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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 734/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 734/2025 promossa da: ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.12, 49 e 51 e ss., iscritto al n. v.g. 734/2025 promosso dai coniugi:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], e (C.F.: Parte_2
), nato a [...], e residente in [...], Contrada C.F._2
Luisa Km 7.700 S.S. 118, entrambi elettivamente domiciliati in Cascina (PI), Via Tosco- romagnola n. 1896, presso e nello studio dell'Avv. Corinna Daini
Email_1
con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'artt. 473 bis.12 e ss c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
pagina 1 di 5 Premettevano di avere contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Marineo
(PA), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Marineo (PA), al n.3, Parte 2,
Serie A, Anno 2015, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione non nascevano figli. La vita coniugale si svolgeva in Pisa, la coppia adibiva a casa familiare l'immobile di proprietà esclusiva della SI . Parte_1
Allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da indurli a introdurre di comune accordo il presente giudizio di separazione personale. Rappresentavano inoltre, come gli stessi avessero già deciso di comune accordo di vivere separatamente ancor prima di presentare il ricorso de quo.
I ricorrenti dichiaravano di non intendere riconciliarsi, e di volere avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale col deposito di note scritte, domandando, cumulativamente pronuncia di separazione personale e sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sul presupposto di avere convenuto, tra loro, le condizioni per addivenire ad una definizione concordata del procedimento.
Veniva, quindi, fissata udienza alla data del 10 aprile 2025 e disposta la sostituzione col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in seno alle quali i coniugi si riportavano integralmente a quanto esposto nel ricorso ed insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il Collegio prende atto di siffatte condizioni, riportate in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo presentato dai coniugi.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale, in composizione collegiale, può dunque procedere ad omologare la separazione personale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio con rito concordatario nel Comune di Marineo (PA),
[...]
pagina 2 di 5 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Marineo (PA), al n.3, Parte
2, Serie A, Anno 2015.
2) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto dichiarandosi autosufficienti economicamente, rinunciando reciprocamente al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
3) Il Tribunale in composizione collegiale
PRENDE ATTO che i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate: “ 4) con il presente atto, la SI si obbliga a Parte_1
cedere e trasferire al GN , che si obbliga ad accettare ed Parte_2
acquistare, con ogni garanzia di legge, il garage di sua esclusiva proprietà facente parte di un piccolo edificio posto nel cortile del maggior fabbricato di tipo condominiale sito in Pisa, Via Gentileschi n. 15, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune d Pisa, al Foglio 8, part. 792 sub.10, p.T. zc. 1^, categoria C/6, classe
4^, mq 13 e rendita € 72,51. Tale bene le è pervenuto alla ricorrente a mezzo atto di compravendita del 6.7.2015, Racc. n. 15370 Rep. n. 15370, Rep. n. 26972, a ministero del Notaio Dr. di Pisa, registrato a Pisa l'8.7.2015 al n. Persona_1
3870, e trascritto a Pisa il 9.7.2015 al n. 9780 Rep. Gen. e al n. 6828 Reg. Part.
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti e delle reciproche poste dare/avere il suddetto trasferimento avverrà senza la corresponsione di alcuna somma di denaro. L'atto notarile di trasferimento sarà redatto dal Notaio con studio in Pisa, via IV Persona_1
Novembre n. 8, a seguito dell'omologa della separazione da parte del Tribunale di
Pisa. Le spese dell'atto notarile saranno poste a carico del GN Parte_2
Il suddetto trasferimento immobiliare trova la propria causa nella
[...]
separazione, in quanto atto diretto a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, e pertanto, rientra nelle agevolazioni di cui alla L. 6 marzo 1987, n. 74, estese alle separazioni come previsto dalla Circolare 18/E del 29 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate. L'atto sarà quindi esente da imposta di registro, imposta ipotecaria,
pagina 3 di 5 imposta catastale e Tassa d'Archivio, essendo dovuti i soli onorari notarili e gli oneri previdenziali, oltre alle eventuali spese di istruttoria della pratica.
b) con il presente atto, il GN si obbliga a cedere e Parte_2
trasferire alla SI , che si obbliga ad accettare ed Parte_1
acquistare, con ogni garanzia di legge, l'autovettura FIA T 500 Tg. FG338FX.
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti e delle reciproche poste dare/avere il suddetto trasferimento avverrà senza la corresponsione di alcuna somma di denaro. Detto trasferimento trova la propria causa nella separazione, in quanto atto diretto a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, e pertanto rientra nelle agevolazioni di cui all'art. 19 L. 74/1987, e sarà quindi esente da Imposta Provinciale di Trascrizione
(IPT) e Imposta di Bollo. Il passaggio di proprietà presso gli Uffici competenti sarà effettuato entro 60 giorni dall'omologa della separazione da parte del Tribunale di
Pisa. Gli emolumenti e i diritti dovuti per il passaggio di proprietà saranno posti a carico del GN . Parte_2
4) con rifermento ai beni mobili, agli arredi ed agli elettrodomestici ad oggi presenti nella casa coniugale e di proprietà comune dei coniugi, questi ultimi dichiarano di aver già provveduto alla ripartizione degli stessi;
5) salvo quanto previsto al punto 3) lett. a) e b), i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla ripartizione tra loro dei risparmi comuni e di aver tra loro regolato ogni altro rapporto di natura economica, non avendo pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
DICHIARA le spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
ORDINA all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Così deciso a Pisa, 10.04.2025
pagina 4 di 5 Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 734/2025 promossa da: ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.12, 49 e 51 e ss., iscritto al n. v.g. 734/2025 promosso dai coniugi:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], e (C.F.: Parte_2
), nato a [...], e residente in [...], Contrada C.F._2
Luisa Km 7.700 S.S. 118, entrambi elettivamente domiciliati in Cascina (PI), Via Tosco- romagnola n. 1896, presso e nello studio dell'Avv. Corinna Daini
Email_1
con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'artt. 473 bis.12 e ss c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
pagina 1 di 5 Premettevano di avere contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Marineo
(PA), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Marineo (PA), al n.3, Parte 2,
Serie A, Anno 2015, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione non nascevano figli. La vita coniugale si svolgeva in Pisa, la coppia adibiva a casa familiare l'immobile di proprietà esclusiva della SI . Parte_1
Allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da indurli a introdurre di comune accordo il presente giudizio di separazione personale. Rappresentavano inoltre, come gli stessi avessero già deciso di comune accordo di vivere separatamente ancor prima di presentare il ricorso de quo.
I ricorrenti dichiaravano di non intendere riconciliarsi, e di volere avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale col deposito di note scritte, domandando, cumulativamente pronuncia di separazione personale e sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sul presupposto di avere convenuto, tra loro, le condizioni per addivenire ad una definizione concordata del procedimento.
Veniva, quindi, fissata udienza alla data del 10 aprile 2025 e disposta la sostituzione col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in seno alle quali i coniugi si riportavano integralmente a quanto esposto nel ricorso ed insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il Collegio prende atto di siffatte condizioni, riportate in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo presentato dai coniugi.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale, in composizione collegiale, può dunque procedere ad omologare la separazione personale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio con rito concordatario nel Comune di Marineo (PA),
[...]
pagina 2 di 5 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Marineo (PA), al n.3, Parte
2, Serie A, Anno 2015.
2) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto dichiarandosi autosufficienti economicamente, rinunciando reciprocamente al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
3) Il Tribunale in composizione collegiale
PRENDE ATTO che i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate: “ 4) con il presente atto, la SI si obbliga a Parte_1
cedere e trasferire al GN , che si obbliga ad accettare ed Parte_2
acquistare, con ogni garanzia di legge, il garage di sua esclusiva proprietà facente parte di un piccolo edificio posto nel cortile del maggior fabbricato di tipo condominiale sito in Pisa, Via Gentileschi n. 15, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune d Pisa, al Foglio 8, part. 792 sub.10, p.T. zc. 1^, categoria C/6, classe
4^, mq 13 e rendita € 72,51. Tale bene le è pervenuto alla ricorrente a mezzo atto di compravendita del 6.7.2015, Racc. n. 15370 Rep. n. 15370, Rep. n. 26972, a ministero del Notaio Dr. di Pisa, registrato a Pisa l'8.7.2015 al n. Persona_1
3870, e trascritto a Pisa il 9.7.2015 al n. 9780 Rep. Gen. e al n. 6828 Reg. Part.
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti e delle reciproche poste dare/avere il suddetto trasferimento avverrà senza la corresponsione di alcuna somma di denaro. L'atto notarile di trasferimento sarà redatto dal Notaio con studio in Pisa, via IV Persona_1
Novembre n. 8, a seguito dell'omologa della separazione da parte del Tribunale di
Pisa. Le spese dell'atto notarile saranno poste a carico del GN Parte_2
Il suddetto trasferimento immobiliare trova la propria causa nella
[...]
separazione, in quanto atto diretto a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, e pertanto, rientra nelle agevolazioni di cui alla L. 6 marzo 1987, n. 74, estese alle separazioni come previsto dalla Circolare 18/E del 29 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate. L'atto sarà quindi esente da imposta di registro, imposta ipotecaria,
pagina 3 di 5 imposta catastale e Tassa d'Archivio, essendo dovuti i soli onorari notarili e gli oneri previdenziali, oltre alle eventuali spese di istruttoria della pratica.
b) con il presente atto, il GN si obbliga a cedere e Parte_2
trasferire alla SI , che si obbliga ad accettare ed Parte_1
acquistare, con ogni garanzia di legge, l'autovettura FIA T 500 Tg. FG338FX.
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti e delle reciproche poste dare/avere il suddetto trasferimento avverrà senza la corresponsione di alcuna somma di denaro. Detto trasferimento trova la propria causa nella separazione, in quanto atto diretto a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, e pertanto rientra nelle agevolazioni di cui all'art. 19 L. 74/1987, e sarà quindi esente da Imposta Provinciale di Trascrizione
(IPT) e Imposta di Bollo. Il passaggio di proprietà presso gli Uffici competenti sarà effettuato entro 60 giorni dall'omologa della separazione da parte del Tribunale di
Pisa. Gli emolumenti e i diritti dovuti per il passaggio di proprietà saranno posti a carico del GN . Parte_2
4) con rifermento ai beni mobili, agli arredi ed agli elettrodomestici ad oggi presenti nella casa coniugale e di proprietà comune dei coniugi, questi ultimi dichiarano di aver già provveduto alla ripartizione degli stessi;
5) salvo quanto previsto al punto 3) lett. a) e b), i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla ripartizione tra loro dei risparmi comuni e di aver tra loro regolato ogni altro rapporto di natura economica, non avendo pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
DICHIARA le spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
ORDINA all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Così deciso a Pisa, 10.04.2025
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