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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1012 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
il 24/03/1944, rappresentata e difesa dall'avvocato CAMPANA PIERA
e
IN IT, C.F. , nato a [...] C.F._2
Grappa (VI) il 08/11/1939, rappresentato e difeso dall'avvocato SAVIO
FRANCESCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: chiedono pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio riportando di seguito le condizioni definitive: i coniugi dichiarano di non
1 avere null'altro reciprocamente a pretendere e dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando espressamente a qualsiasi contributo nel proprio mantenimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in Bassano del
Grappa (VI) in data 01/09/1986.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 23/05/2024 celebratasi con modalità cartolare, veniva omologata con sentenza non definitiva n.
179/2024 pubblicata in data 05/06/2024 e passata in giudicato in data 06/01/2025.
All'esito dell'udienza del 28/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 179/2024 del 05/06/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni
2 possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Controparte_1
IN IT in Bassano del Grappa (VI) il 01/09/1986 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del Grappa (VI) al n. 19, parte I, anno 1986;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1012 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
il 24/03/1944, rappresentata e difesa dall'avvocato CAMPANA PIERA
e
IN IT, C.F. , nato a [...] C.F._2
Grappa (VI) il 08/11/1939, rappresentato e difeso dall'avvocato SAVIO
FRANCESCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: chiedono pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio riportando di seguito le condizioni definitive: i coniugi dichiarano di non
1 avere null'altro reciprocamente a pretendere e dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando espressamente a qualsiasi contributo nel proprio mantenimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in Bassano del
Grappa (VI) in data 01/09/1986.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 23/05/2024 celebratasi con modalità cartolare, veniva omologata con sentenza non definitiva n.
179/2024 pubblicata in data 05/06/2024 e passata in giudicato in data 06/01/2025.
All'esito dell'udienza del 28/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 179/2024 del 05/06/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni
2 possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Controparte_1
IN IT in Bassano del Grappa (VI) il 01/09/1986 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del Grappa (VI) al n. 19, parte I, anno 1986;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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