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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3303 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/10/1965, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Dania Aresu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Erminia Alias, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 01/10/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Senorbì.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01/10/1995 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Senorbì, anno 1995, numero 16, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. il OR continuerà ad abitare nel piano seminterrato Parte_1 dell'abitazione familiare sita in Senorbì, via Giovanni Maria Angioy n. 14, mentre la ORa continuerà a vivere nel piano terra/rialzato e piano Pt_2 primo, con ripartizione al 50% tra le parti delle spese relative alla fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua e della TARI.
Pag. 2 di 3
2. L'utilizzo del cortile dell'abitazione familiare sarà regolato in modo tale che il OR possa fruire dello spazio dal cancello carrabile sito in via Pt_1
Giovanni Maria Angioy fino all'ingresso della sua abitazione e la ORa
possa disporre dello spazio restante posto a sinistra del cancello Pt_2 carrabile e corrispondente all'area cortilizia tra la recinzione sita in via Giovanni Maria Angioy e l'abitazione.
La divisione tra le due porzioni sarà eseguita mediante una recinzione tra le due aree a cura e spese dei figli dei ricorrenti che si occuperanno anche di predisporre un nuovo cancello carrabile posto sulla via Giovanni Maria
Angioy, una scala che dal balcone del piano terra/rialzato arrivi sino al cortile di pertinenza della ORa ed un punto acqua nel pilastro del Pt_2 cancello di pertinenza del OR , di fianco alla recinzione divisoria. Pt_1
L'accesso della ORa e dei ragazzi alla parte di cortile di spettanza Pt_2 della ricorrente potrà avvenire tramite passaggio sulla porzione di cortile di spettanza del OR fino all'esecuzione delle opere sopra descritte. Pt_1
Tali opere saranno eseguite nel rispetto della normativa vigente.
3. Il OR corrisponderà alla ORa Parte_1 Parte_2 mediante bonifico sulla carta Postepay, un assegno divorzile di € 250,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo
l'indice ISTAT sino a quando la stessa troverà un'occupazione lavorativa stabile che le assicuri l'indipendenza e l'autosufficienza economica, circostanza che dovrà comunicare immediatamente al OR . Pt_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3303 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/10/1965, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Dania Aresu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Erminia Alias, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 01/10/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Senorbì.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01/10/1995 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Senorbì, anno 1995, numero 16, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. il OR continuerà ad abitare nel piano seminterrato Parte_1 dell'abitazione familiare sita in Senorbì, via Giovanni Maria Angioy n. 14, mentre la ORa continuerà a vivere nel piano terra/rialzato e piano Pt_2 primo, con ripartizione al 50% tra le parti delle spese relative alla fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua e della TARI.
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2. L'utilizzo del cortile dell'abitazione familiare sarà regolato in modo tale che il OR possa fruire dello spazio dal cancello carrabile sito in via Pt_1
Giovanni Maria Angioy fino all'ingresso della sua abitazione e la ORa
possa disporre dello spazio restante posto a sinistra del cancello Pt_2 carrabile e corrispondente all'area cortilizia tra la recinzione sita in via Giovanni Maria Angioy e l'abitazione.
La divisione tra le due porzioni sarà eseguita mediante una recinzione tra le due aree a cura e spese dei figli dei ricorrenti che si occuperanno anche di predisporre un nuovo cancello carrabile posto sulla via Giovanni Maria
Angioy, una scala che dal balcone del piano terra/rialzato arrivi sino al cortile di pertinenza della ORa ed un punto acqua nel pilastro del Pt_2 cancello di pertinenza del OR , di fianco alla recinzione divisoria. Pt_1
L'accesso della ORa e dei ragazzi alla parte di cortile di spettanza Pt_2 della ricorrente potrà avvenire tramite passaggio sulla porzione di cortile di spettanza del OR fino all'esecuzione delle opere sopra descritte. Pt_1
Tali opere saranno eseguite nel rispetto della normativa vigente.
3. Il OR corrisponderà alla ORa Parte_1 Parte_2 mediante bonifico sulla carta Postepay, un assegno divorzile di € 250,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo
l'indice ISTAT sino a quando la stessa troverà un'occupazione lavorativa stabile che le assicuri l'indipendenza e l'autosufficienza economica, circostanza che dovrà comunicare immediatamente al OR . Pt_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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