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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6407 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38423/24 di Ruolo Generale
TRA
nato a [...], il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spalletta
-ricorrente -
E con sede in Roma, via Giovanni Barracco n.2, c.f. e p. iva in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore
- resistente contumace - Oggetto: dichiarazione di inefficacia di sequestro conservativo su beni immobili e cancellazione trascrizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 20 settembre 2024 Parte_1
ha adito il Tribunale esponendo che con provvedimento depositato il 25 gennaio
[...]
2012, nel procedimento n.30496 del 2007, il Tribunale di Roma autorizzava, in corso di causa, la al sequestro conservativo degli immobili di sua proprietà sino alla Controparte_1 concorrenza di €20.000,00 (all.1).
Il 18 maggio 2012, con nota di trascrizione reg. gen. 23098, reg. particolare n.16066, la trascriveva il sequestro conservativo sulla quota indivisa pari al cinquanta per Controparte_1 cento del diritto di usufrutto del sig. sull'unità immobiliare sita in Parte_1
TREVIGNANO ROMANO (ROMA), distinta in catasto fabbricati alla sezione urbana al foglio 9, particella 1081, sub 1 e foglio 9, particella 1081, sub.2, natura A/7- abitazione in villini, consistenza 4 vani, via delle Fossette s.n.c. piano terra e primo (all.2);
Il giudizio di merito n.30496/2007 si concludeva con la sentenza n.22435/2012 pubblicata il 21 novembre 2012, rep. n.18408/2012, del 21 novembre 2012, con il quale il Tribunale rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo presentata dal sig. e lo condannava al Pt_1 pagamento delle spese di lite (all.3). pagina 1 di 4 Il 12 marzo 2013 tra le parti veniva sottoscritta una scrittura privata in forza della quale il sig. i obbligava a versare alla l'importo di 12.540,00, in tre rate di Pt_1 Controparte_1 importo pari ad €4.180,00 cadauna, scadenti la prima il 7 marzo 2013, la seconda il 31 marzo 2013, la terza il 30 aprile 2013 . Gli importi sopra indicati venivano regolarmente pagati, come risulta dagli assegni e dagli estratti conto allegati senza che la abbia intrapreso alcuna CP_1 procedura esecutiva né abbia dato seguito alle richieste alla richiesta inviatagli dal ricorrente di prestare il consenso alla cancellazione del sequestro conservativo. Ciò premesso il ricorrente rileva che a norma dell'art. 675 c.p.c. , il provvedimento che autorizzava il sequestro conservativo, depositato in cancelleria il 25 gennaio 2012 doveva essere eseguito mediante la sua trascrizione , a pena di inefficacia, entro il 24 febbraio 2012.
Considerato che
, invece, è stato trascritto il 18 maggio 2012 ne consegue che il sequestro conservativo de quo è divenuto inefficacie prima della trascrizione.
In forza dell'art.686 c.p.c. il sequestro conservativo si converte in pignoramento nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene una sentenza di condanna. Il creditore sequestrante ha ottenuto una sentenza di condanna il 21 novembre 2012. Ne consegue che il sequestro conservativo si è convertito in pignoramento immobiliare in data 21 novembre 2012. In forza dell'art.557 c.p.c., il creditore pignorante deve iscrivere al ruolo il procedimento esecutivo immobiliare entro e non oltre 15 giorni dalla data del pignoramento, pena l'inefficacia del pignoramento stesso. Infine in forza dell'art.497 c.p.c. il pignoramento diviene inefficacie qualora siano trascorsi 90 giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita. In forza dell'art.562 c.p.c. se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto dall'art.497 c.p.c., il Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'art.630 c.p.c. dispone che sia cancellata la trascrizione. In ogni caso l'avvenuta estinzione per intervenuto pagamento del credito vantato dalla da diritto al sig. di ottenere la cancellazione del sequestro de quo, Controparte_1 CP_1 stante l' urgenza di liberare il bene immobile in quanto unitamente all'altro titolare del diritto di usufrutto, ed alla titolare del diritto di nuda proprietà, il ricorrente intende vendere l'immobile su cui grava l'usufrutto . Ha concluso, quindi . il ricorrente chiedendo “ordinare al competente Conservatore dei registri immobiliari di Roma / Agenzia del Territorio / Ufficio Provinciale di Roma / Servizio di Pubblicità immobiliare / Circoscrizione Roma 2 l'immediata cancellazione della trascrizione del provvedimento del 20 gennaio 2012, depositato in cancelleria il 25 gennaio 2012, nel procedimento n.30496 del 2007, con il quale il Tribunale di Roma autorizzava, in corso di causa, la al sequestro conservativo degli immobili del sig. sino alla Controparte_1 Parte_1 concorrenza di €20.000,00, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Roma / Agenzia del Territorio / Ufficio Provinciale di Roma / Servizio di Pubblicità immobiliare / Circoscrizione Roma 2 il 18 maggio 2012, con nota di trascrizione reg. gen. 23098, reg. particolare n.16066, presentazione n.176 del 18/5/2012, dalla ulla quota Controparte_1
2. Ritualmente notificato il ricorso ai sensi dell'art. 145 c.p.c. non risultando l'indirizzo Pec della società resistente dai pubblici registri, la società è rimasta contumace .
pagina 2 di 4 3. La domanda riguarda la sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo sopra indicato e la conseguente illegittimità della sua trascrizione con richiesta di ordine alla competente Agenzia del Territorio di cancellazione della formalità ritenuta illegittima. Preliminarmente si osserva che la domanda risulta correttamente introdotta, occorrendo, per il caso di specie, un accertamento nei modi e nelle forme della giurisdizione contenziosa, in modo tale che lo stesso sia suscettibile di passaggio in giudicato. Va inoltre chiarito che nel caso di specie non può applicarsi il procedimento previsto dall'art. 669 novies c.p.c., riguardante la diversa ipotesi di perdita di efficacia del provvedimento cautelare nei casi in cui non sia tempestivamente iniziato il giudizio di merito, o lo stesso si sia estinto;
ovvero, per quanto riguarda più specificamente il sequestro, per la declaratoria di inefficacia dello stesso ai sensi dell'art. 675 c.p.c., nel caso in cui non sia stato eseguito nei termini di legge . Il codice civile non disciplina direttamente l'ipotesi di cancellazione della trascrizione di sequestro su di un bene, essendo prevista infatti solamente la fattispecie della cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c. Ciò chiarito, la domanda è fondata, ed il ricorso va accolto. Parte ricorrente ha documentato che il giudizio di merito n.30496/2007 si concludeva con la sentenza n.22435/2012 pubblicata il 21 novembre 2012, rep. n.18408/2012, del 21 novembre 2012, con il quale il Tribunale rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo presentata dal ricorrente e lo condannava al pagamento delle spese di lite. Con scrittura privata del 12 marzo 2013, sottoscritta dal legale rappresentante della CP_1
e non disconosciuta, il sig. i obbligava a versare alla l'importo
[...] Pt_1 Controparte_1 di 12.540,00, in tre rate di importo pari ad €4.180,00 cadauna, scadenti la prima il 7 marzo 2013, la seconda il 31 marzo 2013, la terza il 30 aprile 2013 e gli importi sopra indicati venivano regolarmente pagati, come risulta dagli assegni e dagli estratti conto allegati Al riguardo, come già sopra chiarito, deve applicarsi in via analogica la disciplina prevista dal codice civile per la cancellazione delle domande giudiziali, per cui ai sensi dell'art. 2668 c.c. la cancellazione della trascrizione delle domande deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti . Nella specie , la sentenza di merito non è stata impugnata e il diritto di credito sulla base di essa fondato non è stato azionato in via esecutiva e risulta estinto in virtù della transazione intercorsa tra le parti . 4. Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto che alla parte resistente è stato richiesto di cancellare spontaneamente la formalità, come previsto nell'accordo transattivo intervenuto , senza alcun esito e senza addurre alcuna apprezzabile ragione, con il che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza autorizzativa del sequestro conservativo del 20 gennaio 2012, depositato in cancelleria il 25 gennaio 2012, nel procedimento n.30496 del 2007, con il quale il Tribunale di Roma autorizzava, in corso di causa, la al Controparte_1 sequestro degli immobili del sig. ino alla concorrenza di €20.000,00 e per Parte_1
pagina 3 di 4 l'effetto ordina la cancellazione della trascrizione avvenuta presso il competente Conservatore dei registri immobiliari di Roma - Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Roma -Servizio di Pubblicità immobiliare - Circoscrizione Roma 2 il 18 maggio 2012, con nota di trascrizione reg. gen. 23098, reg. particolare n.16066, presentazione n.176 del 18/5/2012, dalla CP_1 sulla quota indivisa pari al cinquanta per cento del diritto di usufrutto del sig.
[...] [...] sull'unità immobiliare sita in TREVIGNANO ROMANO (ROMA), distinta in catasto Pt_1 fabbricati alla sezione urbana al foglio 9, particella 1081, sub 1 e foglio 9, particella 1081, sub.2, natura A/7- abitazione in villini, consistenza 4 vani, via delle Fossette s.n.c. piano terra e primo (all.2), con esonero del conservatore dei registri immobiliari di Roma da ogni responsabilità.
- condanna la società resistente contumace alla rifusione al ricorrente delle spese del procedimento liquidate in euro 2.500,00 oltre Iva , cap e rimborso forfettario spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario Avv. Paolo Spalletta
Così deciso in Roma, 29 aprile 2025
Il Giudice
Elena Fulgenzi
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