Ordinanza collegiale 31 maggio 2022
Sentenza 28 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/10/2022, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/10/2022
N. 01710/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CC - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2022, proposto da
ZA LU, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi De Franco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CC, domiciliata in CC, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza A.G.O. n. 335/2019, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 02 aprile 2019, emessa dalla Corte di Appello di CC, notificata mediante invio di copia conforme ed esecutiva con plico racc. a.r. in data 24 maggio 2019, recante condanna del Ministero della Salute al pagamento (per risarcimento in favore di parte ricorrente dei danni da emotrasfusione) della somma di € 256.180,00, oltre interessi legali da computarsi sulla somma devalutata alla data del marzo 2003 e annualmente rivalutata secondo indici I.S.T.A.T. sino alla pubblicazione della sentenza e, per il periodo successivo, sino al saldo sulla somma complessiva così determinata, previa decurtazione dell’importo di € 119.370,00 percepito a titolo indennitario, nonché le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per il ricorrente l’avv.to L. De Franco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I.E’ richiesta l’ottemperanza della sentenza n. 335/2019, pubblicata il 2/4/2019, emessa nel procedimento civile R.G. n. 729/2014 - tra il sig. ZA LU ed il Ministero della Salute nonché l’A.S.L. di DI e l’Ospedale Perrino di DI (rimasto contumace) - con la quale la Corte d’Appello di CC ha accolto la domanda spiegata dall’appellante e, per l’effetto ha condannato “ per le causali di cui alla parte motiva, il Ministero della Salute al pagamento, in favore di ZA LU, della somma di euro 256.180,00, oltre interessi legali da computarsi sulla somma devalutata alla data del marzo 2003 e, quindi, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, sino alla pubblicazione della presente sentenza e, per il periodo successivo e sino al saldo, sulla somma complessiva così determinata; accolto l'eccezione proposta dal Ministero e, per l'effetto, disposto che dalla somma predetta vada decurtato l'importo di euro 119.370,00, percepito ad oggi dal ZA a titolo indennitario; condannato il Ministero appellato al pagamento, in favore del ZA, delle spese di entrambi di gradi del giudizio, liquidate per il primo grado in euro 7.120,00 di cui euro 1.I20,00 per spese ed euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, e, per il secondo grado, in euro 11.530,00, di cui euro 2.230,00 per spese ed euro 9.300,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;posto in via definitiva, a carico del Ministero della Salute, le spese della C.T.U. espletata in questo grado; dichiarato compensate le spese processuali di entrambi i gradi, tra l'appellante e la Regione Puglia; Irripetibili le spese nei confronti dell'Ospedale Penino - Di Summa ”.
Detta sentenza veniva confermata dalla Corte di Cassazione civile con sentenza n. 40995/2021, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto dal Ministero della Salute ed inefficace quello incidentale, proposto dal ricorrente, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.
La stessa veniva munita di formula esecutiva in data 20 maggio 2019 e notificata al Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, presso la sede reale in data 24-30.05.2019.
Con ordinanza collegiale n. 913 del 31 maggio 2022, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio dell’11 maggio 2022, questo Tribunale, avendo rilevato che la notifica del ricorso non risultava effettuata al Ministero della Salute presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, fissava al ricorrente ex art. 44 comma 4 c.p.a. il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, per procedere al rinnovo della notifica del ricorso di ottemperanza indicato in epigrafe al Ministero della Salute, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di CC.
Il 17 giugno 2022 (nel termine di 30 giorni fissato dal Tribunale con la citata ordinanza collegiale n. 913/2022) si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di CC per il Ministero della Salute intimato.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 12 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. In limine, osserva il Tribunale che, a seguito della citata ordinanza collegiale della Sezione n. 913/2022 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della Salute nel termine perentorio indicato dal Tribunale, sicchè può ritenersi operante la sanatoria ex tunc della iniziale nullità della notifica del ricorso di ottemperanza, ai sensi dell’art. 44 comma 3 c.p.a..
III. Il ricorso di ottemperanza è fondato e va accolto nei sensi di seguito indicati.
III.I. Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientra anche la sentenza della Corte d’Appello - Sezione Lavoro di CC n.335/2019 di cui in epigrafe, divenuta irrevocabile a seguito della (esibita) sentenza della Corte di Cassazione n. 40995/2021.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza, poiché, nella fattispecie in esame, risulta osservato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a.
Inoltre, la predetta sentenza n. 335/2019 emessa dalla Corte di Appello di CC (nella causa civile iscritta al n.729/2014), munita di formula esecutiva apposta in data 20 maggio 2019, è stata notificata al Ministero della Salute, a mezzo del servizio postale presso la sede del Ministero, sita in Roma, al Viale Giorgio Ribotta n. 5 in data 24-30 maggio 2019.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
III.II. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto, non risultando l’adempimento, da parte del Ministero resistente, al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. n. 335/2019 di cui in epigrafe, ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento in favore dell’odierno ricorrente delle somme di denaro, riconosciute a titolo di risarcimento per i danni subiti a seguito dell’evento trasfusionale e a titolo delle spese di lite così come indicate nella predetta sentenza della Corte d’Appello di CC n. 335/2019.
Il Collegio riserva, altresì, la nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento del Ministero della Salute intimato, previa istanza dell’interessato.
IV. Le spese del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia CC - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. n. 335/2019 di cui in epigrafe, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, mediante il pagamento delle somme di denaro ivi indicate.
Condanna il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in CC nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO