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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/11/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1271/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, nel presente procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente SENTENZA T R A
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Caracciolo, domiciliato come in atti;
Ricorrente E (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso degli Avv.ti P.IVA_1
AG LE, LA CE e AR LE;
Resistente OGGETTO: indebito assegno sociale CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.04.2018, il ricorrente - premesso di essere titolare di pensione di invalidità civile n. 07010997 (Cat. INV.CIV.) - ha dedotto: di aver ricevuto, in CP_ data 25.05.2017, una missiva da parte dell' con la quale è stato disposto il recupero mediante trattenute mensili di € 30,00 sulla prestazione in godimento sulla base della percezione indebita della somma di euro € 3.255,85 – in riferimento al periodo 01.01.2012
– 31.12.2012 - per “mancanza di redditi per l'anno 2011”; di aver trasmesso, quindi, in data 19.06.2017, una domanda di “ricostituzione reddituale” indicando anche i redditi percepiti CP_ nel 2011, pur non essendovi obbligato;
che l' con successiva comunicazione del 01.09.2017 ha rigettato la domanda, ritenendo l'indebito “non più sanabile” per tardività; di aver presentato ricorso amministrativo in data 06.10.2017, rimasto privo di riscontro;
di non essere obbligato alla trasmissione del modello RED per l'anno 2011; che l' non gli ha CP_1 richiesto la compilazione del modello RED per quell'anno. Sulla base di tali circostanze, il ricorrente ha concluso chiedendo di “ordinare alla parte resistente l'annullamento dell'indebito illegittimamente formato a carico del CP_1 ricorrente, per tutte le ragioni summenzionate;
per l'effetto e in conseguenza, condannare la resistente alla restituzione di tutte le somme che sono state trattenute illecitamente CP_1
e che saranno trattenute sino a conclusione del presente giudizio, oltre al pagamento degli
1 interessi legali e del maggior danno subito per la diminuzione del valore del suo credito, con applicazione dei numeri e indici del costo della vita calcolati secondo l'Istat, trattandosi di crediti di natura previdenziale, sino al soddisfo”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi CP_ L' costituitosi tempestivamente in giudizio, ha dedotto: che il ricorrente era obbligato alla comunicazione dei redditi relativi all'anno 2011, trattandosi di prestazione collegata al mancato superamento di determinate soglie reddituali;
che la mancata comunicazione dei redditi ha determinato la formazione dell'indebito, come da missiva del 14 aprile 2016, con cui sono state quantificate le somme da recuperare;
che la successiva domanda di ricostituzione reddituale del 19 giugno 2017 è stata rigettata in quanto i redditi sono stati comunicati oltre i termini previsti;
che il recupero delle somme è stato effettuato in conformità all'art. 13, comma 6, lett. c) del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, che disciplina la sospensione, revoca e recupero delle prestazioni assistenziali in caso di mancata comunicazione reddituale. Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite. La causa è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, quindi, il Giudicante decide la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. CP_ Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell' del 25.05.2017, con cui gli è stato richiesto il rimborso di € 3.255,85 per somme indebitamente percepite nell'anno 2012, a seguito della presunta omessa comunicazione dei redditi relativi al 2011. La questione sottesa all'esame del Tribunale, dunque, concerne la questione relativa alla mancata comunicazione dei dati reddituali da parte del ricorrente, unico motivo in ragione CP_ del quale l' ha proceduto alla comunicazione dell'esistenza dell'indebito per cui è causa, CP_ non avendo l' nulla mai eccepito né nella memoria né nel corso del giudizio circa un eventuale superamento dei limiti di reddito. Quanto alla rilevanza della mancata comunicazione dei redditi da parte del ricorrente, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. CP_1
42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le CP_1 predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via CP_1
2 telematica 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale ...”. Vero è che ai sensi dell'art. 35, comma 10 bis, del D.L. 207/2008 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. c) del D.L. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122:
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto per l'anno in corso”. Ma dal dato normativo è evidente che la revoca del trattamento presuppone che all'interessato sia stata comunicata l'intervenuta sospensione atteso che da questa decorrono i 60 giorni per la trasmissione del modello RED ed evitare così la revoca. Ciò in quanto è CP_ proprio dalla decorrenza di quel termine che deriva il potere dell' di revocare il CP_ trattamento. Ebbene, l' non ha dimostrato in questo giudizio di aver provveduto a inviare al ricorrente richiesta di invio, entro 60 gg, della RED, contenente l'avviso della sospensione e della successiva revoca definitiva della prestazione in caso di mancato rispetto della diffida a depositare la situazione reddituale. In assenza della prova della notifica non può partire il meccanismo della diffida e della sospensione, non essendo messo in grado il ricorrente di adempiere all'obbligo di trasmissione. Inoltre, nel caso di specie risulta documentato che il ricorrente nella successiva domanda di ricostituzione reddituale del 19/06/2017 ha CP_ comunicato all' di non aver percepito, per l'anno 2011, altri redditi rilevanti ai fini della prestazione richiesta, oltre alla pensione invalidità civile (ben conoscibile dall'Ente), per la cui erogazione, peraltro, non si tiene conto del reddito dell'eventuale coniuge ma solo del reddito personale. Anche nel ricorso amministrativo del 06.10.2017 il ricorrente ha specificato di non aver percepito altri redditi per l'anno 2011. CP_ Quanto detto determina l'irripetibilità delle somme richieste dall' e, per l'effetto, l' non è tenuto alla ripetizione delle stesse. CP_1 CP_ Alla luce di quanto poc'anzi espresso, il ricorso deve essere accolto e l' condannato alla restituzione di eventuali somme trattenute oltre accessori come per legge.
3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della causa e dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore dell'avv. Francesca Caracciolo dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ACCERTA E DICHIARA non dovuti gli CP_ indebiti contestati con provvedimento dell' del 25.05.2017 e per l'effetto NA l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione CP_1 in favore di parte ricorrente di quanto di quanto già eventualmente trattenuto, oltre accessori come per legge;
2. NA l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 886,00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva e Cpa se dovute come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Francesca Caracciolo;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 12.11.2025.
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, nel presente procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente SENTENZA T R A
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Caracciolo, domiciliato come in atti;
Ricorrente E (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso degli Avv.ti P.IVA_1
AG LE, LA CE e AR LE;
Resistente OGGETTO: indebito assegno sociale CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.04.2018, il ricorrente - premesso di essere titolare di pensione di invalidità civile n. 07010997 (Cat. INV.CIV.) - ha dedotto: di aver ricevuto, in CP_ data 25.05.2017, una missiva da parte dell' con la quale è stato disposto il recupero mediante trattenute mensili di € 30,00 sulla prestazione in godimento sulla base della percezione indebita della somma di euro € 3.255,85 – in riferimento al periodo 01.01.2012
– 31.12.2012 - per “mancanza di redditi per l'anno 2011”; di aver trasmesso, quindi, in data 19.06.2017, una domanda di “ricostituzione reddituale” indicando anche i redditi percepiti CP_ nel 2011, pur non essendovi obbligato;
che l' con successiva comunicazione del 01.09.2017 ha rigettato la domanda, ritenendo l'indebito “non più sanabile” per tardività; di aver presentato ricorso amministrativo in data 06.10.2017, rimasto privo di riscontro;
di non essere obbligato alla trasmissione del modello RED per l'anno 2011; che l' non gli ha CP_1 richiesto la compilazione del modello RED per quell'anno. Sulla base di tali circostanze, il ricorrente ha concluso chiedendo di “ordinare alla parte resistente l'annullamento dell'indebito illegittimamente formato a carico del CP_1 ricorrente, per tutte le ragioni summenzionate;
per l'effetto e in conseguenza, condannare la resistente alla restituzione di tutte le somme che sono state trattenute illecitamente CP_1
e che saranno trattenute sino a conclusione del presente giudizio, oltre al pagamento degli
1 interessi legali e del maggior danno subito per la diminuzione del valore del suo credito, con applicazione dei numeri e indici del costo della vita calcolati secondo l'Istat, trattandosi di crediti di natura previdenziale, sino al soddisfo”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi CP_ L' costituitosi tempestivamente in giudizio, ha dedotto: che il ricorrente era obbligato alla comunicazione dei redditi relativi all'anno 2011, trattandosi di prestazione collegata al mancato superamento di determinate soglie reddituali;
che la mancata comunicazione dei redditi ha determinato la formazione dell'indebito, come da missiva del 14 aprile 2016, con cui sono state quantificate le somme da recuperare;
che la successiva domanda di ricostituzione reddituale del 19 giugno 2017 è stata rigettata in quanto i redditi sono stati comunicati oltre i termini previsti;
che il recupero delle somme è stato effettuato in conformità all'art. 13, comma 6, lett. c) del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, che disciplina la sospensione, revoca e recupero delle prestazioni assistenziali in caso di mancata comunicazione reddituale. Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite. La causa è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, quindi, il Giudicante decide la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. CP_ Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell' del 25.05.2017, con cui gli è stato richiesto il rimborso di € 3.255,85 per somme indebitamente percepite nell'anno 2012, a seguito della presunta omessa comunicazione dei redditi relativi al 2011. La questione sottesa all'esame del Tribunale, dunque, concerne la questione relativa alla mancata comunicazione dei dati reddituali da parte del ricorrente, unico motivo in ragione CP_ del quale l' ha proceduto alla comunicazione dell'esistenza dell'indebito per cui è causa, CP_ non avendo l' nulla mai eccepito né nella memoria né nel corso del giudizio circa un eventuale superamento dei limiti di reddito. Quanto alla rilevanza della mancata comunicazione dei redditi da parte del ricorrente, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. CP_1
42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le CP_1 predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via CP_1
2 telematica 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale ...”. Vero è che ai sensi dell'art. 35, comma 10 bis, del D.L. 207/2008 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. c) del D.L. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122:
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto per l'anno in corso”. Ma dal dato normativo è evidente che la revoca del trattamento presuppone che all'interessato sia stata comunicata l'intervenuta sospensione atteso che da questa decorrono i 60 giorni per la trasmissione del modello RED ed evitare così la revoca. Ciò in quanto è CP_ proprio dalla decorrenza di quel termine che deriva il potere dell' di revocare il CP_ trattamento. Ebbene, l' non ha dimostrato in questo giudizio di aver provveduto a inviare al ricorrente richiesta di invio, entro 60 gg, della RED, contenente l'avviso della sospensione e della successiva revoca definitiva della prestazione in caso di mancato rispetto della diffida a depositare la situazione reddituale. In assenza della prova della notifica non può partire il meccanismo della diffida e della sospensione, non essendo messo in grado il ricorrente di adempiere all'obbligo di trasmissione. Inoltre, nel caso di specie risulta documentato che il ricorrente nella successiva domanda di ricostituzione reddituale del 19/06/2017 ha CP_ comunicato all' di non aver percepito, per l'anno 2011, altri redditi rilevanti ai fini della prestazione richiesta, oltre alla pensione invalidità civile (ben conoscibile dall'Ente), per la cui erogazione, peraltro, non si tiene conto del reddito dell'eventuale coniuge ma solo del reddito personale. Anche nel ricorso amministrativo del 06.10.2017 il ricorrente ha specificato di non aver percepito altri redditi per l'anno 2011. CP_ Quanto detto determina l'irripetibilità delle somme richieste dall' e, per l'effetto, l' non è tenuto alla ripetizione delle stesse. CP_1 CP_ Alla luce di quanto poc'anzi espresso, il ricorso deve essere accolto e l' condannato alla restituzione di eventuali somme trattenute oltre accessori come per legge.
3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della causa e dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore dell'avv. Francesca Caracciolo dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ACCERTA E DICHIARA non dovuti gli CP_ indebiti contestati con provvedimento dell' del 25.05.2017 e per l'effetto NA l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione CP_1 in favore di parte ricorrente di quanto di quanto già eventualmente trattenuto, oltre accessori come per legge;
2. NA l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 886,00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva e Cpa se dovute come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Francesca Caracciolo;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 12.11.2025.
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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