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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2223/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8075/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Caserta - Viale Lamberti Fabbr A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249004566921000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 614/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 04.04.2025 e depositato il 29/04/2025, il ricorrente sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso come in atti, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820249004566921000, notificata a mani proprie del contribuente il 06.02.2025, per un importo di € 384,38 avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 02820140019158914000 per omesso pagamento bollo auto anno 2009, eccependone la prescrizione della pretesa creditoria e la nullità dell'ingiunzione per mancata notifica degli atti presupposti, chiedendo, previa sospensione della esecuzione, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate - CO (già Equitalia Servizi di CO s.p.a.),costituitasi nel presente giudizio, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e la manifesta infondatezza delle domande, anche cautelari, nonché la nullita' del ricorso per mancato rispetto del litisconsorzio necessario con la
Regione Campania non citata in giudizio. Deduceva la regolarità dell'intimazione di pagamento impugnata: tempestivamente emessa e congruamente motivata. Eccepiva la mancata tempestiva impugnazione della cartella prodromica all'intimazione di pagamento impugnata, ritualmente notificata al contribuente e la conseguente decadenza dal potere di eccepire tardivamente questioni di decadenza e prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte resistente ha offerto prova della notifica della cartella oggetto di impugnativa mediata dell'odierno ricorso, nonché di una serie di atti successivi alla cartella, interruttivi della prescrizione.
Appare qui sufficiente prendere in esame l'atto immediatamente precedente all'intimazione oggetto del presente ricorso ossia l'intimazione di pagamento 0282022 9001916960000 Orbene dalla documentazione depositata in atti dalla parte resistente emerge che tale intimazione contiene la cartella concernente il bollo auto 2009; ebbene detta intimazione risulta notificata a mezzo posta, in via diretta, dall'agenzia entrate riscossione con raccomandata con ricevuta di ritorno, risultata ricevuta all'indirizzo del contribuente, in quanto consegnata persona di famiglia che ne apponeva la sottoscrizione in data 6 giugno 2022. La mancata tempestiva impugnativa entro i 60 giorni successivi, necessaria per far valere eventuali vizi concernenti gli atti precedenti all'intimazione ritualmente notifica, nonché ogni vizio inerente il merito della debenza del credito, consistente nell'an e nel quantum debeatur, nonché nella decadenza o dell'intervenuta prescrizione, non è stato fatta valere tempestivamente nei 60 giorni tempestivi dalla predetta notifica;
né alcun tipo di prescrizione successiva può dirsi verificata dalla notifica dell'intimazione di pagamento richiamata e quella oggetto del presente ricorso.
La mancata impugnazione dell'atto consequenziale notificato, infatti, ne consolida gli effetti (Cfr. Cass.
6.4.2002 n. 4945, nello stesso senso, C.T.R. Firenze 9.2.2012 n. 10/30/12) in applicazione del principio generale secondo cui, nel rapporto tra le stesse parti, una questione deducibile e non dedotta, con lo strumento processuale ed entro il termine perentorio espressamente stabiliti, rimane successivamente preclusa.
Né la parte può chiedere la verifica “a ritroso” di qualsiasi atto sotteso alle stesse in quanto tale esame è precluso proprio dalla mancata impugnazione delle cartelle regolarmente notificate e degli atti successivi alle stesse. La recente ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte di cassazione ha ribadito e confermato questo principio da considerarsi ormai consolidato attesa l'omessa impugnazione da parte del contribuente dell'atto prodromico a quello opposto, quest'ultimo non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all' articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all' atto da cui è sorto il debito. Tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto successivo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione di quest'ultimo
(cfr. Cassazione, sentenze nn. 1 6641/2011 e 8704/2013). In ragione di quanto precede la domanda della ricorrente è da ritenersi infondata.
Per questi motivi
il ricorso va rigettato le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dal dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento a favore di parte resistente delle spese di giudizio che si liquidano in euro 240,00, oltre spese generali nell a misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8075/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Caserta - Viale Lamberti Fabbr A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249004566921000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 614/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 04.04.2025 e depositato il 29/04/2025, il ricorrente sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso come in atti, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820249004566921000, notificata a mani proprie del contribuente il 06.02.2025, per un importo di € 384,38 avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 02820140019158914000 per omesso pagamento bollo auto anno 2009, eccependone la prescrizione della pretesa creditoria e la nullità dell'ingiunzione per mancata notifica degli atti presupposti, chiedendo, previa sospensione della esecuzione, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate - CO (già Equitalia Servizi di CO s.p.a.),costituitasi nel presente giudizio, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e la manifesta infondatezza delle domande, anche cautelari, nonché la nullita' del ricorso per mancato rispetto del litisconsorzio necessario con la
Regione Campania non citata in giudizio. Deduceva la regolarità dell'intimazione di pagamento impugnata: tempestivamente emessa e congruamente motivata. Eccepiva la mancata tempestiva impugnazione della cartella prodromica all'intimazione di pagamento impugnata, ritualmente notificata al contribuente e la conseguente decadenza dal potere di eccepire tardivamente questioni di decadenza e prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte resistente ha offerto prova della notifica della cartella oggetto di impugnativa mediata dell'odierno ricorso, nonché di una serie di atti successivi alla cartella, interruttivi della prescrizione.
Appare qui sufficiente prendere in esame l'atto immediatamente precedente all'intimazione oggetto del presente ricorso ossia l'intimazione di pagamento 0282022 9001916960000 Orbene dalla documentazione depositata in atti dalla parte resistente emerge che tale intimazione contiene la cartella concernente il bollo auto 2009; ebbene detta intimazione risulta notificata a mezzo posta, in via diretta, dall'agenzia entrate riscossione con raccomandata con ricevuta di ritorno, risultata ricevuta all'indirizzo del contribuente, in quanto consegnata persona di famiglia che ne apponeva la sottoscrizione in data 6 giugno 2022. La mancata tempestiva impugnativa entro i 60 giorni successivi, necessaria per far valere eventuali vizi concernenti gli atti precedenti all'intimazione ritualmente notifica, nonché ogni vizio inerente il merito della debenza del credito, consistente nell'an e nel quantum debeatur, nonché nella decadenza o dell'intervenuta prescrizione, non è stato fatta valere tempestivamente nei 60 giorni tempestivi dalla predetta notifica;
né alcun tipo di prescrizione successiva può dirsi verificata dalla notifica dell'intimazione di pagamento richiamata e quella oggetto del presente ricorso.
La mancata impugnazione dell'atto consequenziale notificato, infatti, ne consolida gli effetti (Cfr. Cass.
6.4.2002 n. 4945, nello stesso senso, C.T.R. Firenze 9.2.2012 n. 10/30/12) in applicazione del principio generale secondo cui, nel rapporto tra le stesse parti, una questione deducibile e non dedotta, con lo strumento processuale ed entro il termine perentorio espressamente stabiliti, rimane successivamente preclusa.
Né la parte può chiedere la verifica “a ritroso” di qualsiasi atto sotteso alle stesse in quanto tale esame è precluso proprio dalla mancata impugnazione delle cartelle regolarmente notificate e degli atti successivi alle stesse. La recente ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte di cassazione ha ribadito e confermato questo principio da considerarsi ormai consolidato attesa l'omessa impugnazione da parte del contribuente dell'atto prodromico a quello opposto, quest'ultimo non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all' articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all' atto da cui è sorto il debito. Tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto successivo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione di quest'ultimo
(cfr. Cassazione, sentenze nn. 1 6641/2011 e 8704/2013). In ragione di quanto precede la domanda della ricorrente è da ritenersi infondata.
Per questi motivi
il ricorso va rigettato le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dal dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento a favore di parte resistente delle spese di giudizio che si liquidano in euro 240,00, oltre spese generali nell a misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti.