Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/05/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1874/2024 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...] Parte_1
dall'Avv. Gabriella Fera;
e
, nato a [...] il [...] Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Fazio e Alessandro Di Lallo;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in ROMA in data 28.07.2001, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 2001, al N. 00777, Parte II, Serie A05, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
• La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore Per_1 importanza relativ zione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. Per_
• La figlia maggiore non abita più con il padre essendosi trasferita ormai da tempo ad Avellino con il proprio compagno e quindi con un nucleo familiare autonomo.
• La sig.ra ha già iniziato a versare, sin dalla data di deposito del ricorso innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, al sig. un assegno perequativo di euro 200,00 Controparte_1 (duecento/00) per il mantenimen al domicilio dell'avente diritto entro i primi Per_1 cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
• I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
• Le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno o a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno”
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 23.04.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso