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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/10/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 528/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di RU, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 528/2023 R.G. promossa da
(P.Iva: in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Città di Castello (PG), frazione
Cerbara, via Carlo Marx n.4, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio D. Mastrangeli e dall'Avv. Stella Rossi in forza di procura speciale estesa in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mastrangeli in RU, Piazza Italia
n.4;
=appellante=
nei confronti di
(P.Iva: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n.14, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Blasi, in forza di procura generale alle liti allegata alla comparsa di pagina 1 di 15 costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RU (PG),
via Baglioni, n.36;
=appellata=
e
(P.Iva , in persona Controparte_2 P.IVA_3
del legale rappresentante p.t., con sede in Roma (RM), via Urbana n.169/A;
=appellata contumace=
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come da Parte_1
note di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024;
Per parte appellata come da note di precisazione delle conclusioni Controparte_1
del 15.11.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione del 29.9.2015, ritualmente notificato,
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., conveniva Parte_1
in giudizio in persona del suo legale rappresentante p.t., dinanzi al Controparte_1
Tribunale di RU affinché fosse accertata e dichiarata la sussistenza di copertura assicurativa per gli eventi di danno dallo stesso subiti a seguito degli eventi atmosferici del 31.8.2012 e, per l'effetto, fosse condannata la compagnia assicuratrice convenuta al pagamento della somma di €.221.340,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per i danni subiti.
Parte attrice esponeva che, a seguito delle eccezionali e violente precipitazioni atmosferiche avvenute nel Comune di Città di Castello in data 31.8.2012, si erano pagina 2 di 15 verificate infiltrazioni di acqua piovana all'interno del fabbricato di proprietà della
-nel quale il esercitava attività di CP_3 Parte_2 CP_4 Parte_1
essicazione di tabacco- a causa delle rotture, brecce e lesioni al tetto del fabbricato dovute alla pioggia e al vento. Tali infiltrazioni avevano causato sia danni all'immobile
Cont di proprietà della sia al tabacco di proprietà della stessa parte attrice, questi ultimi quantificati in €.221.340,00.
L'attore specificava inoltre che, al fine di far riparare i danni strutturali subiti alla copertura dell'immobile a seguito degli eventi atmosferici descritti, la FAT aveva proceduto – pochi giorni dopo l'evento – a effettuare lavori di manutenzione straordinaria del tetto, come dimostrato dalle fatture n.254 del 30.11.2012 e n.260 del
21.12.2012, emesse dalla Controparte_5
A sostegno della domanda il evidenziava come il contratto di assicurazione Parte_1
tra le parti stipulato (polizza “Assicurazione incendio rischi industriali” n.992490421),
all'art.6 delle “condizioni particolari”, prevedesse l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate “1. da grandine, vento e quanto da esso trasportato,
quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su
una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. da bagnamento
verificatosi all'interno dei fabbricati purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o
lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui
sopra”.
In conformità di quanto sostenuto il Parte_1
chiedeva il ristoro dei danni subiti, previo accertamento della sussistenza di
[...]
copertura assicurativa per quanto accaduto a seguito degli eventi atmosferici del
31.8.2012.
pagina 3 di 15 Radicatosi il contraddittorio la parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per insussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'operatività della polizza.
In particolare, evidenziava che il bagnamento del tabacco sito Controparte_1
all'interno del capannone non fosse dipeso dalla rotture e/o da brecce e/o lesioni al tetto provocate dalla violenza delle precipitazioni ma, al contrario, fosse da ricondurre al traboccamento dei canali di raccolta del tetto, determinato dall'eccezionale quantità di acqua non sufficientemente smaltita dai pluviali, anche in parte ostruiti dalla grandine caduta insieme alla pioggia;
quindi l'evento non risultava coperto dalla garanzia assicurativa ai sensi dello stesso art.6 delle condizioni particolari (“La società non
indennizza i danni a) causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o
senza rottura degli stessi”).
eccepiva altresì l'inadempimento degli obblighi derivanti dal Controparte_1
contratto di assicurazione da parte dell'assicurata, per non avere la stessa conservato (né
documentato con riproduzioni fotografiche) le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno come disposto dall'art. 15 del suddetto contratto.
In subordine la parte convenuta, nella ipotesi di accertata sussistenza della garanzia assicurativa, chiedeva di riconoscere valido ed efficace l'accertamento conservativo del danno sottoscritto dalle parti in data 26.5.2014 per l'importo di €.120.200,00, nonché il riconoscimento del suo limite di esposizione del 50% del danno ex art. 1911 c.c. e condizioni generali di assicurazione (coassicurazione con la Compagnia Fata
Assicurazione Danni).
In seguito a quest'ultima eccezione il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di
[...]
poi incorporata nella Controparte_6 Controparte_2
, la quale si costituiva all'udienza del 31.5.2017, richiedendo nel merito il
[...]
pagina 4 di 15 rigetto delle domande proposte da parte attrice in virtù dell'inoperatività della polizza e stante la clausola di esclusione della garanzia assicurativa.
Esaurita l'istruzione della causa per mezzo della escussione dei testi ammessi e dello svolgimento di una consulenza tecnica, con sentenza n. 1127/2023 il Tribunale di
RU rigettava la domanda attorea e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso la sentenza del Tribunale di RU n. 1127/2023 ha proposto appello il deducendo che il giudice avrebbe errato Parte_3
nel ritenere non raggiunta la prova dell'avverarsi del fatto avverso previsto e assicurato dalla polizza, ovverosia la rottura o lesione del tetto a causa di eventi atmosferici.
In particolare la sentenza sarebbe errata per aver reputato inammissibili i capitoli di prova sulla verificazione dell'evento atmosferico e sulle conseguenze prodotte;
per aver ritenuto inattendibili le testimonianze dei testi e nonostante gli stessi Tes_1 Tes_2
abbiano reso dichiarazioni coerenti con le risultanze documentali, le massime di esperienza e le evidenze scientifiche in merito;
per non aver nominato o richiamato il
CTU per dirimere le questioni sorte sulle caratteristiche dell'evento meteorologico.
Quanto all'entità dei danni oggetto di indennizzo l'appellante, richiamando quanto già
dedotto nel giudizio di prime cure, ha evidenziato come, dall'espletamento della perizia di stima dei danni, con consuntivo al 29.4.2013, questi risultino pari a €.221.340,00,
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Sulla base del motivo di appello proposto l'appellante ha così concluso: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di RU, contrariis reiectis – accogliere il presente atto di
appello e riformare la sentenza n. 1127/2023, emessa inter partes, dal Tribunale Civile
di RU, in data 13.7.2023, depositata in cancelleria in data 14.7.2023, notificata in
data 17.7.2023, e per l'effetto, in tesi – accertare e dichiarare la sussistenza di pagina 5 di 15 copertura assicurativa di per gli eventi di danni subiti da Controparte_1 Parte_1
a seguito degli eventi atmosferici del 31.8.2012 e, per l'effetto, dichiarare che
[...]
debba risarcire l'odierna appellante di tutti i danni dalla stessa Controparte_1
subiti al tabacco di sua proprietà custodito all'interno del suindicato fabbricato di
Con proprietà della in forza della polizza assicurativa de qua, a titolo di responsabilità
contrattuale quale assicuratrice stipulante, nei limiti della quota di rischio di sua
pertinenza, nonché, della sua qualità di rappresentante delegata dalla compagnia
[...]
oggi incorporata dalla “ Controparte_6 Controparte_7
, per la parte eccedente la quota di sua spettanza, e per l'effetto; in via
[...]
principale – condannare al pagamento della somma di Controparte_1
€.221.340,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo
di indennizzo per i danni subito al tabacco di proprietà di , a seguito degli Parte_1
eventi atmosferici del 31.8.2012m in forza della polizza assicurativa suindicata, ovvero
nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata – nella
denegata e non creduita ipotesi, in cui l'Ecc.mo Tribunale adito non intendesse
accogliere la richiesta di indennizzo così come sopra accertata e periziata dall'odierna
appellante in €.221.340,00, condannare al pagamento Controparte_1
dell'indennizzo per i danni subiti al tabacco di proprietà del , a seguito degli Parte_1
eventi atmosferici del 31.8.2012, così come stimati dal perito dell'assicurazione in
complessivi €.120.200,00., in forza della polizza assicurativa suindicata, ovvero nella
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
In subordinata ipotesi – nella denegata
e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi operante il limite di esposizione di
nella percentuale del 50% del danno ex art. 1911 c.c. e condizioni Controparte_1
generali, con ripartizione del rischio assicurato per quote ed esclusione del vincolo di
solidarietà tra coassicuratori;
e ove non si ritenesse nemmeno che quale CP_1
pagina 6 di 15 Compagnia delegataria, abbia comunque la legittimazione processuale passiva
esclusiva – salvo suo diritto e onere di chiamare essa le altre Compagnie, e/o di
rivalersi successivamente su di esse;
accertare e dichiarare la sussistenza di copertura
assicurativa di e di oggi incorporata Controparte_1 Controparte_6
dalla “ , nella percentuale della Controparte_7
rispettiva quota di 50% ciascuna, per gli eventi di danno subiti da a Parte_1
seguito degli eventi atmosferici del 31.8.2012 e, per l'effetto, in via principale –
condannare e la coassicuratrice terza chiamata Controparte_1 [...]
oggi incorporata dalla “ Controparte_6 Controparte_7
, nella percentuale della rispettiva quota di 50% ciascuna, al pagamento della
[...]
somma di €.221.340,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo, a
titolo di indennizzo per i danni subiti al tabacco di , a seguito degli eventi Parte_1
atmosferici del 31.8.2012, in forza della polizza assicurativa suindicata, ovvero nella
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata – nella denegata e
non creduta ipotesi, in cui l'Ecc.mo Tribunale adito non intendesse accogliere la
richiesta di indennizzo così come sopra accertata e periziata dall'odierna attrice in
€.221.340,00, condannare e la coassicuratrice terza chiamata Controparte_1
oggi incorporata dalla “ Controparte_6 Controparte_7
, nella percentuale della rispettiva quota del 50% ciascuna, al pagamento
[...]
dell'indennizzo per i danni subiti al tabacco di proprietà del , a seguito degli Parte_1
eventi atmosferici del 31.8.2012, così come stimati dal perito dell'assicurazione in
complessivi €.120.200,00, in forza della polizza assicurativa suindicata, ovvero nella
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso – con vittoria di compenso
professionale e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 7 di 15 Con comparsa di costituzione e risposta del 1.2.2024 si è costituita in giudizio
[...]
che ha contestato integralmente l'appello richiedendone il rigetto e, in via CP_1
subordinata, nella ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente e operante la garanzia assicurativa, richiedendo di riconoscere valido ed efficace l'accertamento conservativo del danno sottoscritto dalle parti per l'importo di €.120.200,00; in ogni caso con vittoria delle spese e compensi di causa.
Non si è, invece, costituita in giudizio Controparte_7
della quale, tenuto conto della regolarità delle notifiche, deve essere dichiarata la contumacia.
Ritenuto che la causa non necessitasse di CTU metereologica, né del richiamo del CTU,
all'udienza del 15.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Con l'unico motivo di appello proposto, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e
166 c.p.c. per non aver riconosciuto il Tribunale la prova della verificazione del fatto avverso previsto dalla polizza, nonché per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, omessa nomina o richiamo del CTU e omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.
Ritiene questa Corte che la censura sia fondata.
Il Tribunale, infatti, muovendo dalla corretta premessa per cui il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato consiste nell'avverarsi del rischio corrispondente a quello descritto nella polizza con la conseguenza che l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che è derivato dalle cause previste pagina 8 di 15 dalla polizza e che ha prodotto gli effetti previsti dalla polizza (Cass. n.1558/2018), erra nel ritenere non raggiunta la prova del fatto costitutivo della pretesa attorea.
Invero ritiene questa Corte che possa considerarsi raggiunta la prova della verificazione di lesioni e/o rotture e/o brecce al tetto dell'immobile che hanno comportato il bagnamento del tabacco sito all'interno.
Depongono infatti in tal senso sia il verificarsi di un violento nubifragio a Città di
Castello in data 31.8.2012 – circostanza per il vero mai messa in discussione tra le parti
– sia, soprattutto, le risultanze delle prove testimoniali, corroborate dalle fatture prodotte dalla parte attrice.
In particolare, pur in mancanza di una documentazione fotografica delle rotture, ritiene il
Collegio che la testimonianza resa dal teste legale rappresentante Testimone_3
della dal 1982 – società incaricata della effettuazione dei lavori di Controparte_5
riparazione del tetto in seguito al nubifragio – risulti dirimente.
Il teste, soggetto senza rapporti di dipendenza con parte attrice nonché primo a essere salito sul tetto nell'immediatezza dell'evento (“Ricordo […] che io mi recai al
capannone già la sera stessa. Sono andato anche sul tetto […]” ), ha affermato chiaramente di aver visto che “le lamiere del tetto erano state divelte, spostate,
staccate”, aggiungendo che “il tetto era in parte scoperchiato ma non in modo uniforme
perché le lamiere divelte erano un po' qua e un po' là”. Quanto alle cause di bagnamento del tabacco, il teste ha inoltre chiaramente asserito di “non aver visto se i canali di scolo
sono andati in sovrappieno ma ritengo che l'acqua piovana non ci sia neppure arrivata
perché dalle falde non scolava tutta sui canali in quanto entrava all'interno del
fabbricato attraverso le lamiere divelte”, così suffragando la tesi di parte attorea. Il
ha infine riferito di aver effettuato alcuni giorni dopo l'evento un intervento di Tes_2
riparazione al tetto, consistito nel “ri-fissaggio e sostituzione delle lamiere divelte”, per pagina 9 di 15 il quale intervento sono state emesse le fatture nei confronti della FAT soc. coop. a r.l.,
proprietaria dell'immobile.
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, poiché non sussistono affatto ragioni per ritenere le testimonianze rese dal inattendibili o addirittura false, Tes_2
non può prescindersi da quanto dallo stesso dichiarato in sede di deposizione testimoniale, né il fatto che il teste abbia dichiarato di ricordare “un vento di forza particolare” in occasione del nubifragio, vale a rendere inattendibile la sua deposizione,
comunque puntuale, nonché ricca di dettagli e precisazioni.
Oltretutto il giudice di prime cure erra nel ricavare dai documenti allegati che la velocità
massima del vento nella giornata del 31.8.2012 sia stata di 12,9 km/h, non considerando i dati relativi alle raffiche di vento le quali hanno raggiunto la velocità di 33,8 km/h,
decisamente superiore alla media del mese (19,1 km/h) e coerente con le percezioni del
Tes_2
D'altronde, a tutto voler concedere, non è superfluo il rilievo che anche nella relazione di perizia, a firma del perito incaricato dall'assicurazione si legge, Controparte_1
nella sezione relativa alla “causa del sinistro”, che “trattasi di evento atmosferico che si
è manifestato […] con forti raffiche di vento ed abbondanti precipitazioni”, a riscontro di quanto riferito dal Tes_2
Lo stato del tetto viene poi confermato anche dalla testimonianza del sig. Tes_1
consulente commerciale della parte attrice, pure egli salito sul tetto dell'immobile in occasione dei lavori di riparazione.
Si precisa, infine, come anche la consulenza tecnica, pur non potendo a distanza di molti anni stabilire con certezza ed in maniera oggettiva se la copertura fosse stata o meno danneggiata per il sollevamento delle lamiere di integrazione dell'impianto fotovoltaico,
pagina 10 di 15 non esclude tale possibilità e anzi, considerando il calcolo prospettato dal consulente di parte Geom. ritiene possibile farlo per deduzione indiretta. Per_1
Non può invece considerarsi raggiunta la prova del fatto impeditivo posto a fondamento dell'eccezione opposta da per la quale i danni occorsi al tabacco Controparte_1
sarebbero da ricondurre non alle lesioni, rotture o brecce al tetto, ma al traboccamento delle gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi, evento di rischio la cui indennizzabilità è espressamente esclusa dall'art. 6, co. 2, delle condizioni particolari del contratto concluso tra le parti. Tale circostanza viene infatti sostenuta solo sulla base delle perizie effettuate dai periti della stessa parte assicuratrice, i quali hanno avuto occasione di periziare l'immobile solo dopo che erano stati eseguiti i lavori di riparazione dalla Controparte_5
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 15 delle condizioni generali di assicurazione, che prevede, tra l'altro, l'obbligo dell'assicurato di “conservare le tracce ed i residui del
sinistro fino a liquidazione del danno”, pena la perdita dell'indennizzo, deve evidenziarsi come il tabacco danneggiato – cioè la merce oggetto di assicurazione – sia stato effettivamente conservato dall'assicurato fino all'intervento del perito dell'assicurazione, geom. Questi, tra l'altro, nella relazione di perizia ha Persona_2
fatto presente che “il personale del si è adoperato fattivamente Parte_1
nelle prime operazioni di salvataggio, movimentando per quanto possibile, gli enti
assicurati dislocati nelle zone interessate dall'evento […]. Inoltre, sempre il personale
del ha provveduto immediatamente ad asciugare la Parte_1
pavimentazione, a rimuovere e smaltire i cartoni degli imballaggi bagnati, nonché ad
arieggiare i magazzini per ridurre il contenuto di umidità nell'ambiente […].
Successivamente, il Contraente ha iniziato la cernita della merce […]”, così dando atto del pieno rispetto da parte dell'assicurato degli obblighi di cui agli artt. 1914 e 1915 c.c. pagina 11 di 15 Deve poi constatarsi come il tetto dell'immobile non fosse oggetto del contratto di assicurazione di cui si tratta e che, conservarlo nello stato seguito al danneggiamento,
avrebbe significato aggravare l'entità dei danni subiti, con evidente svantaggio per l'assicurazione.
Alla luce di quanto sin qui esposto si ritiene che la sentenza impugnata vada riformata nella parte in cui ritiene non raggiunta la prova del fatto costitutivo a fondamento della pretesa attorea, sì che, per l'effetto, la domanda di risarcimento formulata da parte attrice debba essere accolta.
*****
L'assolvimento dell'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa attorea e il conseguente riconoscimento del diritto all'indennizzo in favore dell'assicurato impongono di vagliare le questioni attinenti al quantum dell'indennizzo.
A tal proposito non può ignorarsi come in data 26.5.2014 sia stato concluso un atto di accertamento conservativo dei danni tra il perito incaricato dalla Controparte_1
geom. e il presidente del Persona_2 Parte_3
sig. mediante il quale le parti hanno dichiarato “di procedere
[...] Persona_3
all'accertamento conservativo del danno eventualmente risarcibile in €.120.200,00”.
Nel documento, sottoscritto da entrambe le parti, le stesse non hanno apposto alcuna riserva con riferimento al quantum dell'indennizzo, che pertanto si ritiene non contestato.
Del resto la funzione dell'accertamento conservativo dei danni è proprio quella “di
fissare, con effetti obbligatori tra le parti, un elemento di integrazione della eventuale
transazione non ancora perfezionata, ovvero di determinare definitivamente il quantum
del danno complessivamente indennizzabile, salvo a stabilire se, ed in quale misura,
sussista il diritto dell'assicurato” (Cass. n.19998/2011). pagina 12 di 15 Ne deriva che l'ammontare dell'importo indennizzabile è pari ad €.120.200,00, come risultante dall'atto di accertamento conservativo dei danni, oltre alla rivalutazione secondo le tabelle Istat ed agli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata.
*****
Deve vagliarsi, da ultimo, l'eccezione opposta da in primo grado e Controparte_1
reiterata in appello circa il limite di esposizione della stessa nella percentuale del 50%
del danno ai sensi dell'art. 1911 c.c. e delle condizioni generali di contratto.
ha infatti evidenziato come la garanzia assicurativa in oggetto sia Controparte_1
stata prestata in coassicurazione, in pari quota tra la stessa e la Controparte_6
ora incorporata nella
[...] Controparte_7
In virtù di tale eccezione, nel corso del giudizio di prime cure l'attore veniva autorizzato dal giudice alla chiamata in causa della coassicuratrice, che si costituiva all'udienza del
31.5.2017 senza contestare la sua qualità di coassicuratrice, ma limitandosi ad eccepire la tardività della chiamata e associandosi alle eccezioni di merito formulate da
[...]
CP_1
Quanto al regime di coassicurazione, si rileva che le condizioni generali del contratto concluso tra le parti espressamente prevedono che “qualora l'assicurazione fosse
ripartita fra più Società per le quote determinate nell'allegato riparto di
coassicurazione, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della
rispettiva quota, quale risulta dal riparto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale”.
La natura parziaria dell'obbligazione di coassicurazione è confermata anche dalla giurisprudenza che della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha, a più riprese,
affermato come “nel caso di coassicurazione, ciascun assicuratore è contrattualmente
obbligato nei limiti della quota di sua pertinenza, sussistendo plurime obbligazioni
pagina 13 di 15 parziarie anche nel caso in cui il contratto sia formalmente unico” (Cass., n.
21848/2019).
Ne deriva che devono essere condannate alla corresponsione dell'indennizzo nei confronti dell'assicurato sia sia Controparte_1 Controparte_7
nei limiti del 50% ciascuna.
[...]
*****
Dalle esposte considerazioni deriva che l'appello deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione.
L'oggettiva controvertibilità delle questioni trattate comporta la compensazione di 1/3
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese che per il resto seguono la soccombenza sostanziale ex art.91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di RU, pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
, così decide:
[...]
- in riforma della sentenza impugnata accoglie l'appello proposto e condanna
[...]
e , nei limiti del 50% CP_1 Controparte_2
per ciascuna, al pagamento della somma di €.120.200,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ed agli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata;
sulla somma così ottenuta decorrono interessi legali dalla presente sentenza e sino al saldo.
- dichiara compensate tra le parti 1/3 delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio;
pagina 14 di 15 - condanna e , Controparte_1 Controparte_2
in solido, alla refusione dei 2/3 delle spese sostenute da
[...]
, che, quanto al primo grado di giudizio, liquida Parte_1
nel totale (100%) in €.518,00 per anticipazioni, €.13.000,00 per compensi e, quanto al presente grado di giudizio, liquida nel totale (100%) in €.777,00 per anticipazioni,
€.14.317,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in RU, lì 20 Ottobre 2025
Il Presidente
Dr. Simone Salcerini
sentenza redatta in minuta dalla dott.ssa Martina Sforna
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di RU, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 528/2023 R.G. promossa da
(P.Iva: in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Città di Castello (PG), frazione
Cerbara, via Carlo Marx n.4, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio D. Mastrangeli e dall'Avv. Stella Rossi in forza di procura speciale estesa in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mastrangeli in RU, Piazza Italia
n.4;
=appellante=
nei confronti di
(P.Iva: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n.14, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Blasi, in forza di procura generale alle liti allegata alla comparsa di pagina 1 di 15 costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RU (PG),
via Baglioni, n.36;
=appellata=
e
(P.Iva , in persona Controparte_2 P.IVA_3
del legale rappresentante p.t., con sede in Roma (RM), via Urbana n.169/A;
=appellata contumace=
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come da Parte_1
note di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024;
Per parte appellata come da note di precisazione delle conclusioni Controparte_1
del 15.11.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione del 29.9.2015, ritualmente notificato,
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., conveniva Parte_1
in giudizio in persona del suo legale rappresentante p.t., dinanzi al Controparte_1
Tribunale di RU affinché fosse accertata e dichiarata la sussistenza di copertura assicurativa per gli eventi di danno dallo stesso subiti a seguito degli eventi atmosferici del 31.8.2012 e, per l'effetto, fosse condannata la compagnia assicuratrice convenuta al pagamento della somma di €.221.340,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per i danni subiti.
Parte attrice esponeva che, a seguito delle eccezionali e violente precipitazioni atmosferiche avvenute nel Comune di Città di Castello in data 31.8.2012, si erano pagina 2 di 15 verificate infiltrazioni di acqua piovana all'interno del fabbricato di proprietà della
-nel quale il esercitava attività di CP_3 Parte_2 CP_4 Parte_1
essicazione di tabacco- a causa delle rotture, brecce e lesioni al tetto del fabbricato dovute alla pioggia e al vento. Tali infiltrazioni avevano causato sia danni all'immobile
Cont di proprietà della sia al tabacco di proprietà della stessa parte attrice, questi ultimi quantificati in €.221.340,00.
L'attore specificava inoltre che, al fine di far riparare i danni strutturali subiti alla copertura dell'immobile a seguito degli eventi atmosferici descritti, la FAT aveva proceduto – pochi giorni dopo l'evento – a effettuare lavori di manutenzione straordinaria del tetto, come dimostrato dalle fatture n.254 del 30.11.2012 e n.260 del
21.12.2012, emesse dalla Controparte_5
A sostegno della domanda il evidenziava come il contratto di assicurazione Parte_1
tra le parti stipulato (polizza “Assicurazione incendio rischi industriali” n.992490421),
all'art.6 delle “condizioni particolari”, prevedesse l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate “1. da grandine, vento e quanto da esso trasportato,
quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su
una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. da bagnamento
verificatosi all'interno dei fabbricati purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o
lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui
sopra”.
In conformità di quanto sostenuto il Parte_1
chiedeva il ristoro dei danni subiti, previo accertamento della sussistenza di
[...]
copertura assicurativa per quanto accaduto a seguito degli eventi atmosferici del
31.8.2012.
pagina 3 di 15 Radicatosi il contraddittorio la parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per insussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'operatività della polizza.
In particolare, evidenziava che il bagnamento del tabacco sito Controparte_1
all'interno del capannone non fosse dipeso dalla rotture e/o da brecce e/o lesioni al tetto provocate dalla violenza delle precipitazioni ma, al contrario, fosse da ricondurre al traboccamento dei canali di raccolta del tetto, determinato dall'eccezionale quantità di acqua non sufficientemente smaltita dai pluviali, anche in parte ostruiti dalla grandine caduta insieme alla pioggia;
quindi l'evento non risultava coperto dalla garanzia assicurativa ai sensi dello stesso art.6 delle condizioni particolari (“La società non
indennizza i danni a) causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o
senza rottura degli stessi”).
eccepiva altresì l'inadempimento degli obblighi derivanti dal Controparte_1
contratto di assicurazione da parte dell'assicurata, per non avere la stessa conservato (né
documentato con riproduzioni fotografiche) le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno come disposto dall'art. 15 del suddetto contratto.
In subordine la parte convenuta, nella ipotesi di accertata sussistenza della garanzia assicurativa, chiedeva di riconoscere valido ed efficace l'accertamento conservativo del danno sottoscritto dalle parti in data 26.5.2014 per l'importo di €.120.200,00, nonché il riconoscimento del suo limite di esposizione del 50% del danno ex art. 1911 c.c. e condizioni generali di assicurazione (coassicurazione con la Compagnia Fata
Assicurazione Danni).
In seguito a quest'ultima eccezione il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di
[...]
poi incorporata nella Controparte_6 Controparte_2
, la quale si costituiva all'udienza del 31.5.2017, richiedendo nel merito il
[...]
pagina 4 di 15 rigetto delle domande proposte da parte attrice in virtù dell'inoperatività della polizza e stante la clausola di esclusione della garanzia assicurativa.
Esaurita l'istruzione della causa per mezzo della escussione dei testi ammessi e dello svolgimento di una consulenza tecnica, con sentenza n. 1127/2023 il Tribunale di
RU rigettava la domanda attorea e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso la sentenza del Tribunale di RU n. 1127/2023 ha proposto appello il deducendo che il giudice avrebbe errato Parte_3
nel ritenere non raggiunta la prova dell'avverarsi del fatto avverso previsto e assicurato dalla polizza, ovverosia la rottura o lesione del tetto a causa di eventi atmosferici.
In particolare la sentenza sarebbe errata per aver reputato inammissibili i capitoli di prova sulla verificazione dell'evento atmosferico e sulle conseguenze prodotte;
per aver ritenuto inattendibili le testimonianze dei testi e nonostante gli stessi Tes_1 Tes_2
abbiano reso dichiarazioni coerenti con le risultanze documentali, le massime di esperienza e le evidenze scientifiche in merito;
per non aver nominato o richiamato il
CTU per dirimere le questioni sorte sulle caratteristiche dell'evento meteorologico.
Quanto all'entità dei danni oggetto di indennizzo l'appellante, richiamando quanto già
dedotto nel giudizio di prime cure, ha evidenziato come, dall'espletamento della perizia di stima dei danni, con consuntivo al 29.4.2013, questi risultino pari a €.221.340,00,
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Sulla base del motivo di appello proposto l'appellante ha così concluso: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di RU, contrariis reiectis – accogliere il presente atto di
appello e riformare la sentenza n. 1127/2023, emessa inter partes, dal Tribunale Civile
di RU, in data 13.7.2023, depositata in cancelleria in data 14.7.2023, notificata in
data 17.7.2023, e per l'effetto, in tesi – accertare e dichiarare la sussistenza di pagina 5 di 15 copertura assicurativa di per gli eventi di danni subiti da Controparte_1 Parte_1
a seguito degli eventi atmosferici del 31.8.2012 e, per l'effetto, dichiarare che
[...]
debba risarcire l'odierna appellante di tutti i danni dalla stessa Controparte_1
subiti al tabacco di sua proprietà custodito all'interno del suindicato fabbricato di
Con proprietà della in forza della polizza assicurativa de qua, a titolo di responsabilità
contrattuale quale assicuratrice stipulante, nei limiti della quota di rischio di sua
pertinenza, nonché, della sua qualità di rappresentante delegata dalla compagnia
[...]
oggi incorporata dalla “ Controparte_6 Controparte_7
, per la parte eccedente la quota di sua spettanza, e per l'effetto; in via
[...]
principale – condannare al pagamento della somma di Controparte_1
€.221.340,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo
di indennizzo per i danni subito al tabacco di proprietà di , a seguito degli Parte_1
eventi atmosferici del 31.8.2012m in forza della polizza assicurativa suindicata, ovvero
nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata – nella
denegata e non creduita ipotesi, in cui l'Ecc.mo Tribunale adito non intendesse
accogliere la richiesta di indennizzo così come sopra accertata e periziata dall'odierna
appellante in €.221.340,00, condannare al pagamento Controparte_1
dell'indennizzo per i danni subiti al tabacco di proprietà del , a seguito degli Parte_1
eventi atmosferici del 31.8.2012, così come stimati dal perito dell'assicurazione in
complessivi €.120.200,00., in forza della polizza assicurativa suindicata, ovvero nella
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
In subordinata ipotesi – nella denegata
e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi operante il limite di esposizione di
nella percentuale del 50% del danno ex art. 1911 c.c. e condizioni Controparte_1
generali, con ripartizione del rischio assicurato per quote ed esclusione del vincolo di
solidarietà tra coassicuratori;
e ove non si ritenesse nemmeno che quale CP_1
pagina 6 di 15 Compagnia delegataria, abbia comunque la legittimazione processuale passiva
esclusiva – salvo suo diritto e onere di chiamare essa le altre Compagnie, e/o di
rivalersi successivamente su di esse;
accertare e dichiarare la sussistenza di copertura
assicurativa di e di oggi incorporata Controparte_1 Controparte_6
dalla “ , nella percentuale della Controparte_7
rispettiva quota di 50% ciascuna, per gli eventi di danno subiti da a Parte_1
seguito degli eventi atmosferici del 31.8.2012 e, per l'effetto, in via principale –
condannare e la coassicuratrice terza chiamata Controparte_1 [...]
oggi incorporata dalla “ Controparte_6 Controparte_7
, nella percentuale della rispettiva quota di 50% ciascuna, al pagamento della
[...]
somma di €.221.340,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo, a
titolo di indennizzo per i danni subiti al tabacco di , a seguito degli eventi Parte_1
atmosferici del 31.8.2012, in forza della polizza assicurativa suindicata, ovvero nella
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata – nella denegata e
non creduta ipotesi, in cui l'Ecc.mo Tribunale adito non intendesse accogliere la
richiesta di indennizzo così come sopra accertata e periziata dall'odierna attrice in
€.221.340,00, condannare e la coassicuratrice terza chiamata Controparte_1
oggi incorporata dalla “ Controparte_6 Controparte_7
, nella percentuale della rispettiva quota del 50% ciascuna, al pagamento
[...]
dell'indennizzo per i danni subiti al tabacco di proprietà del , a seguito degli Parte_1
eventi atmosferici del 31.8.2012, così come stimati dal perito dell'assicurazione in
complessivi €.120.200,00, in forza della polizza assicurativa suindicata, ovvero nella
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso – con vittoria di compenso
professionale e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 7 di 15 Con comparsa di costituzione e risposta del 1.2.2024 si è costituita in giudizio
[...]
che ha contestato integralmente l'appello richiedendone il rigetto e, in via CP_1
subordinata, nella ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente e operante la garanzia assicurativa, richiedendo di riconoscere valido ed efficace l'accertamento conservativo del danno sottoscritto dalle parti per l'importo di €.120.200,00; in ogni caso con vittoria delle spese e compensi di causa.
Non si è, invece, costituita in giudizio Controparte_7
della quale, tenuto conto della regolarità delle notifiche, deve essere dichiarata la contumacia.
Ritenuto che la causa non necessitasse di CTU metereologica, né del richiamo del CTU,
all'udienza del 15.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Con l'unico motivo di appello proposto, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e
166 c.p.c. per non aver riconosciuto il Tribunale la prova della verificazione del fatto avverso previsto dalla polizza, nonché per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, omessa nomina o richiamo del CTU e omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.
Ritiene questa Corte che la censura sia fondata.
Il Tribunale, infatti, muovendo dalla corretta premessa per cui il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato consiste nell'avverarsi del rischio corrispondente a quello descritto nella polizza con la conseguenza che l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che è derivato dalle cause previste pagina 8 di 15 dalla polizza e che ha prodotto gli effetti previsti dalla polizza (Cass. n.1558/2018), erra nel ritenere non raggiunta la prova del fatto costitutivo della pretesa attorea.
Invero ritiene questa Corte che possa considerarsi raggiunta la prova della verificazione di lesioni e/o rotture e/o brecce al tetto dell'immobile che hanno comportato il bagnamento del tabacco sito all'interno.
Depongono infatti in tal senso sia il verificarsi di un violento nubifragio a Città di
Castello in data 31.8.2012 – circostanza per il vero mai messa in discussione tra le parti
– sia, soprattutto, le risultanze delle prove testimoniali, corroborate dalle fatture prodotte dalla parte attrice.
In particolare, pur in mancanza di una documentazione fotografica delle rotture, ritiene il
Collegio che la testimonianza resa dal teste legale rappresentante Testimone_3
della dal 1982 – società incaricata della effettuazione dei lavori di Controparte_5
riparazione del tetto in seguito al nubifragio – risulti dirimente.
Il teste, soggetto senza rapporti di dipendenza con parte attrice nonché primo a essere salito sul tetto nell'immediatezza dell'evento (“Ricordo […] che io mi recai al
capannone già la sera stessa. Sono andato anche sul tetto […]” ), ha affermato chiaramente di aver visto che “le lamiere del tetto erano state divelte, spostate,
staccate”, aggiungendo che “il tetto era in parte scoperchiato ma non in modo uniforme
perché le lamiere divelte erano un po' qua e un po' là”. Quanto alle cause di bagnamento del tabacco, il teste ha inoltre chiaramente asserito di “non aver visto se i canali di scolo
sono andati in sovrappieno ma ritengo che l'acqua piovana non ci sia neppure arrivata
perché dalle falde non scolava tutta sui canali in quanto entrava all'interno del
fabbricato attraverso le lamiere divelte”, così suffragando la tesi di parte attorea. Il
ha infine riferito di aver effettuato alcuni giorni dopo l'evento un intervento di Tes_2
riparazione al tetto, consistito nel “ri-fissaggio e sostituzione delle lamiere divelte”, per pagina 9 di 15 il quale intervento sono state emesse le fatture nei confronti della FAT soc. coop. a r.l.,
proprietaria dell'immobile.
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, poiché non sussistono affatto ragioni per ritenere le testimonianze rese dal inattendibili o addirittura false, Tes_2
non può prescindersi da quanto dallo stesso dichiarato in sede di deposizione testimoniale, né il fatto che il teste abbia dichiarato di ricordare “un vento di forza particolare” in occasione del nubifragio, vale a rendere inattendibile la sua deposizione,
comunque puntuale, nonché ricca di dettagli e precisazioni.
Oltretutto il giudice di prime cure erra nel ricavare dai documenti allegati che la velocità
massima del vento nella giornata del 31.8.2012 sia stata di 12,9 km/h, non considerando i dati relativi alle raffiche di vento le quali hanno raggiunto la velocità di 33,8 km/h,
decisamente superiore alla media del mese (19,1 km/h) e coerente con le percezioni del
Tes_2
D'altronde, a tutto voler concedere, non è superfluo il rilievo che anche nella relazione di perizia, a firma del perito incaricato dall'assicurazione si legge, Controparte_1
nella sezione relativa alla “causa del sinistro”, che “trattasi di evento atmosferico che si
è manifestato […] con forti raffiche di vento ed abbondanti precipitazioni”, a riscontro di quanto riferito dal Tes_2
Lo stato del tetto viene poi confermato anche dalla testimonianza del sig. Tes_1
consulente commerciale della parte attrice, pure egli salito sul tetto dell'immobile in occasione dei lavori di riparazione.
Si precisa, infine, come anche la consulenza tecnica, pur non potendo a distanza di molti anni stabilire con certezza ed in maniera oggettiva se la copertura fosse stata o meno danneggiata per il sollevamento delle lamiere di integrazione dell'impianto fotovoltaico,
pagina 10 di 15 non esclude tale possibilità e anzi, considerando il calcolo prospettato dal consulente di parte Geom. ritiene possibile farlo per deduzione indiretta. Per_1
Non può invece considerarsi raggiunta la prova del fatto impeditivo posto a fondamento dell'eccezione opposta da per la quale i danni occorsi al tabacco Controparte_1
sarebbero da ricondurre non alle lesioni, rotture o brecce al tetto, ma al traboccamento delle gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi, evento di rischio la cui indennizzabilità è espressamente esclusa dall'art. 6, co. 2, delle condizioni particolari del contratto concluso tra le parti. Tale circostanza viene infatti sostenuta solo sulla base delle perizie effettuate dai periti della stessa parte assicuratrice, i quali hanno avuto occasione di periziare l'immobile solo dopo che erano stati eseguiti i lavori di riparazione dalla Controparte_5
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 15 delle condizioni generali di assicurazione, che prevede, tra l'altro, l'obbligo dell'assicurato di “conservare le tracce ed i residui del
sinistro fino a liquidazione del danno”, pena la perdita dell'indennizzo, deve evidenziarsi come il tabacco danneggiato – cioè la merce oggetto di assicurazione – sia stato effettivamente conservato dall'assicurato fino all'intervento del perito dell'assicurazione, geom. Questi, tra l'altro, nella relazione di perizia ha Persona_2
fatto presente che “il personale del si è adoperato fattivamente Parte_1
nelle prime operazioni di salvataggio, movimentando per quanto possibile, gli enti
assicurati dislocati nelle zone interessate dall'evento […]. Inoltre, sempre il personale
del ha provveduto immediatamente ad asciugare la Parte_1
pavimentazione, a rimuovere e smaltire i cartoni degli imballaggi bagnati, nonché ad
arieggiare i magazzini per ridurre il contenuto di umidità nell'ambiente […].
Successivamente, il Contraente ha iniziato la cernita della merce […]”, così dando atto del pieno rispetto da parte dell'assicurato degli obblighi di cui agli artt. 1914 e 1915 c.c. pagina 11 di 15 Deve poi constatarsi come il tetto dell'immobile non fosse oggetto del contratto di assicurazione di cui si tratta e che, conservarlo nello stato seguito al danneggiamento,
avrebbe significato aggravare l'entità dei danni subiti, con evidente svantaggio per l'assicurazione.
Alla luce di quanto sin qui esposto si ritiene che la sentenza impugnata vada riformata nella parte in cui ritiene non raggiunta la prova del fatto costitutivo a fondamento della pretesa attorea, sì che, per l'effetto, la domanda di risarcimento formulata da parte attrice debba essere accolta.
*****
L'assolvimento dell'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa attorea e il conseguente riconoscimento del diritto all'indennizzo in favore dell'assicurato impongono di vagliare le questioni attinenti al quantum dell'indennizzo.
A tal proposito non può ignorarsi come in data 26.5.2014 sia stato concluso un atto di accertamento conservativo dei danni tra il perito incaricato dalla Controparte_1
geom. e il presidente del Persona_2 Parte_3
sig. mediante il quale le parti hanno dichiarato “di procedere
[...] Persona_3
all'accertamento conservativo del danno eventualmente risarcibile in €.120.200,00”.
Nel documento, sottoscritto da entrambe le parti, le stesse non hanno apposto alcuna riserva con riferimento al quantum dell'indennizzo, che pertanto si ritiene non contestato.
Del resto la funzione dell'accertamento conservativo dei danni è proprio quella “di
fissare, con effetti obbligatori tra le parti, un elemento di integrazione della eventuale
transazione non ancora perfezionata, ovvero di determinare definitivamente il quantum
del danno complessivamente indennizzabile, salvo a stabilire se, ed in quale misura,
sussista il diritto dell'assicurato” (Cass. n.19998/2011). pagina 12 di 15 Ne deriva che l'ammontare dell'importo indennizzabile è pari ad €.120.200,00, come risultante dall'atto di accertamento conservativo dei danni, oltre alla rivalutazione secondo le tabelle Istat ed agli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata.
*****
Deve vagliarsi, da ultimo, l'eccezione opposta da in primo grado e Controparte_1
reiterata in appello circa il limite di esposizione della stessa nella percentuale del 50%
del danno ai sensi dell'art. 1911 c.c. e delle condizioni generali di contratto.
ha infatti evidenziato come la garanzia assicurativa in oggetto sia Controparte_1
stata prestata in coassicurazione, in pari quota tra la stessa e la Controparte_6
ora incorporata nella
[...] Controparte_7
In virtù di tale eccezione, nel corso del giudizio di prime cure l'attore veniva autorizzato dal giudice alla chiamata in causa della coassicuratrice, che si costituiva all'udienza del
31.5.2017 senza contestare la sua qualità di coassicuratrice, ma limitandosi ad eccepire la tardività della chiamata e associandosi alle eccezioni di merito formulate da
[...]
CP_1
Quanto al regime di coassicurazione, si rileva che le condizioni generali del contratto concluso tra le parti espressamente prevedono che “qualora l'assicurazione fosse
ripartita fra più Società per le quote determinate nell'allegato riparto di
coassicurazione, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della
rispettiva quota, quale risulta dal riparto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale”.
La natura parziaria dell'obbligazione di coassicurazione è confermata anche dalla giurisprudenza che della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha, a più riprese,
affermato come “nel caso di coassicurazione, ciascun assicuratore è contrattualmente
obbligato nei limiti della quota di sua pertinenza, sussistendo plurime obbligazioni
pagina 13 di 15 parziarie anche nel caso in cui il contratto sia formalmente unico” (Cass., n.
21848/2019).
Ne deriva che devono essere condannate alla corresponsione dell'indennizzo nei confronti dell'assicurato sia sia Controparte_1 Controparte_7
nei limiti del 50% ciascuna.
[...]
*****
Dalle esposte considerazioni deriva che l'appello deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione.
L'oggettiva controvertibilità delle questioni trattate comporta la compensazione di 1/3
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese che per il resto seguono la soccombenza sostanziale ex art.91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di RU, pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
, così decide:
[...]
- in riforma della sentenza impugnata accoglie l'appello proposto e condanna
[...]
e , nei limiti del 50% CP_1 Controparte_2
per ciascuna, al pagamento della somma di €.120.200,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ed agli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata;
sulla somma così ottenuta decorrono interessi legali dalla presente sentenza e sino al saldo.
- dichiara compensate tra le parti 1/3 delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio;
pagina 14 di 15 - condanna e , Controparte_1 Controparte_2
in solido, alla refusione dei 2/3 delle spese sostenute da
[...]
, che, quanto al primo grado di giudizio, liquida Parte_1
nel totale (100%) in €.518,00 per anticipazioni, €.13.000,00 per compensi e, quanto al presente grado di giudizio, liquida nel totale (100%) in €.777,00 per anticipazioni,
€.14.317,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in RU, lì 20 Ottobre 2025
Il Presidente
Dr. Simone Salcerini
sentenza redatta in minuta dalla dott.ssa Martina Sforna
pagina 15 di 15