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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 4545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4545 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1736/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 22.10.2024, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(P.IV ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Maurizio Bianco ) P.E.C. e C.F._1 Email_1
Sira Ferrara ( ) P.E.C. elett.te dom.ta presso C.F._2 Email_2 lo studio dei medesimi in OL alla via Francesco Cilea 26
APPELLANTE
E
1 (già (p. I.V.A. , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del Rappresentante legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Gioia ( ) C.F._3
P.E.C. domiciliatario in OL alla Via Nuova Marina 5 Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2380/2023 del Tribunale di OL del 06/03/2023, notificata in pari data
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 03/04/2023 la di ha gravato d'appello la sentenza in epigrafe Pt_1 Parte_1 indicata, con la quale il Tribunale di OL ha rigettato la domanda, dalla medesima proposta con citazione in rinnovazione del 30/4/2016, tendente ad ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso unilaterale dal contratto di appalto, posto in essere dalla (successivamente Controparte_3 [...]
in danno dell'attrice, e la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro Controparte_4
184.494,51, oltre IVA su euro 136.494,51, oltre accessori e spese di lite, preteso a saldo delle lavorazioni eseguite in esecuzione del menzionato contratto.
A sostengo della domanda l'attrice assumeva di aver stipulato con la in data Controparte_2
29.11.2011, un contratto di appalto per la manutenzione straordinaria di un immobile sito in OL alla
Via Marina Nuova 5, al prezzo convenuto di euro 100.000,00; di avere eseguito lavorazioni per complessivi euro 196.494,51 e di aver ricevuto pagamenti parziali per euro 60.000,00; di aver patito, pochi giorni prima della scadenza del termine convenuto per la conclusione dei lavori (15.2.2012), il recesso ingiustificato della committente, che aveva, a mezzo del D.L., ordinato la sospensione dei lavori e negato all'attrice il pagamento del saldo per le lavorazioni fino a quel momento eseguite.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di pagamento, evidenziando che, sulla base delle risultanze in atti, la committente aveva stipulato formale contratto di appalto con un soggetto diverso dall'attrice, precisamente, la poi fallita, anche se, poi, il rapporto contrattuale Parte_2 era proseguito con la ditta individuale attrice, , subentrata alla fallita. Parte_1
In sintesi, ha ritenuto il primo giudice che: “stante il rapporto di fatto tra le parti”, non vi fosse prova di un accordo in merito al prezzo, anche se entrambe avevano convenuto sull'iniziale importo di € 100.000,00, oltre IVA;
che i lavori non erano stati completati, che non era documentato dall'attore lo stato di consistenza dei lavori al momento del recesso, e, pertanto, non poteva stabilirsi con precisione il quantum effettivamente dovuto rispetto al prezzo inizialmente convenuto;
che il committente aveva, comunque,
2 documentato il pressoché integrale pagamento del prezzo inizialmente convenuto, a mezzo deposito degli estratti conto e degli assegni (da cui risultavano versati complessivamente € 117.934,00), posto che alcuni dei bonifici esibiti erano stati eseguiti sul conto della seguendo le Parte_2 indicazioni di pagamento indicate in fattura dalla stessa , e che, pertanto, il Parte_1 pagamento era da ritenersi corretto.
Rigettava le ulteriori richieste attoree, ritenendo non raggiunta la prova delle varianti in corso d'opera, dei danni e delle spese che l'anticipato recesso unilaterale (di pochi giorni) avrebbe provocato alla ditta appaltatrice.
Argomentando motivi a sostegno del gravame, l'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Radicatasi la lite, si è costituita, con comparsa del 12.10.2023 (per l'udienza del 18.10.2023, differita di ufficio al 24.10.2023), la , resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nel merito, si osserva quanto segue.
Deduce l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che i lavori non fossero stati completati, che non fosse stato documentato dall'attrice lo stato di consistenza delle opere al momento del recesso, e che non potesse stabilirsi con precisione il quantum effettivamente dovuto rispetto al prezzo inizialmente convenuto.
3 Assume, in senso contrario, che, sul punto, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della non contestazione, del mancato rendimento dell'interrogatorio formale della convenuta, senza giustificato motivo, delle deposizioni testimoniali.
Il capo 11 dell'atto di citazione ed il corrispondente capo B dell'interrogatorio formale e della prova orale ammessa descrivevano dettagliatamente tutte le opere poste in essere dalla ed Pt_1 Parte_1
i prezzi applicati;
opere e prezzi mai contestati dalla convenuta e confermati sia dal mancato rendimento dell'interrogatorio formale, sia dalle deposizioni dei testi escussi.
Le doglianze sono infondate.
Risulta accertato in atti che l'impresa individuale (costituita il 3.10.2011, come Parte_1 risulta dalla visura CCIAA di OL: doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte convenuta) abbia dato esecuzione, anche mediante subappalto di talune lavorazioni, al contratto di appalto stipulato in data
29.11.2011con la dalla società (doc. 1 allegato Controparte_2 Parte_2 Parte_2 al fascicolo di parte attrice e doc. 4 allegato al fascicolo di parte convenuta), subentrando a quest'ultima, dichiarata fallita qualche giorno prima, precisamente il 17.11.2011 (come documentato dalla visura
CCIAA di OL (doc. 3 allegato al fascicolo di primo grado di parte convenuta: cfr. sentenza).
Come evidenziato, dunque, dal Tribunale “Deve ritenersi … che la abbia intrattenuto due diversi Controparte_2 rapporti negoziali aventi ad oggetto la stessa commissione;
uno con la che però stando al carteggio esibito non Parte_2 aveva ancora avuto esecuzione allorquando si apriva la procedura concorsuale (sia la denuncia INAIL che quella alla
Cassa edile riferiscono come data inizio lavori il 01/12/2011, mentre la procedura fallimentare si apre il 17/11/2011),
e, pertanto, deve ritenersi sospeso ex art. 72 L.F. non essendo emerso agli atti che il fallimento sia subentrato nel contratto;
l'altro, con la , non provato per iscritto, ma documentato nella sua esecuzione”. Parte_1 Parte_1
Tra le odierne parti in causa (impresa individuale Frapisas di Mele Carolina e Alven, successivamente
[...]
non è intervenuto alcun accordo scritto in merito alle lavorazioni da eseguire e ai prezzi CP_4 applicati.
Tale non è l'ordine del 23.11.2011 “formalizzato con lettera d'ordine del 29.11.2011” (cfr. citazione di primo grado), che l'appellante indica quale “fonte contrattuale scritta in essere tra le parti” (cfr. appello), trattandosi di documento indirizzato non già all'impresa individuale Frapisas di Mele Carolina ma alla fallita società (cfr. documento, in atti). Parte_2
4 Ne deriva che l'oggetto e il prezzo dell'appalto cui l'attrice, odierna appellante, ha dato esecuzione erano quelli consacrati nel contratto intervenuto tra la committente e la fallita, cui quella è subentrata nel momento esecutivo.
Se, dunque, l'attrice avesse eseguito le opere ivi convenute avrebbe avuto diritto al pagamento dell'importo di euro 100.000,00 oltre IVA (euro 120.000,00).
Rispetto a tale importo la committente deduce di aver corrisposto euro 100.430,00, comprensivi di IVA.
La produzione di primo grado di parte appellata non risulta allegata alla costituzione nel presente giudizio di gravame, né la stessa è visibile nel fascicolo telematico di primo grado.
Deve, peraltro, sul punto farsi affidamento su quanto desumibile dalla sentenza, ove si legge che “il committente ha comunque documentato il pressoché integrale pagamento a mezzo deposito degli estratti conto e degli assegni
(da cui risultano versati complessivamente € 117.934,00).”
Tale importo, così come quello dedotto dall'appellata (di euro 100.430,00), risultano contestati dall'appellante, che ribadisce di aver ricevuto solo la somma di euro 60.000,00, denunciando che il
Tribunale avrebbe preso in considerazione “cartulae prive di sottoscrizione e di provenienza, estranee al rapporto contrattuale tra le parti” (cfr. appello).
In buona sostanza l'appellante disconosce i pagamenti che la ha effettuato a mezzo dei bonifici CP_2
“eseguiti sul conto della ma seguendo le indicazioni di pagamento indicate in fattura dalla stessa di Parte_2 Pt_1 [...]
” (cfr. sentenza), e che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, debbono ritenersi Pt_1 correttamente eseguiti, in ragione delle indicazioni ricevute dalla parte creditrice.
L'importo indicato dal Tribunale (euro 117.934,00) non corrisponde, peraltro, a quanto l'appellata ammette di aver effettivamente corrisposto in ragione del rapporto per cui è lite, ovvero euro 100.430,00
(cfr. comparsa di costituzione, pag. 5: “l'esponente, a fronte di un contratto di euro 100.000,00 + IVA (euro
120.000,00), ha pagato euro 100.430,00 comprensivi di IVA”).
A tale importo va, peraltro, aggiunto quello preteso dal fallimento della per la medesima causale, Parte_2 pari a ulteriori euro 36.920,00, giacché fondato proprio sull'appalto di cui si discute.
Si perviene, così, alla somma complessiva di euro 137.350,00, addirittura superiore a quella indicata dal
Tribunale come già corrisposta (ovvero da saldare nei confronti del ) dalla committente. Parte_3
Né l'appellante può invocare ragioni di credito diverse ed ulteriori rispetto ai crediti della fallita società, configurandosi altrimenti la violazione della par condicio creditorum, e avendo, peraltro, la promiscuità
5 tra i due soggetti (società fallita e impresa individuale) connotato - per concreti comportamenti dell'appellante - l'intera vicenda contrattuale, sia nella genesi che nell'esecuzione delle reciproche prestazioni sinallagmatiche.
Ulteriori pretese di pagamento avanzate dall'appellante potevano, pertanto, ritenersi giustificate solo a titolo di corrispettivo di eventuali varianti in corso d'opera rispetto alle opere contrattualmente convenute, che correttamente il Tribunale non ha ritenuto provate.
A tal fine non assume, infatti, rilievo decisivo il mancato rendimento dell'interrogatorio formale della convenuta, che, sul punto, consente di ritenere provato solo il compimento delle opere elencate nel relativo capitolo di prova, ma non prova che si trattasse di opere che non rientravano nell'appalto stipulato con la fallita, né - ciò che più rileva - che esse fossero state richieste dal committente.
Vale, sul punto, richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 40122 del 15/12/2021).
Nel caso di specie, in assenza di atto scritto, va esclusa la prova, anche solo per presunzioni, del fatto che le variazioni fossero state richieste dal committente: non vi è capitolazione istruttoria sul punto, e la circostanza che il rapporto contrattuale si sia interrotto, su iniziativa della committenza, in anticipo rispetto alla data programmata di compimento delle opere contrattuali depone in senso esattamente contrario alla deduzione di esecuzione di opere ulteriori.
Anche per tali ragioni deve ritenersi superfluo l'espletamento della sollecitata c.t.u., che il Tribunale non ha ammesso in ragione della modificazione dello stato dei luoghi.
Avuto, peraltro, riguardo all'estrema genericità del contratto stipulato con la fallita in punto di descrizione delle opere (anche di quelle subappaltate), l'accertamento peritale avrebbe avuto una portata meramente esplorativa rispetto alla verifica di esecuzione di opere extra-contratto.
Né, infine, vi è prova dei danni patiti e delle spese sostenute per effetto del recesso anticipato della committente.
Ogni altra questione resta assorbita.
6 Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado appellata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e con la chiesta attribuzione (cfr. comparsa conclusionale).
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore della parte appellata, che liquida in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario, avv. Antonio Gioia;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in OL, l'8.11.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1736/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 22.10.2024, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(P.IV ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Maurizio Bianco ) P.E.C. e C.F._1 Email_1
Sira Ferrara ( ) P.E.C. elett.te dom.ta presso C.F._2 Email_2 lo studio dei medesimi in OL alla via Francesco Cilea 26
APPELLANTE
E
1 (già (p. I.V.A. , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del Rappresentante legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Gioia ( ) C.F._3
P.E.C. domiciliatario in OL alla Via Nuova Marina 5 Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2380/2023 del Tribunale di OL del 06/03/2023, notificata in pari data
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 03/04/2023 la di ha gravato d'appello la sentenza in epigrafe Pt_1 Parte_1 indicata, con la quale il Tribunale di OL ha rigettato la domanda, dalla medesima proposta con citazione in rinnovazione del 30/4/2016, tendente ad ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso unilaterale dal contratto di appalto, posto in essere dalla (successivamente Controparte_3 [...]
in danno dell'attrice, e la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro Controparte_4
184.494,51, oltre IVA su euro 136.494,51, oltre accessori e spese di lite, preteso a saldo delle lavorazioni eseguite in esecuzione del menzionato contratto.
A sostengo della domanda l'attrice assumeva di aver stipulato con la in data Controparte_2
29.11.2011, un contratto di appalto per la manutenzione straordinaria di un immobile sito in OL alla
Via Marina Nuova 5, al prezzo convenuto di euro 100.000,00; di avere eseguito lavorazioni per complessivi euro 196.494,51 e di aver ricevuto pagamenti parziali per euro 60.000,00; di aver patito, pochi giorni prima della scadenza del termine convenuto per la conclusione dei lavori (15.2.2012), il recesso ingiustificato della committente, che aveva, a mezzo del D.L., ordinato la sospensione dei lavori e negato all'attrice il pagamento del saldo per le lavorazioni fino a quel momento eseguite.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di pagamento, evidenziando che, sulla base delle risultanze in atti, la committente aveva stipulato formale contratto di appalto con un soggetto diverso dall'attrice, precisamente, la poi fallita, anche se, poi, il rapporto contrattuale Parte_2 era proseguito con la ditta individuale attrice, , subentrata alla fallita. Parte_1
In sintesi, ha ritenuto il primo giudice che: “stante il rapporto di fatto tra le parti”, non vi fosse prova di un accordo in merito al prezzo, anche se entrambe avevano convenuto sull'iniziale importo di € 100.000,00, oltre IVA;
che i lavori non erano stati completati, che non era documentato dall'attore lo stato di consistenza dei lavori al momento del recesso, e, pertanto, non poteva stabilirsi con precisione il quantum effettivamente dovuto rispetto al prezzo inizialmente convenuto;
che il committente aveva, comunque,
2 documentato il pressoché integrale pagamento del prezzo inizialmente convenuto, a mezzo deposito degli estratti conto e degli assegni (da cui risultavano versati complessivamente € 117.934,00), posto che alcuni dei bonifici esibiti erano stati eseguiti sul conto della seguendo le Parte_2 indicazioni di pagamento indicate in fattura dalla stessa , e che, pertanto, il Parte_1 pagamento era da ritenersi corretto.
Rigettava le ulteriori richieste attoree, ritenendo non raggiunta la prova delle varianti in corso d'opera, dei danni e delle spese che l'anticipato recesso unilaterale (di pochi giorni) avrebbe provocato alla ditta appaltatrice.
Argomentando motivi a sostegno del gravame, l'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Radicatasi la lite, si è costituita, con comparsa del 12.10.2023 (per l'udienza del 18.10.2023, differita di ufficio al 24.10.2023), la , resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nel merito, si osserva quanto segue.
Deduce l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che i lavori non fossero stati completati, che non fosse stato documentato dall'attrice lo stato di consistenza delle opere al momento del recesso, e che non potesse stabilirsi con precisione il quantum effettivamente dovuto rispetto al prezzo inizialmente convenuto.
3 Assume, in senso contrario, che, sul punto, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della non contestazione, del mancato rendimento dell'interrogatorio formale della convenuta, senza giustificato motivo, delle deposizioni testimoniali.
Il capo 11 dell'atto di citazione ed il corrispondente capo B dell'interrogatorio formale e della prova orale ammessa descrivevano dettagliatamente tutte le opere poste in essere dalla ed Pt_1 Parte_1
i prezzi applicati;
opere e prezzi mai contestati dalla convenuta e confermati sia dal mancato rendimento dell'interrogatorio formale, sia dalle deposizioni dei testi escussi.
Le doglianze sono infondate.
Risulta accertato in atti che l'impresa individuale (costituita il 3.10.2011, come Parte_1 risulta dalla visura CCIAA di OL: doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte convenuta) abbia dato esecuzione, anche mediante subappalto di talune lavorazioni, al contratto di appalto stipulato in data
29.11.2011con la dalla società (doc. 1 allegato Controparte_2 Parte_2 Parte_2 al fascicolo di parte attrice e doc. 4 allegato al fascicolo di parte convenuta), subentrando a quest'ultima, dichiarata fallita qualche giorno prima, precisamente il 17.11.2011 (come documentato dalla visura
CCIAA di OL (doc. 3 allegato al fascicolo di primo grado di parte convenuta: cfr. sentenza).
Come evidenziato, dunque, dal Tribunale “Deve ritenersi … che la abbia intrattenuto due diversi Controparte_2 rapporti negoziali aventi ad oggetto la stessa commissione;
uno con la che però stando al carteggio esibito non Parte_2 aveva ancora avuto esecuzione allorquando si apriva la procedura concorsuale (sia la denuncia INAIL che quella alla
Cassa edile riferiscono come data inizio lavori il 01/12/2011, mentre la procedura fallimentare si apre il 17/11/2011),
e, pertanto, deve ritenersi sospeso ex art. 72 L.F. non essendo emerso agli atti che il fallimento sia subentrato nel contratto;
l'altro, con la , non provato per iscritto, ma documentato nella sua esecuzione”. Parte_1 Parte_1
Tra le odierne parti in causa (impresa individuale Frapisas di Mele Carolina e Alven, successivamente
[...]
non è intervenuto alcun accordo scritto in merito alle lavorazioni da eseguire e ai prezzi CP_4 applicati.
Tale non è l'ordine del 23.11.2011 “formalizzato con lettera d'ordine del 29.11.2011” (cfr. citazione di primo grado), che l'appellante indica quale “fonte contrattuale scritta in essere tra le parti” (cfr. appello), trattandosi di documento indirizzato non già all'impresa individuale Frapisas di Mele Carolina ma alla fallita società (cfr. documento, in atti). Parte_2
4 Ne deriva che l'oggetto e il prezzo dell'appalto cui l'attrice, odierna appellante, ha dato esecuzione erano quelli consacrati nel contratto intervenuto tra la committente e la fallita, cui quella è subentrata nel momento esecutivo.
Se, dunque, l'attrice avesse eseguito le opere ivi convenute avrebbe avuto diritto al pagamento dell'importo di euro 100.000,00 oltre IVA (euro 120.000,00).
Rispetto a tale importo la committente deduce di aver corrisposto euro 100.430,00, comprensivi di IVA.
La produzione di primo grado di parte appellata non risulta allegata alla costituzione nel presente giudizio di gravame, né la stessa è visibile nel fascicolo telematico di primo grado.
Deve, peraltro, sul punto farsi affidamento su quanto desumibile dalla sentenza, ove si legge che “il committente ha comunque documentato il pressoché integrale pagamento a mezzo deposito degli estratti conto e degli assegni
(da cui risultano versati complessivamente € 117.934,00).”
Tale importo, così come quello dedotto dall'appellata (di euro 100.430,00), risultano contestati dall'appellante, che ribadisce di aver ricevuto solo la somma di euro 60.000,00, denunciando che il
Tribunale avrebbe preso in considerazione “cartulae prive di sottoscrizione e di provenienza, estranee al rapporto contrattuale tra le parti” (cfr. appello).
In buona sostanza l'appellante disconosce i pagamenti che la ha effettuato a mezzo dei bonifici CP_2
“eseguiti sul conto della ma seguendo le indicazioni di pagamento indicate in fattura dalla stessa di Parte_2 Pt_1 [...]
” (cfr. sentenza), e che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, debbono ritenersi Pt_1 correttamente eseguiti, in ragione delle indicazioni ricevute dalla parte creditrice.
L'importo indicato dal Tribunale (euro 117.934,00) non corrisponde, peraltro, a quanto l'appellata ammette di aver effettivamente corrisposto in ragione del rapporto per cui è lite, ovvero euro 100.430,00
(cfr. comparsa di costituzione, pag. 5: “l'esponente, a fronte di un contratto di euro 100.000,00 + IVA (euro
120.000,00), ha pagato euro 100.430,00 comprensivi di IVA”).
A tale importo va, peraltro, aggiunto quello preteso dal fallimento della per la medesima causale, Parte_2 pari a ulteriori euro 36.920,00, giacché fondato proprio sull'appalto di cui si discute.
Si perviene, così, alla somma complessiva di euro 137.350,00, addirittura superiore a quella indicata dal
Tribunale come già corrisposta (ovvero da saldare nei confronti del ) dalla committente. Parte_3
Né l'appellante può invocare ragioni di credito diverse ed ulteriori rispetto ai crediti della fallita società, configurandosi altrimenti la violazione della par condicio creditorum, e avendo, peraltro, la promiscuità
5 tra i due soggetti (società fallita e impresa individuale) connotato - per concreti comportamenti dell'appellante - l'intera vicenda contrattuale, sia nella genesi che nell'esecuzione delle reciproche prestazioni sinallagmatiche.
Ulteriori pretese di pagamento avanzate dall'appellante potevano, pertanto, ritenersi giustificate solo a titolo di corrispettivo di eventuali varianti in corso d'opera rispetto alle opere contrattualmente convenute, che correttamente il Tribunale non ha ritenuto provate.
A tal fine non assume, infatti, rilievo decisivo il mancato rendimento dell'interrogatorio formale della convenuta, che, sul punto, consente di ritenere provato solo il compimento delle opere elencate nel relativo capitolo di prova, ma non prova che si trattasse di opere che non rientravano nell'appalto stipulato con la fallita, né - ciò che più rileva - che esse fossero state richieste dal committente.
Vale, sul punto, richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 40122 del 15/12/2021).
Nel caso di specie, in assenza di atto scritto, va esclusa la prova, anche solo per presunzioni, del fatto che le variazioni fossero state richieste dal committente: non vi è capitolazione istruttoria sul punto, e la circostanza che il rapporto contrattuale si sia interrotto, su iniziativa della committenza, in anticipo rispetto alla data programmata di compimento delle opere contrattuali depone in senso esattamente contrario alla deduzione di esecuzione di opere ulteriori.
Anche per tali ragioni deve ritenersi superfluo l'espletamento della sollecitata c.t.u., che il Tribunale non ha ammesso in ragione della modificazione dello stato dei luoghi.
Avuto, peraltro, riguardo all'estrema genericità del contratto stipulato con la fallita in punto di descrizione delle opere (anche di quelle subappaltate), l'accertamento peritale avrebbe avuto una portata meramente esplorativa rispetto alla verifica di esecuzione di opere extra-contratto.
Né, infine, vi è prova dei danni patiti e delle spese sostenute per effetto del recesso anticipato della committente.
Ogni altra questione resta assorbita.
6 Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado appellata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e con la chiesta attribuzione (cfr. comparsa conclusionale).
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore della parte appellata, che liquida in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario, avv. Antonio Gioia;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in OL, l'8.11.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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