Premesso altresì, che la parte ha dedotto che il silenzio-assenso si sarebbe formato allo scadere dei 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (o dall'integrazione), in quanto sarebbero ricorsi tutti gli elementi previsti dalla disciplina speciale PNRR. Il diniego, in quanto sopravvenuto tardivamente, si sarebbe dovuto qualificare al massimo come atto di autotutela, privo però dei presupposti di legge. In subordine ha dedotto che l'Amministrazione avrebbe trasmesso il diniego in assenza di qualsivoglia contraddittorio procedimentale; la motivazione del diniego si sarebbe tradotta in un'inammissibile compressione della libertà di iniziativa economica, in quanto basata sul fatto che il sito non sarebbe ricompreso nelle 320 aree individuate e approvate dalla Giunta Comunale, peraltro in data successiva alla domanda amministrativa.
Premesso altresì che l’Amministrazione resistente evocata in via principale, il Comune di Bari, non si è costituito in questo procedimento.
Preso atto che all’udienza del 26.11.2025 la causa è passata in decisione, dando avviso alle parti presenti di una possibile definizione del procedimento con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Ritenuto che la domanda di accertamento dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso vada accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia del provvedimento tardivamente adottato.
Considerato che il provvedimento impugnato ha negato l'istanza di occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di infrastrutture di ricarica ammesse al finanziamento con le risorse del PNRR, a cui si applica l'art. 12, comma 16- bis del D.L. 19/2024 ss.mm., che ha previsto un meccanismo di silenzio-assenso, stabilendo che l'istanza si intenda accolta qualora, entro trenta giorni dalla sua presentazione, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada.
Considerato quindi, che la ricorrente ha presentato un'integrazione documentale in data 8.07.2025, dopo aver comunicato nel dicembre 2024 di essere stata ammessa ai benefici PNRR, e che pertanto, il termine di 30 giorni previsto dalla disciplina speciale è spirato, al più tardi, in data 8.08.2025, con conseguente formazione del titolo abilitativo per silenzio-assenso.
Rilevato altresì, che il diniego non possa qualificarsi come atto di autotutela, in quanto basato unicamente sulla motivazione che il sito non rientrerebbe tra quelli approvati in sede di programmazione. Tale motivazione, oltre che non considerare le ragioni pubbliche a sostegno di un’autotutela decisoria, risulta in contrasto con le direttive interne dell'Amministrazione (nota del Direttore Generale del 3.1.2023), che aveva previsto, al fine di valutarne la localizzazione esatta delle colonnine di ricarica, la valutazione delle istanze pervenute “prima” della Delibera di Giunta da parte del solo Direttore della Ripartizione, Infrastrutture e Viabilità.
Ritenuto, infine, in un’ottica di eventuale esercizio del potere di II grado, che l’Amministrazione specifichi l’interesse pubblico che impedirebbe la realizzazione del progetto in quella determinata area, anche considerando i siti individuati successivamente con la Delibera di giunta nonché l’esistenza di eventuali altre stazioni, già autorizzate e /o realizzate, in aree limitrofe o comunque prossime a quella di cui al ricorso, che renderebbero ingiustificata una loro compresenza nel medesimo territorio.
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso vada accolto, con compensazione delle spese di lite in considerazione della natura della controversia e del contenuto delle difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’avvenuta formazione del titolo abilitativo per silenzio-assenso e accerta l’inefficacia dell’atto adottato dal Comune di Bari in data 3.10.2025 nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE ND, Presidente
EN Ieva, Primo Referendario
EN NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN NO | CE ND |
IL SEGRETARIO