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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 12/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
RGEN N 1308/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Opposizione a precetto”
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._1
Avv. Calogero Lo Giudice
CONTRO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore (C.F. ) P.IVA_1
Avv. Ignazio Abrignani del Foro di Roma
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato a controparte il 28/8/2023,
chiamava in causa la precettante, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore (d'ora in poi ), allo scopo di paralizzare la minacciata esecuzione forzata CP_2
e sentire annullare l'atto di precetto, notificato in data 14/6/2023, per il rilascio di beni immobili, in virtù della condizione risolutiva, contenuta nell'art.
5.3 del contratto di compravendita, atteso il mancato pagamento di piu' di due rate del prezzo ivi pattuito.
Con l'opposizione, l'opponente contestava la legittimità della minacciata esecuzione eccependo:
- la nullità del precetto per intervenuta prescrizione del diritto alla risoluzione contrattuale e del presupposto diritto di credito;
- l'illegittimità del contratto di compravendita, costituente il titolo esecutivo, per assenza di causa, atteso il prezzo assolutamente superiore dello stesso rispetto a quello dell'effettivo valore del bene acquistato;
- l'illegittimità del valore di titolo esecutivo legislativamente riconosciuto al verbale notarile di contestazione dell'inadempimento.
L'opponente concludeva, previa richiesta di sospensione dell'efficacia del precetto, per l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, nel modo seguente : “annullare e dire inefficace l'atto di precetto qui opposto e per quanto occorra del titolo esecutivo costituito dal “Verbale di contestazione d'inadempimento di contratto stipulato dall ex art. CP_2
1523 c.c.” del 29.04.2021 rep. 21494 racc. 13971 a rogito Notaio di Persona_1 Roma e disporre la riduzione del prezzo di vendita di € 140.000,00 o per come verrà
stimato dal CTU in corso di causa”.
Con comparsa di risposta del 9/11/2023 si costituiva l'Istituto precettante, il quale rilevava:
- l'avvenuta risoluzione di pieno diritto del contratto di compravendita in ragione del mancato pagamento di piu' di due rate del prezzo pattuito;
- l'inconferenza della prescrizione del diritto di credito, avendo l'azione ad oggetto esclusivamente il rilascio dell'immobile ed essendo, l'effetto traslativo della proprietà del bene, subordinato al pagamento, mai avvenuto, dell'ultima rata di prezzo;
- l'insussistenza della prescrizione del diritto di credito in considerazione della diffida di pagamento, con valenza interruttiva, dell'8-19.10.2018 e del mancato decorso del termine prescrizionale decorrente, “nei contratti di mutuo e/o finanziamento e/o che prevedano comunque un pagamento rateale”, dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento;
- quanto alla riduzione del prezzo di vendita, eccepiva il difetto di competenza dell'adito
Tribunale trattandosi di controversia di merito rientrante nella giurisdizione esclusiva del
Tribunale di Roma ex art. 10.2 del contratto di compravendita;
- l'intervenuta decadenza, ex artt. 1495 e 1453 c.c., dal diritto di sollevare vizi dell'immobile oggetto del contratto de quo sia redibitori che risolutori.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1/2/2024, il GU, rigettata l'istanza di sospensione dell'atto di precetto opposto, invitate le parti a precisare le conclusioni,
poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini difensivi ex art. 189 cpc.,
termini che decorrevano a ritroso dall'udienza del 31/10/2024.
OSSERVA La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA - INCOMPETENZA TERRITORIALE –
ECCEZIONE – INSUSSISTENZA
L'art. 276, comma 2, c.p.c. impone al Giudice di esaminare preventivamente “le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa”.
In via preliminare, appare necessario esaminare il difetto di competenza dell'adito
Tribunale eccepito da parte opposta secondo la quale, ex art. 10.2, ricorrerebbe, nel caso di specie, la giurisdizione esclusiva del Tribunale di Roma.
L'eccezione è infondata per i motivi di cui appresso.
L'art. 28 cpc recita, infatti, che “la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70,
per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge”.
Da quanto sopra, discende la nullità ex art. 1418, comma 1, cc, come tale rilevabile d'ufficio, della menzionata clausola contrattuale derogatoria della competenza e la conseguente applicabilità, ricorrendo la fattispecie dell'opposizione all'esecuzione,
dell'art. 27 cpc, norma che radica la competenza in capo a questo GU, facendo essa menzione del luogo in cui si svolge si svolge l'esecuzione, luogo che coincide con il
Foro in cui si trova il bene oggetto di esecuzione per rilascio, in applicazione dell'art. 26 cpc.
DIRITTO ALLA RISOLUZIONE - PRESCRIZIONE – ECCEZIONE –
SUSSISTENZA Costituisce circostanza incontestata dalla parte opponente gravata l'inadempimento contrattuale dedotto dalla parte opposta .
Quanto l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte opponente la stessa deve ritenersi fondata per i motivi di cui appresso.
Come desumibile dalla documentazione in atti, l'art.
5.3 del contratto compravendita contiene un'espressa condizione risolutiva a mente della quale il mancato pagamento di due rate annuali del prezzo pattuito ne avrebbe comportato la risoluzione ipso iure.
L'art. 1456 c.c. disciplina la clausola risolutiva espressa: “1. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
2. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”.
Orbene, collocandosi l'exordium praescriptionis alla data del 1.3.2009 maturato il mancato pagamento “di due rate annuali di prezzo”, momento a partire dal quale è
concretamente esercitabile il diritto, è documentalmente provato che CP_1
sia venuta a conoscenza della volontà di di avvalersi di tale clausola solo
[...] CP_2
in data 14.6.2023 con l'avvenuta notifica dell'atto di precetto opposto, una volta decorso il termine prescrizionale decennale e al più in data 12/3/2021, per quanto sotto si dirà.
Non può, a tal fine, rivestire, in quanto intervenuta oltre il decennio dalla azionabilità
del diritto, effetto interruttivo della prescrizione la diffida in atti (cfr. doc. n. 1 della comparsa di costituzione e risposta) con cui si richiede esclusivamente il pagamento delle rate scadute ( diffida su cui infra ) o, ancora, il “processo verbale notarile” del 27.4.22
recante “l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate” ex art. 13, comma 4 bis, del D.L. n. 193/2016. Quest'ultima modalità, sebbene legislativamente prevista “con riferimento ai contratti stipulati dall' ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile”, non rientra nel novero CP_2
delle cause di interruzione della prescrizione del diritto individuate, esclusivamente e tassativamente, dagli artt. 2943 e 2944 cc..
Inoltre, in via ancor prioritaria, anche tale atto é intervenuto dopo il decennio prescrizionale massimo.
Pertanto, l'azionato diritto alla risoluzione contrattuale, alla base del rilascio dell'immobile compravenduto, risulta prescritto.
Ulteriormente deve osservarsi quanto segue :
- In primis il rapporto contrattuale intercorso tra le parti costituisce strumento per la formazione della piccola proprietà contadina, in ragione del quale il coltivatore acquirente usufruisce già a monte del beneficio ad esso connesso : l'abbattimento del 40 % del prezzo di acquisto e la esenzione dalle spese legali di acquisto, voci che vengono garantite e ripianate dalla parte pubblica già al momento della stipula della vendita con patto di riservato dominio.
- Per l'effetto, la parte opposta non può avvalersi del sistema prescrizionale connesso ai finanziamenti di durata, per i quali il termine prescrizionale decorre dalla scadenza dell'ultimo rateo di finanziamento secondo una ricevuta giurisprudenza della S.C..
- Nel caso concreto impagati non sono stati ratei di finanziamento bensì tranches del prezzo di acquisto del bene immobile, pur ottenuto previo scomputo del superiore abbattimento del 40 % versato in anticipo dall'Ente venditore . CP_2
- Per l'effetto – trattandosi di contratto di vendita con patto di riservato dominio -
vanno applicati i termini prescrizionali ordinari decennali . - Nel caso concreto ha senza successo tentato di notificare la diffida alla CP_2
residenza dichiarata dall'acquirente già nel 2018, salvo a determinarsi ( ma solo in data 12/3/2021 quando già il termine prescrizionale decennale decorrente dal decorso del secondo rateo annuale non pagato ovvero dal 2009, essendo del 2007
l'ultimo rateo pagato ) ad effettuare – si ripete solo in data 21/3/2021, data attestata dal bollo di spedizione – la notifica presso il Comune di Caltanissetta, in applicazione del luogo di domiciliazione alternativo presso la Comunale del Comune di residente dell'acquirente, stabilito in contratto ).
- Per l'effetto, perfezionatasi la diffida ad adempiere solo in data 12/3/2021, dunque ben oltre il decennio prescrittivo scadente, al più, nel 2019, non solamente, è
prescritta l'azione di rilascio su cui si controverte, ma in primis- incidenter per quanto qui di interesse - é prescritta anche la stessa possibilità di pretendere gli ulteriori ratei del prezzo ( diritto al pagamento oramai prescritto nel quale il rilascio stesso trovava fondamento causale per l'ipotesi di inadempimento reiterato due volte di due tranches annuali di prezzo ).
- L'azione di rilascio – qui oggetto di specifico esame – é per l'effetto prescritta.
Il carattere dirimente delle considerazioni esposte, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
determina l'assorbimento della questione relativa al preteso annullamento del presupposto titolo esecutivo.
- INADEMPIMENTO CONTRATTUALE – DOMANDA CP_2
RICONVENZIONALE - INSUSSISTENZA Va, infine, esaminata la domanda riconvenzionale di accertamento dell'inadempimento contrattuale di e della conseguente richiesta della riduzione del prezzo di vendita CP_2
atteso che, sul bene compravenduto, a dire dell'opponente, ““era insediato un vigneto che non possedeva l'attribuzione delle cosiddette “quote”” tale da comportare una diminutio ultra dimidium del relativo valore.
Non può dirsi assorbita la specifica domanda ulteriore, avanzata sul piano sostanziale dalla parte opponente, sussistendo un interesse da parte dell'opponente all'acclaramento dei presupposti per ottenere la risoluzione contrattuale.
La domanda non é, tuttavia, ammissibile nella presente sede, qui vertendosi in materia di opposizione all'esecuzione per rilascio. Infatti deve ritenersi che essa non possa valere come eccezione alla proposta azione esecutiva ( come tale ammissibile perennemente in virtù del principio “ quoad temporalis ad agendum, perpetuum ad excipiendum ” ), non rientrando nel novero delle eccezioni tipiche che possono accamparsi avverso una pretesa esecutiva . Sé é vero che la pretesa di rilascio deve fondarsi su un valido titolo non può, infatti, per la prima volta in sede di opposizione al rilascio stesso e nella sede oppositiva pretendersi di generare, ora per allora, la declaratoria di un vizio di nullità sostanziale del contratto azionato.
Inoltre questo GU rileva come contrario a buona fede esecutiva ex art. 1375 cc risulta il ricorso alla eccezione di nullità contrattuale in esame ( sia essa qualificabile come azione di rescissione per lesione o come actio redibitoria in relazione al procedimento di formazione del prezzo di vendita dei terreni compravenduti per difetto di effettività di “ quote vigneto ” come tale incidenti sul prezzo ma allegate dall'opponente come insussistenti ) dopo che – ottenuta la stipula contrattuale della vendita con patto di riservato dominio e il notevole abbattimento del prezzo di acquisto ( pari al 40 % dell'intero con l'esonero delle spese legali ) – la odierna opponente ebbe a pagare, senza nulla rilevare illo tempore, i primi due ratei del prezzo di acquisto, si badi nel lontano 2005, il primo, e nel 2006, il secondo, senza nulla contestare in merito alla validità del contratto, con atti formali, a controparte
. CP_2
Ad ogni modo, a distanza di numerosi anni, ricostruire le caratteristiche pedologiche dei fondi alienati o le esatte caratteristiche di dimensionamento, quantità e/o qualità
del vigneto compreso nella vendita - elementi, tutti, sottoposti a potenziali modifiche dovute al notevole lasso temporale ad oggi intercorso ( circa vent'anni ) mediante la chiesta indagine tecnica si infrangerebbe contro le preclusioni del mezzo istruttorio cui non possono connettersi finalità meramente esplorative o empiriche.
In definitiva va rigettata la domanda di rilascio in accoglimento della proposta opposizione mentre la domanda di nullità del titolo di acquisto va ritenuta inammissibile nella presente sede .
SPESE DEL PROCEDIMENTO
In virtù della reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensare per intero,
tra le parti, le spese di lite. Inoltre la controversia si presta alla totale compensazione delle spese anche sotto il profilo della particolare complessità delle questioni trattate.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato all'opponente dall'opposta , in data 14/6/2023; Controparte_1 CP_2 - Compensa, per l'intero, tra le parti, le spese del presente giudizio.
Caltanissetta, così deciso in data 12/5/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella