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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/10/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1813/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IG LO Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa IGna Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1813/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Nocciano Parte_1 C.F._1 alla Piazza Umberto 1° n. 11 presso lo studio dell'avv. DI GREGORIO GABRIELE FRANCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliata in Nocciano alla Via Controparte_1 C.F._2
Largo Madonna del Piano 5, presso lo studio dell'avv. MUCCI GIUSEPPE che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 321/2017 (R.G. 2459/2016) emessa dal Tribunale di Pescara e pubblicata il
09.03.2017 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate fra i sigg.ri e . Parte_1 Controparte_1
2. Con ricorso depositato il 6 giugno 2025 il sig. chiedeva la modifica delle statuizioni del Parte_1 divorzio, di cui alla sentenza 321/2017, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e, nello specifico,
“disporre la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della IG.ra , - Controparte_1 disporre la revoca dell'assegno divorzile in favore della IG.ra ; - disporre la revoca Controparte_1 dell'assegno di mantenimento per il figlio divenuto economicamente Persona_1 indipendente;
- condannare la resistente a rimborsare al ricorrente la somma di € 3.600,00, ovvero quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per aver percepito indebitamente l'assegno divorzile pur svolgendo attività lavorativa”.
3. La resistente, costituitasi in giudizio, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “in ordine alle domande avanzate dal ricorrente di revoca dell'assegno divorzile e di revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio , la convenuta non si oppone. In ordine Persona_1 alle altre domande, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui al presente atto, voglia: -rigettare la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare, con conferma, per l'effetto, dell'assegnazione già disposta;
-rigettare, altresì, la richiesta di rimborso dell'assegno divorzile”.
4. All'udienza del 22 ottobre 2025 le parti hanno dichiarato di essere pervenute ad un accordo alle condizioni riportate nel relativo verbale d'udienza, così pattuendo:
a) Le parti concordano la revoca dell'assegnazione della casa familiare già disposta in favore della OR , la quale di conseguenza autorizza sin d'ora la cancellazione del diritto di Controparte_1 abitazione iscritto sull'immobile, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità.
b) Il sig. si impegna, a proprie cure e spese, a liberare la OR Parte_1 CP_1
oggi cointestataria del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare, da ogni e
[...] qualsivoglia obbligo a carico di lei derivante dal mutuo stesso entro e non oltre il 30.11.2025. pagina 2 di 4 c) La sig.ra continuerà comunque a detenere l'ex abitazione familiare fino all'avvenuta CP_1 liberazione di cui al punto precedente con obbligo di rilasciarla al proprietario sig. Parte_1
, libera da persone e cose, entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione della prova della
[...] liberazione di cui al punto precedente. In ogni caso la riconsegna dell'immobile non potrà essere richiesta prima del 30.11.2025.
d) Fino a quando la continuerà ad occupare l'abitazione familiare con i figli si farà carico CP_1 delle utenze secondo quanto stabilito nel precedente provvedimento di omologa.
e) Le parti concordano la revoca dell'assegno divorzile già disposto in favore della sig.ra CP_1
.
[...]
f) Il sig. rinuncia alla domanda di rimborso nei confronti della di € Parte_1 CP_1
3.600,00 per le causali di cui al ricorso.
g) La sig.ra rinuncia a qualsiasi pretesa in ordine alla percezione di arretrati Controparte_1 dell'assegno divorzile e relativi aggiornamenti Istat.
h) I figli maggiorenni (22 anni) e (19) abiteranno da soli nella abitazione di Per_1 Per_2 proprietà del padre in Nocciano alla Piazza Umberto I.
i) A titolo di mantenimento dei figli: - il padre metterà a loro disposizione l'abitazione di cui sopra e provvederà alle spese ordinarie e straordinaria per la casa, e al pagamento di tutte le utenze;
- la madre sig.ra verserà a titolo di mantenimento di entrambi i figli la somma di € 150,00 Controparte_1 ciascuno da versarsi direttamente ai figli entro il 15 di ogni mese.
j) Le spese straordinarie per i figli, fino al raggiungimento della piena autonomia economica, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
5. L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative.
6. Le spese di lite, atteso l'esito concordato, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dispone la parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pubblicata da questo Tribunale in data 09.03.2017, sentenza n. 321/2017, alle condizioni concordate dalle parti e indicate nella parte motiva;
b) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 3 di 4 Pescara 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
IG LO
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IG LO Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa IGna Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1813/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Nocciano Parte_1 C.F._1 alla Piazza Umberto 1° n. 11 presso lo studio dell'avv. DI GREGORIO GABRIELE FRANCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliata in Nocciano alla Via Controparte_1 C.F._2
Largo Madonna del Piano 5, presso lo studio dell'avv. MUCCI GIUSEPPE che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 321/2017 (R.G. 2459/2016) emessa dal Tribunale di Pescara e pubblicata il
09.03.2017 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate fra i sigg.ri e . Parte_1 Controparte_1
2. Con ricorso depositato il 6 giugno 2025 il sig. chiedeva la modifica delle statuizioni del Parte_1 divorzio, di cui alla sentenza 321/2017, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e, nello specifico,
“disporre la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della IG.ra , - Controparte_1 disporre la revoca dell'assegno divorzile in favore della IG.ra ; - disporre la revoca Controparte_1 dell'assegno di mantenimento per il figlio divenuto economicamente Persona_1 indipendente;
- condannare la resistente a rimborsare al ricorrente la somma di € 3.600,00, ovvero quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per aver percepito indebitamente l'assegno divorzile pur svolgendo attività lavorativa”.
3. La resistente, costituitasi in giudizio, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “in ordine alle domande avanzate dal ricorrente di revoca dell'assegno divorzile e di revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio , la convenuta non si oppone. In ordine Persona_1 alle altre domande, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui al presente atto, voglia: -rigettare la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare, con conferma, per l'effetto, dell'assegnazione già disposta;
-rigettare, altresì, la richiesta di rimborso dell'assegno divorzile”.
4. All'udienza del 22 ottobre 2025 le parti hanno dichiarato di essere pervenute ad un accordo alle condizioni riportate nel relativo verbale d'udienza, così pattuendo:
a) Le parti concordano la revoca dell'assegnazione della casa familiare già disposta in favore della OR , la quale di conseguenza autorizza sin d'ora la cancellazione del diritto di Controparte_1 abitazione iscritto sull'immobile, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità.
b) Il sig. si impegna, a proprie cure e spese, a liberare la OR Parte_1 CP_1
oggi cointestataria del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare, da ogni e
[...] qualsivoglia obbligo a carico di lei derivante dal mutuo stesso entro e non oltre il 30.11.2025. pagina 2 di 4 c) La sig.ra continuerà comunque a detenere l'ex abitazione familiare fino all'avvenuta CP_1 liberazione di cui al punto precedente con obbligo di rilasciarla al proprietario sig. Parte_1
, libera da persone e cose, entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione della prova della
[...] liberazione di cui al punto precedente. In ogni caso la riconsegna dell'immobile non potrà essere richiesta prima del 30.11.2025.
d) Fino a quando la continuerà ad occupare l'abitazione familiare con i figli si farà carico CP_1 delle utenze secondo quanto stabilito nel precedente provvedimento di omologa.
e) Le parti concordano la revoca dell'assegno divorzile già disposto in favore della sig.ra CP_1
.
[...]
f) Il sig. rinuncia alla domanda di rimborso nei confronti della di € Parte_1 CP_1
3.600,00 per le causali di cui al ricorso.
g) La sig.ra rinuncia a qualsiasi pretesa in ordine alla percezione di arretrati Controparte_1 dell'assegno divorzile e relativi aggiornamenti Istat.
h) I figli maggiorenni (22 anni) e (19) abiteranno da soli nella abitazione di Per_1 Per_2 proprietà del padre in Nocciano alla Piazza Umberto I.
i) A titolo di mantenimento dei figli: - il padre metterà a loro disposizione l'abitazione di cui sopra e provvederà alle spese ordinarie e straordinaria per la casa, e al pagamento di tutte le utenze;
- la madre sig.ra verserà a titolo di mantenimento di entrambi i figli la somma di € 150,00 Controparte_1 ciascuno da versarsi direttamente ai figli entro il 15 di ogni mese.
j) Le spese straordinarie per i figli, fino al raggiungimento della piena autonomia economica, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
5. L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative.
6. Le spese di lite, atteso l'esito concordato, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dispone la parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pubblicata da questo Tribunale in data 09.03.2017, sentenza n. 321/2017, alle condizioni concordate dalle parti e indicate nella parte motiva;
b) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 3 di 4 Pescara 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
IG LO
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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