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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 05/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa con ricorso depositato in data 08/01/2025
da nata a [...] il Parte_1
26.09.1982, cittadina italiana, residente in [...] (C.F.
C.F._1
e
, nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_2
residente in [...] (C.F. ), C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Monica Scarsini (C.F.
– pec – ed C.F._3 Email_1
elettivamente domiciliati presso il di lei studio in Trieste, Via Dante Alighieri, n. 7.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione personale - I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto che sia pronunciata la separazione personale alle seguenti
condizioni:
1) I coniugi concordano di vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto.
2) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione e residenza presso la madre successivamente al rilascio della casa coniugale e in quella che la stessa condurrà in locazione;
3) la signora si impegna a rilasciare la casa coniugale sita Parte_1
a Trieste in via Giorgio Pitacco n 41 di proprietà del signor entro tre Parte_2
mesi dalla sentenza di separazione e comunque entro e non oltre il 31.03.2024;
4) Il padre, stante i suoi turni di lavoro settimanali potrà vedere e tenere con sé la minore ogni 15 giorni dal sabato dalle ore 12.00, sino alla domenica sera alle ore 18.00, con obbligo del padre di prelevarla e riaccompagnarla presso l'abitazione della madre.
Il padre compatibilmente alle sue esigenze di lavoro preleverà ogni giorno la bambina da scuola per accompagnarla a casa e se necessario la porterà al doposcuola nel periodo scolastico mentre durante l'estate la prenderà ogni giorno al centro estivo per accompagnarla a casa;
5) I coniugi convengono che la bambina trascorrerà durante le vacanze estive, due settimane anche con consecutive con il padre e altre due settimane anche non consecutive con la madre, con impegno dei genitori di comunicarsi il rispettivo periodo feriale entro il 31 maggio di ogni anno. Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre alla ripresa della scuola, metà delle feste pasquali alternando Pasqua e Pasquetta. Resta inteso che i genitori in accordo tra di loro potranno anche stabilire diverse modalità di frequentazione compatibilmente alle esigenze di salute e scolastiche della minore nonché lavorative e/o di salute dei genitori. 6) Il padre si obbliga a versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia minore
la somma mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente ex indici Istat oltre al Per_1
50% delle spese di carattere straordinario, come elencate nel Protocollo adottato dal
Tribunale di Trieste in data 18.05.2015, che le parti con la firma del presente ricorso danno atto di aver ricevuto in copia.
7) L'assegno unico universale verrà chiesto e percepito al 100% dalla madre.
8) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo per il suo mantenimento un importo di € 50,00 mensile da
[...]
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese annualmente rivalutabile ex indici Istat.
9) I coniugi dichiarano di acconsentire al rilascio dei documenti validi per l'espatrio
a favore della figlia minore e si impegnano a manifestare il proprio assenso presso gli appositi uffici.
FATTO
1.Con ricorso congiunto depositato in data 8/01/2025 i ricorrenti hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e sopra trascritte.
A tal fine hanno esposto e documentato:
a) Di aver contratto matrimonio civile a Santo MI (Repubblica Dominicana) il 23.07.2012, con atto registrato dall'ufficio anagrafico di Santo MI nel libro 7 degli atti di matrimonio, foglio n 62 atto n 662 anno 2012 e trascritto presso l'anagrafe del Comune di Trieste sub atto n.111, P.II, serie C, anno
2013, in regime di separazione dei beni;
b) che dall'unione è nata la figlia a Trieste, il 24.12.2015; Persona_2
c) che la signora non è titolare di diritti reali su beni immobili Parte_1
mentre il signor è proprietario della casa familiare gravata da mutuo di Pt_2 circa € 242,00 mensili;
d) che la convivenza tra i ricorrenti è divenuta intollerabile ed ha portato i coniugi alla determinazione di separarsi;
e) pertanto, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, avendo raggiunto un accordo su ogni aspetto che riguarda loro e i loro rapporti con la figlia minore.
2. I coniugi hanno dichiarato espressamente, nell'atto introduttivo, di non volersi riconciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
3. Nello stesso atto, i ricorrenti hanno, inoltre, proposto la domanda di scioglimento del matrimonio confermando le statuizioni assunte in sede di separazione.
4. Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla separazione in data 6/02/2025, provvedendo con separata ordinanza per la fissazione di nuova udienza onde accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio una volta verificatesi le condizioni di legge
DIRITTO
Il Collegio:
valutato che le condizioni concordate riguardo all'affidamento e al mantenimento della figlia non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e non contrastano Per_1
con gli interessi dei minori, consentendo alla minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun dei genitori;
ritenuto che l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti;
ritenuto che la domanda di scioglimento del matrimonio sarà invece procedibile decorso il termine di legge di mesi 6 come previsto dall'art. 473-bis 49 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: 1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e da intendersi qui trascritte;
3) Provvede con separata ordinanza alla fissazione di una nuova udienza ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
4) Ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 6/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa con ricorso depositato in data 08/01/2025
da nata a [...] il Parte_1
26.09.1982, cittadina italiana, residente in [...] (C.F.
C.F._1
e
, nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_2
residente in [...] (C.F. ), C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Monica Scarsini (C.F.
– pec – ed C.F._3 Email_1
elettivamente domiciliati presso il di lei studio in Trieste, Via Dante Alighieri, n. 7.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione personale - I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto che sia pronunciata la separazione personale alle seguenti
condizioni:
1) I coniugi concordano di vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto.
2) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione e residenza presso la madre successivamente al rilascio della casa coniugale e in quella che la stessa condurrà in locazione;
3) la signora si impegna a rilasciare la casa coniugale sita Parte_1
a Trieste in via Giorgio Pitacco n 41 di proprietà del signor entro tre Parte_2
mesi dalla sentenza di separazione e comunque entro e non oltre il 31.03.2024;
4) Il padre, stante i suoi turni di lavoro settimanali potrà vedere e tenere con sé la minore ogni 15 giorni dal sabato dalle ore 12.00, sino alla domenica sera alle ore 18.00, con obbligo del padre di prelevarla e riaccompagnarla presso l'abitazione della madre.
Il padre compatibilmente alle sue esigenze di lavoro preleverà ogni giorno la bambina da scuola per accompagnarla a casa e se necessario la porterà al doposcuola nel periodo scolastico mentre durante l'estate la prenderà ogni giorno al centro estivo per accompagnarla a casa;
5) I coniugi convengono che la bambina trascorrerà durante le vacanze estive, due settimane anche con consecutive con il padre e altre due settimane anche non consecutive con la madre, con impegno dei genitori di comunicarsi il rispettivo periodo feriale entro il 31 maggio di ogni anno. Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre alla ripresa della scuola, metà delle feste pasquali alternando Pasqua e Pasquetta. Resta inteso che i genitori in accordo tra di loro potranno anche stabilire diverse modalità di frequentazione compatibilmente alle esigenze di salute e scolastiche della minore nonché lavorative e/o di salute dei genitori. 6) Il padre si obbliga a versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia minore
la somma mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente ex indici Istat oltre al Per_1
50% delle spese di carattere straordinario, come elencate nel Protocollo adottato dal
Tribunale di Trieste in data 18.05.2015, che le parti con la firma del presente ricorso danno atto di aver ricevuto in copia.
7) L'assegno unico universale verrà chiesto e percepito al 100% dalla madre.
8) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo per il suo mantenimento un importo di € 50,00 mensile da
[...]
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese annualmente rivalutabile ex indici Istat.
9) I coniugi dichiarano di acconsentire al rilascio dei documenti validi per l'espatrio
a favore della figlia minore e si impegnano a manifestare il proprio assenso presso gli appositi uffici.
FATTO
1.Con ricorso congiunto depositato in data 8/01/2025 i ricorrenti hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e sopra trascritte.
A tal fine hanno esposto e documentato:
a) Di aver contratto matrimonio civile a Santo MI (Repubblica Dominicana) il 23.07.2012, con atto registrato dall'ufficio anagrafico di Santo MI nel libro 7 degli atti di matrimonio, foglio n 62 atto n 662 anno 2012 e trascritto presso l'anagrafe del Comune di Trieste sub atto n.111, P.II, serie C, anno
2013, in regime di separazione dei beni;
b) che dall'unione è nata la figlia a Trieste, il 24.12.2015; Persona_2
c) che la signora non è titolare di diritti reali su beni immobili Parte_1
mentre il signor è proprietario della casa familiare gravata da mutuo di Pt_2 circa € 242,00 mensili;
d) che la convivenza tra i ricorrenti è divenuta intollerabile ed ha portato i coniugi alla determinazione di separarsi;
e) pertanto, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, avendo raggiunto un accordo su ogni aspetto che riguarda loro e i loro rapporti con la figlia minore.
2. I coniugi hanno dichiarato espressamente, nell'atto introduttivo, di non volersi riconciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
3. Nello stesso atto, i ricorrenti hanno, inoltre, proposto la domanda di scioglimento del matrimonio confermando le statuizioni assunte in sede di separazione.
4. Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla separazione in data 6/02/2025, provvedendo con separata ordinanza per la fissazione di nuova udienza onde accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio una volta verificatesi le condizioni di legge
DIRITTO
Il Collegio:
valutato che le condizioni concordate riguardo all'affidamento e al mantenimento della figlia non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e non contrastano Per_1
con gli interessi dei minori, consentendo alla minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun dei genitori;
ritenuto che l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti;
ritenuto che la domanda di scioglimento del matrimonio sarà invece procedibile decorso il termine di legge di mesi 6 come previsto dall'art. 473-bis 49 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: 1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e da intendersi qui trascritte;
3) Provvede con separata ordinanza alla fissazione di una nuova udienza ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
4) Ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 6/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli