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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 10/09/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Cristanelli Vittorio e domiciliato presso il suo studio in Trento via Serafini n.9, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' Controparte_1
avv. de Lutti Giovanni e domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda via
Madruzzo n.12, giusta delega allegata al ricorso;
per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il16.10.2007 in Rovereto;
preso atto che all'udienza del 10.07.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e la casa coniugale sita in via Lutteri 2 a Mori, di proprietà comune alle parti, rimane
ER assegnata a che ivi coabita con le figlie minori (di anni 8) e Controparte_1
ER (di anni 6) fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
2) l'arredamento completo della casa resta in uso e compendio della stessa;
ER ER 3) le bambine ed di anni 8 e 6 rispettivamente, per elaborare gradualmente la separazione dei genitori, non dovranno frequentare, almeno per tutto il 2025, la nuova compagna del loro papà;
4) le bambine sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre e collocazione presso il padre così regolata:
- fino al termine del corrente anno scolastico, permanenza presso il padre (già
trasferito in altro appartamento in Rovereto) solo di giorno, senza pernottamento, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del sabato o della domenica, da concordarsi di volta in volta tra i genitori, ogni 15 giorni;
pag. 2 di 4 - dalla fine dell'anno scolastico 2024-2025 in poi, permanenza presso il padre dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, a fine settimana alternati;
con precisazione che per specifiche esigenze dei genitori, la permanenza presso l'uno o l'altra potrà essere variata, di comune accordo;
5) ogni settimana, le bambine trascorreranno insieme al papà preso l'abitazione dei nonni paterni la serata del lunedì dalle 18:00 alle 20:00 ed assieme al papà
presso l'abitazione degli zii paterni la serata del mercoledì, stesso orario;
6) per il periodo delle vacanze estive, le figlie potranno trascorrere con il padre
15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tramite scambio di e-mail entro il 15 maggio di ogni anno;
7) per le festività di Pasqua e Natale, parimenti verranno concordati, con suddivisione paritetica tra i genitori, i giorni e periodi di permanenza presso il padre e la madre;
Vigilia di Natale sempre con la madre e il giorno di Natale
sempre con il papà; permanenza alternata presso i genitori nelle festività e nei ponti durante l'anno scolastico;
8) la provvista sul conto corrente presso la Cassa Rurale Alto Garda già
cointestato, è stata già suddivisa a metà tra i coniugi, mentre l'altro conto corrente cointestato presso la Cassa Rurale Alto Garda rimane sussistente per il solo fine del pagamento del muto contratto con la Cassa Rurale di Rovereto
per l'acquisto della casa coniugale;
9) si impegna a continuare a versare sul conto corrente Parte_1
cointestato Euro 200,00 al mese per contributo rata-mutuo.
[...]
continuerà a versare sul conto corrente di Euro Parte_1 Controparte_1
pag. 3 di 4 400,00 al mese con adeguamento ISTAT 100%, primo adeguamento decorrente da gennaio 2026 quale contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Assegno
unico ed assegno provinciale saranno percepiti dalla madre al 100%;
10) per le spese straordinarie relative alle figlie, da individuarsi secondo il protocollo vigente del Consiglio Nazionale Forense, sono poste a carico delle parti per il 60% ad onere di e per il 40% ad onere di Parte_1 [...]
le spese straordinarie relative ad un importo superiore a Euro 200,00 CP_1
dovranno essere previamente concordate fra le parti, con scambio di e-mail,
sms o equivalente;
11) l'autovettura Renault Clio è già stata volturata a che provvederà a CP_1
sostenere i costi di utenza e l'assicurazione;
12) le parti hanno provveduto a dividere i beni mobili di reciproco interesse personale;
13) provvede a contribuire alle spese legali sostenute Parte_1
dalla moglie per la presente procedura versando sul conto corrente della stessa
Euro 1.000,00 per tale causale, non appena sottoscritto il presente ricorso congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 10.9.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Cristanelli Vittorio e domiciliato presso il suo studio in Trento via Serafini n.9, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' Controparte_1
avv. de Lutti Giovanni e domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda via
Madruzzo n.12, giusta delega allegata al ricorso;
per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il16.10.2007 in Rovereto;
preso atto che all'udienza del 10.07.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e la casa coniugale sita in via Lutteri 2 a Mori, di proprietà comune alle parti, rimane
ER assegnata a che ivi coabita con le figlie minori (di anni 8) e Controparte_1
ER (di anni 6) fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
2) l'arredamento completo della casa resta in uso e compendio della stessa;
ER ER 3) le bambine ed di anni 8 e 6 rispettivamente, per elaborare gradualmente la separazione dei genitori, non dovranno frequentare, almeno per tutto il 2025, la nuova compagna del loro papà;
4) le bambine sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre e collocazione presso il padre così regolata:
- fino al termine del corrente anno scolastico, permanenza presso il padre (già
trasferito in altro appartamento in Rovereto) solo di giorno, senza pernottamento, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del sabato o della domenica, da concordarsi di volta in volta tra i genitori, ogni 15 giorni;
pag. 2 di 4 - dalla fine dell'anno scolastico 2024-2025 in poi, permanenza presso il padre dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, a fine settimana alternati;
con precisazione che per specifiche esigenze dei genitori, la permanenza presso l'uno o l'altra potrà essere variata, di comune accordo;
5) ogni settimana, le bambine trascorreranno insieme al papà preso l'abitazione dei nonni paterni la serata del lunedì dalle 18:00 alle 20:00 ed assieme al papà
presso l'abitazione degli zii paterni la serata del mercoledì, stesso orario;
6) per il periodo delle vacanze estive, le figlie potranno trascorrere con il padre
15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tramite scambio di e-mail entro il 15 maggio di ogni anno;
7) per le festività di Pasqua e Natale, parimenti verranno concordati, con suddivisione paritetica tra i genitori, i giorni e periodi di permanenza presso il padre e la madre;
Vigilia di Natale sempre con la madre e il giorno di Natale
sempre con il papà; permanenza alternata presso i genitori nelle festività e nei ponti durante l'anno scolastico;
8) la provvista sul conto corrente presso la Cassa Rurale Alto Garda già
cointestato, è stata già suddivisa a metà tra i coniugi, mentre l'altro conto corrente cointestato presso la Cassa Rurale Alto Garda rimane sussistente per il solo fine del pagamento del muto contratto con la Cassa Rurale di Rovereto
per l'acquisto della casa coniugale;
9) si impegna a continuare a versare sul conto corrente Parte_1
cointestato Euro 200,00 al mese per contributo rata-mutuo.
[...]
continuerà a versare sul conto corrente di Euro Parte_1 Controparte_1
pag. 3 di 4 400,00 al mese con adeguamento ISTAT 100%, primo adeguamento decorrente da gennaio 2026 quale contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Assegno
unico ed assegno provinciale saranno percepiti dalla madre al 100%;
10) per le spese straordinarie relative alle figlie, da individuarsi secondo il protocollo vigente del Consiglio Nazionale Forense, sono poste a carico delle parti per il 60% ad onere di e per il 40% ad onere di Parte_1 [...]
le spese straordinarie relative ad un importo superiore a Euro 200,00 CP_1
dovranno essere previamente concordate fra le parti, con scambio di e-mail,
sms o equivalente;
11) l'autovettura Renault Clio è già stata volturata a che provvederà a CP_1
sostenere i costi di utenza e l'assicurazione;
12) le parti hanno provveduto a dividere i beni mobili di reciproco interesse personale;
13) provvede a contribuire alle spese legali sostenute Parte_1
dalla moglie per la presente procedura versando sul conto corrente della stessa
Euro 1.000,00 per tale causale, non appena sottoscritto il presente ricorso congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 10.9.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4