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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. NI D'AN Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. NA NC NC Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1724/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. RIPAMONTI MARCO PEC:
Email_1 appellante contro
l' (cod. fisc. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo (cod. fisc. ;; PEC: P.IVA_3
Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, pronunciarsi come segue:
Pag. 1 di 7 - in via preliminare emettere provvedimento di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, nonchè dell'ordinanza -ingiunzione che ne costituisce l'oggetto;
- in accoglimento della doglianza di cui al capitolo sub I ed in revisione della sentenza appellata predetta n.1550/2019 resa dal Tribunale di Palermo - Giudice Dott.ssa Carmela
Fachile, nel giudizio iscritto al n. di RG 6594/2018, depositata il 26 maggio 2020, revocare, annullare, dichiarare nulla e comunque priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- in subordine, nel merito, in accoglimento delle doglianze di cui al capitolo sub. II ed in revisione della sentenza impugnata, previa acquisizione della testimonianza del sig. Tes_1 revocare, annullare, dichiarare nulla e comunque priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione impugnata, per mancanza di elemento soggettivo in capo alla società ricorrente;
- in ulteriore subordine, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale, nei termini di cui al capitolo sub.III, con ogni conseguente pronunzia di rito e di legge.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio."
Per l'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 1550/2020 del Tribunale di Palermo, perché scevra dai vizi lamentati da controparte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 1550/2019 del 26 maggio 2020 il Tribunale di Palermo ha respinto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. G5130018/182RS48P del 19.1.2018 emessa dall' sede Controparte_1 Controparte_2 di Palermo e proposta da con ricorso del giorno 11.4.2018. Parte_1
2. Avverso la sopra indicata sentenza ha proposto appello la , Parte_1
chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
3. Si è costituita l' che ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
4. Sostituita l'udienza del 5 novembre 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note e il Collegio ha definito la causa con il deposito della presente sentenza.
Pag. 2 di 7 5. La società appellante premette che con l'ordinanza ingiunzione opposta le è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 4.000 oltre accessori in quanto risultata proprietaria di un apparecchio rinvenuto presso i locali del club privato denominato “Circolo Betaland Club” sito a Troina e che tale apparecchio, il cui codice identificativo lo qualificava come rientrante nella categoria dei giochi ex art. 110 comma 7 lett c), presentava invece le caratteristiche degli apparecchi ex art. 110 comma 6 lett. a), di talchè era stata elevata la sanzione amministrativa prevista nell'art. 110, comma 9 lett c).
6. Premette, altresì, che nel ricorso di primo grado aveva rappresentato che l'apparecchio di cui era proprietaria era conforme alla normativa e che il titolare del
Circolo a sua insaputa aveva rimosso l'etichetta identificativa e l'aveva apposta su un altro apparecchio di proprietà di terzi, aveva pertanto chiesto prova per testi con un proprio incaricato per confermare le superiori circostanze.
7. Tanto premesso, con il primo motivo di appello la società eccepisce la Pt_1
nullità dell'ordinanza ingiunzione per aver indicato quale trasgressore la medesima società, e cioè la persona giuridica, nonostante le sanzioni amministrative possano avere quale unico destinatario una persona fisica.
8. In primo luogo, va osservato che siffatta eccezione è stata sollevata per la prima volta in sede di gravame, sicchè la stessa è inammissibile alla luce del disposto dell'art. 345 c.p.c. che vieta la proposizione in appello di nuove eccezioni.
9. In ogni caso, anche a volerne ammettere l'ammissibilità, la stessa non è comunque fondata.
10. Difatti, la responsabilità della persona giuridica può essere fatta valere indipendentemente dall'individuazione dell'autore materiale della violazione, non costituendo questo motivo di illegittimità del provvedimento (cfr. Cass. 24249/2019).
Peraltro, nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione è stata emessa nei confronti della
“ e per essa al legale rappresentante”. Ne Parte_1 consegue che è stata individuata anche la persona fisica autore della violazione, ossia il legale rappresentante e pertanto l'eccezione risulta priva di pregio.
Pag. 3 di 7 11. Con il secondo motivo di appello censura la sentenza per aver ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo, non avendo considerato che l'etichetta è stata spostata a sua insaputa e che aveva articolato una prova per testi appunto per dimostrarlo.
12. È principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui: “ai sensi dell'art. 3 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come "buona fede", comunque riferibile al trasgressore persona fisica, può rilevare in termini di esclusione responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
33441 del 17/12/2019, Rv. 656323 – 01; Cass. n. 24081 del 26.09.2019; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015, Rv. 636814 – 01; Cass. nn. 16320/10, 13610/07,
11012/06, 9862/06, 5426/06 e 11253/04). L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. 2,
n. 21280/2015; Cass. n. 19759/2015; Cass. n. 23019/09)”. (così Cass 8588/2024)
13. Il primo giudice ha fatto corretta applicazione del sopra richiamato principio con motivazione del tutto esente da censure, avendo evidenziato come la società non avesse applicato i canoni della diligenza qualificata richiesti, trattandosi di operatore professionale, per tutta la durata del rapporto contrattuale fino alla dismissione dell'apparecchio.
14. Alle considerazioni del primo giudice occorre aggiungere che la norma (art. 110, comma 9 lett c) TULPS) sanziona “chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti
Pag. 4 di 7 alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi” e ciò induce a ritenere una volta che tali apparecchi sono immessi sul mercato è il proprietario degli apparecchi (e cioè nel caso in esame la SLOT) che deve garantire che le caratteristiche dell'apparecchio permangano per tutto il tempo in cui tali beni sono in uso e dunque anche che lo stesso non subisca manomissioni.
15. Ed ancora, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la norma citata prevede la punizione di coloro che consentono l'uso delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative, con obbligo di impedire l'utilizzo irregolare in qualsivoglia ipotesi di difformità (cfr. Cass.
23954/2020 e Cass. 25614/2017).
16. Né avrebbe potuto sortire effetto diverso l'ammissione della chiesta prova per testi poiché la stessa ha allegato di essere rimasta inerte a fronte della richiesta di Pt_1
sostituzione dell'apparecchio. Tanto è sufficiente, ad avviso di questo Collegio, ad escludere l'esistenza di un comportamento secondo buona fede.
17. Con l'ultimo motivo di appello la chiede che venga sollevata questione di Pt_1 legittimità contrattuale dell'art. 28 l. 689/81 nella parte in cui non prevede un termine perentorio per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, consentendo così all'amministrazione di emetterla nel termine di prescrizione di cinque anni.
18. Sul punto precisa che l'orientamento della Cassazione, fatto proprio anche dal primo giudice, presenta una criticità che è quella di equiparare la fase dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione con quella esecutiva e si tratta di una equiparazione che non appare ragionevole ove si consideri che nel sistema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada prevede l'applicazione di un termine perentorio di 120 giorni (art. 204 cds). Inoltre, deduce che consentire l'emissione dell'ordinanza ingiunzione in tempi così dilatati potrebbe rendere oltremodo difficoltosa anche la difesa.
19. Il rilievo non coglie nel segno, non sussistendo alcuna irragionevolezza nel sistema normativo della l. 689/81.
Pag. 5 di 7 20. È sufficiente in proposito richiamare il recente arresto della giurisprudenza di legittimità (Cass. 2257/2025) che, confermando il proprio orientamento, così si è espressa: “Infatti, è da considerarsi ormai pacificamente acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. SU n. 9591/2006, seguita, tra le tante, da Cass. 8763/2010,
Cass. n. 4363/2015 e Cass. n. 31239/2021) il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per
l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge
n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del
1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. Ne consegue che è applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (v., ad es., Cass. n. 17526/2009 e Cass. n.
21706/2018).
21. L'appello va, in definitiva respinto e la sentenza confermata.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
23. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1550/2019 del
26 maggio 2020 proposto da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
- Condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite che si liquidano in € 962,00 oltre spese prenotate a debito.
Pag. 6 di 7 - Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 6 novembre 2025
Il Consigliere est.
NA NC NC
Il Presidente
NI D'AN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. NI D'AN e dal Consigliere relatore NA NC NC, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. NI D'AN Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. NA NC NC Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1724/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. RIPAMONTI MARCO PEC:
Email_1 appellante contro
l' (cod. fisc. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo (cod. fisc. ;; PEC: P.IVA_3
Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, pronunciarsi come segue:
Pag. 1 di 7 - in via preliminare emettere provvedimento di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, nonchè dell'ordinanza -ingiunzione che ne costituisce l'oggetto;
- in accoglimento della doglianza di cui al capitolo sub I ed in revisione della sentenza appellata predetta n.1550/2019 resa dal Tribunale di Palermo - Giudice Dott.ssa Carmela
Fachile, nel giudizio iscritto al n. di RG 6594/2018, depositata il 26 maggio 2020, revocare, annullare, dichiarare nulla e comunque priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- in subordine, nel merito, in accoglimento delle doglianze di cui al capitolo sub. II ed in revisione della sentenza impugnata, previa acquisizione della testimonianza del sig. Tes_1 revocare, annullare, dichiarare nulla e comunque priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione impugnata, per mancanza di elemento soggettivo in capo alla società ricorrente;
- in ulteriore subordine, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale, nei termini di cui al capitolo sub.III, con ogni conseguente pronunzia di rito e di legge.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio."
Per l'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 1550/2020 del Tribunale di Palermo, perché scevra dai vizi lamentati da controparte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 1550/2019 del 26 maggio 2020 il Tribunale di Palermo ha respinto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. G5130018/182RS48P del 19.1.2018 emessa dall' sede Controparte_1 Controparte_2 di Palermo e proposta da con ricorso del giorno 11.4.2018. Parte_1
2. Avverso la sopra indicata sentenza ha proposto appello la , Parte_1
chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
3. Si è costituita l' che ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
4. Sostituita l'udienza del 5 novembre 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note e il Collegio ha definito la causa con il deposito della presente sentenza.
Pag. 2 di 7 5. La società appellante premette che con l'ordinanza ingiunzione opposta le è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 4.000 oltre accessori in quanto risultata proprietaria di un apparecchio rinvenuto presso i locali del club privato denominato “Circolo Betaland Club” sito a Troina e che tale apparecchio, il cui codice identificativo lo qualificava come rientrante nella categoria dei giochi ex art. 110 comma 7 lett c), presentava invece le caratteristiche degli apparecchi ex art. 110 comma 6 lett. a), di talchè era stata elevata la sanzione amministrativa prevista nell'art. 110, comma 9 lett c).
6. Premette, altresì, che nel ricorso di primo grado aveva rappresentato che l'apparecchio di cui era proprietaria era conforme alla normativa e che il titolare del
Circolo a sua insaputa aveva rimosso l'etichetta identificativa e l'aveva apposta su un altro apparecchio di proprietà di terzi, aveva pertanto chiesto prova per testi con un proprio incaricato per confermare le superiori circostanze.
7. Tanto premesso, con il primo motivo di appello la società eccepisce la Pt_1
nullità dell'ordinanza ingiunzione per aver indicato quale trasgressore la medesima società, e cioè la persona giuridica, nonostante le sanzioni amministrative possano avere quale unico destinatario una persona fisica.
8. In primo luogo, va osservato che siffatta eccezione è stata sollevata per la prima volta in sede di gravame, sicchè la stessa è inammissibile alla luce del disposto dell'art. 345 c.p.c. che vieta la proposizione in appello di nuove eccezioni.
9. In ogni caso, anche a volerne ammettere l'ammissibilità, la stessa non è comunque fondata.
10. Difatti, la responsabilità della persona giuridica può essere fatta valere indipendentemente dall'individuazione dell'autore materiale della violazione, non costituendo questo motivo di illegittimità del provvedimento (cfr. Cass. 24249/2019).
Peraltro, nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione è stata emessa nei confronti della
“ e per essa al legale rappresentante”. Ne Parte_1 consegue che è stata individuata anche la persona fisica autore della violazione, ossia il legale rappresentante e pertanto l'eccezione risulta priva di pregio.
Pag. 3 di 7 11. Con il secondo motivo di appello censura la sentenza per aver ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo, non avendo considerato che l'etichetta è stata spostata a sua insaputa e che aveva articolato una prova per testi appunto per dimostrarlo.
12. È principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui: “ai sensi dell'art. 3 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come "buona fede", comunque riferibile al trasgressore persona fisica, può rilevare in termini di esclusione responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
33441 del 17/12/2019, Rv. 656323 – 01; Cass. n. 24081 del 26.09.2019; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015, Rv. 636814 – 01; Cass. nn. 16320/10, 13610/07,
11012/06, 9862/06, 5426/06 e 11253/04). L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. 2,
n. 21280/2015; Cass. n. 19759/2015; Cass. n. 23019/09)”. (così Cass 8588/2024)
13. Il primo giudice ha fatto corretta applicazione del sopra richiamato principio con motivazione del tutto esente da censure, avendo evidenziato come la società non avesse applicato i canoni della diligenza qualificata richiesti, trattandosi di operatore professionale, per tutta la durata del rapporto contrattuale fino alla dismissione dell'apparecchio.
14. Alle considerazioni del primo giudice occorre aggiungere che la norma (art. 110, comma 9 lett c) TULPS) sanziona “chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti
Pag. 4 di 7 alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi” e ciò induce a ritenere una volta che tali apparecchi sono immessi sul mercato è il proprietario degli apparecchi (e cioè nel caso in esame la SLOT) che deve garantire che le caratteristiche dell'apparecchio permangano per tutto il tempo in cui tali beni sono in uso e dunque anche che lo stesso non subisca manomissioni.
15. Ed ancora, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la norma citata prevede la punizione di coloro che consentono l'uso delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative, con obbligo di impedire l'utilizzo irregolare in qualsivoglia ipotesi di difformità (cfr. Cass.
23954/2020 e Cass. 25614/2017).
16. Né avrebbe potuto sortire effetto diverso l'ammissione della chiesta prova per testi poiché la stessa ha allegato di essere rimasta inerte a fronte della richiesta di Pt_1
sostituzione dell'apparecchio. Tanto è sufficiente, ad avviso di questo Collegio, ad escludere l'esistenza di un comportamento secondo buona fede.
17. Con l'ultimo motivo di appello la chiede che venga sollevata questione di Pt_1 legittimità contrattuale dell'art. 28 l. 689/81 nella parte in cui non prevede un termine perentorio per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, consentendo così all'amministrazione di emetterla nel termine di prescrizione di cinque anni.
18. Sul punto precisa che l'orientamento della Cassazione, fatto proprio anche dal primo giudice, presenta una criticità che è quella di equiparare la fase dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione con quella esecutiva e si tratta di una equiparazione che non appare ragionevole ove si consideri che nel sistema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada prevede l'applicazione di un termine perentorio di 120 giorni (art. 204 cds). Inoltre, deduce che consentire l'emissione dell'ordinanza ingiunzione in tempi così dilatati potrebbe rendere oltremodo difficoltosa anche la difesa.
19. Il rilievo non coglie nel segno, non sussistendo alcuna irragionevolezza nel sistema normativo della l. 689/81.
Pag. 5 di 7 20. È sufficiente in proposito richiamare il recente arresto della giurisprudenza di legittimità (Cass. 2257/2025) che, confermando il proprio orientamento, così si è espressa: “Infatti, è da considerarsi ormai pacificamente acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. SU n. 9591/2006, seguita, tra le tante, da Cass. 8763/2010,
Cass. n. 4363/2015 e Cass. n. 31239/2021) il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per
l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge
n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del
1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. Ne consegue che è applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (v., ad es., Cass. n. 17526/2009 e Cass. n.
21706/2018).
21. L'appello va, in definitiva respinto e la sentenza confermata.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
23. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1550/2019 del
26 maggio 2020 proposto da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
- Condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite che si liquidano in € 962,00 oltre spese prenotate a debito.
Pag. 6 di 7 - Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 6 novembre 2025
Il Consigliere est.
NA NC NC
Il Presidente
NI D'AN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. NI D'AN e dal Consigliere relatore NA NC NC, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 7 di 7