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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1025/2024 R.G.V.G.
/
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1025/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CIANFRONE LINO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RINAUDO SALVATORE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e premettevano di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio civile in località Frechen (Repubblica Federale di Germania) il 7.3.2014,
1 trascritto in Italia nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Baranzate (MI), anno 2014,
Parte II, Serie C n. 33, unione dalla quale non sono nati figli, e che con Decreto del 13.12.2022 il
Tribunale di Gela aveva omologato la separazione personale di detti coniugi
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire allo scioglimento del matrimonio e non essendosi medio tempore riconciliati, chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
All'udienza del 30.10.2024, svolta in modalità cartolare con il deposito di note scritte, le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
La causa, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza cartolare fissata per tale data, veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L.
898/1970 ossia, per quel che interessa nel caso di specie, almeno sei mesi dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (udienza celebrata in data 30.11.2022) senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge poiché le condizioni divisare dalle parti non risultano in contrasto con i principi di ordine pubblico che regolano la materia dei rapporti familiari né contengono atti dispositivi di diritti indisponibili – e non avendo il Pubblico Ministero proposto opposizione all'accoglimento delle conclusioni spiegate dalle parti – il collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni del divorzio contenute nel ricorso introduttivo.
Stante la mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata a [...] il Parte_1
28.6.1983, e nato a Niscemi l'[...], in [...]3.2014, trascritto in Controparte_1
Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di Baranzate (MI) al n. 33 Parte II Serie C dell'anno 2014
- PRENDE ATTO delle condizioni dello scioglimento del matrimonio contratto tra Pt_1
e in data7.3.2014, indicate nel ricorso congiunto;
[...] Controparte_1
2 - DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 30.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
3
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1025/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CIANFRONE LINO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RINAUDO SALVATORE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e premettevano di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio civile in località Frechen (Repubblica Federale di Germania) il 7.3.2014,
1 trascritto in Italia nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Baranzate (MI), anno 2014,
Parte II, Serie C n. 33, unione dalla quale non sono nati figli, e che con Decreto del 13.12.2022 il
Tribunale di Gela aveva omologato la separazione personale di detti coniugi
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire allo scioglimento del matrimonio e non essendosi medio tempore riconciliati, chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
All'udienza del 30.10.2024, svolta in modalità cartolare con il deposito di note scritte, le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
La causa, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza cartolare fissata per tale data, veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L.
898/1970 ossia, per quel che interessa nel caso di specie, almeno sei mesi dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (udienza celebrata in data 30.11.2022) senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge poiché le condizioni divisare dalle parti non risultano in contrasto con i principi di ordine pubblico che regolano la materia dei rapporti familiari né contengono atti dispositivi di diritti indisponibili – e non avendo il Pubblico Ministero proposto opposizione all'accoglimento delle conclusioni spiegate dalle parti – il collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni del divorzio contenute nel ricorso introduttivo.
Stante la mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata a [...] il Parte_1
28.6.1983, e nato a Niscemi l'[...], in [...]3.2014, trascritto in Controparte_1
Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di Baranzate (MI) al n. 33 Parte II Serie C dell'anno 2014
- PRENDE ATTO delle condizioni dello scioglimento del matrimonio contratto tra Pt_1
e in data7.3.2014, indicate nel ricorso congiunto;
[...] Controparte_1
2 - DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 30.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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