Ordinanza cautelare 13 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/02/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00935/2025REG.PROV.COLL.
N. 02783/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2783 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Villa Cozza n. 12;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Mantova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Seconda) n. 696/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha impugnato in primo grado il provvedimento con cui la Prefettura di Mantova ha rigettato l’istanza di emersione, presentata, ai sensi dell’art. 103, co. 1 D.L. 34/2020 dal signor -OMISSIS-, motivata con le incongruenze reddituali della posizione del datore di lavoro, alla luce del volume d’affari dichiarato ai fini IVA e per il numero di stranieri dal medesimo regolarizzati.
2. Il Tar adito, con la sentenza impugnata, ha rigettato il gravame, dichiarandolo “ irricevibile, non rinvenendosi motivi sufficienti per accordare, come richiesto, la rimessione in termini ”, in quanto “ il ricorrente è in Italia da oltre tre anni giacché, diversamente, non avrebbe potuto fruire della procedura di emersione, sicché non pare credibile che egli non abbia compreso, sia pure non integralmente, la portata lesiva del provvedimento impugnato…l’interessato aveva già ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ex art. 10 bis l. n. 241/1990…l’atto di rigetto è stato notificato circa un anno prima di talché si palesa inattendibile la circostanza che lo straniero non si sia adoperato, in tale lasso di tempo, al fine di colmare le lacune di comprensione legate all’insufficiente grado di conoscenza della lingua italiana…il preavviso di rigetto è stato notificato anche al datore di lavoro, cittadino italiano e contitolare dell’interesse alla regolarizzazione, in grado di comprendere il contenuto dell’atto ”.
3. Con l’appello qui in scrutinio, il ricorrente censura articolatamente la sentenza di primo grado:
- eccependo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998, rilevando “ il mancato decorso del termine per impugnare, stante la mancata traduzione dell’atto reiettivo in lingua conoscibile al lavoratore ricorrente. La mancata traduzione si riflette sui termini di impugnazione salvaguardando il diritto di difesa del destinatario, reintegrandolo nelle sue facoltà impugnatorie laddove, in presenza della mancata traduzione, non abbia tempestivamente proposto il ricorso giurisdizionale. A parere della difesa, Il Tar ha erroneamente rigettato la censura relativa alla mancata traduzione dell’atto. L’art. 41 comma 2 c.p.a. precisa che il termine di decadenza per la proposizione del ricorso decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento impugnato. L’art. 2 co. 6 del D.Lgs. 286/98 e l’art. 3 co. 3 del D.P.R. 394/99 richiedono la comprensione della lingua italiana, interpretata come piena conoscenza concreta ed effettiva del provvedimento. L’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che “ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario”… la motivazione data dal Tar nel rigettare la richiesta di rimessione in termini non pare adeguata in quanto generica e priva di approfondimento ”;
- invocando “ la violazione falsa applicazione dell’art. 103 co. 10 lett. c) e d) del D.L. 34/2020... Il provvedimento impugnato è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione. La Prefettura si limita a comunicare che i dati reddituali del datore di lavoro non sarebbero idonei, come rilevato dai riscontri relativi al modello persone fisiche e dai dati relativi al volume affari ed acquisti indicati nel modello IVA per l’anno di imposta 2019, senza tuttavia indicare quale sia la soglia reddituale richiesta dalla ITL per la regolarizzazione del sig. -OMISSIS-, ovvero quali indici di riferimento siano stati presi in considerazione dall’Ispettorato, che abbiano condotto ad un giudizio di non idoneità della capacità reddituale del datore di lavoro. Nel modulo della domanda di emersione il datore di lavoro, quale imprenditore -OMISSIS-, dichiarava di voler concludere un contratto con il sig. -OMISSIS- per lo svolgimento di un contratto a tempo determinato -OMISSIS-, indicando quale volume d’affari conseguito nell’anno 2019 l’importo di euro 206.839,00, mentre quale reddito risultante dalla denuncia dei redditi di impresa del 2019 la somma di euro 229.800,00 (doc. 6). Successivamente all’invio della domanda il sig. -OMISSIS- veniva assunto e lavorava con contratti a tempo determinato nel corso del 2020 (doc. 7), 2021(doc. 8) e 2022 (doc. 9). Il decreto reiettivo è carente di motivazione: non è in alcun modo possibile percepire quale sia stata la ragione del rigetto. La normativa individua una quota reddituale fissa in caso di assunzione di un solo lavoratore, mentre rimanda a criteri di valutazione plurimi in caso di richieste per più lavoratori. La Prefettura di Mantova non indica quali parametri sono stati presi in considerazione per la valutazione dei redditi del datore di lavoro…Nel caso di specie, dal provvedimento di rigetto non è in alcun modo possibile comprendere quale sia la ragione del diniego, a fronte di un volume d’affari riferito all’anno 2019 più che positivo e, di conseguenza, oggettivamente adeguato rispetto alla richiesta di regolarizzazione riferita al ricorrente ”.
4.1. La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio di Stato, con decreto n. -OMISSIS- ha ammesso il ricorrente al beneficio, avendo ritenuto, sulla base di una sommaria valutazione delle circostanze di fatto e di diritto riferite, allo stato degli atti, le prospettazioni difensive dell’istante non manifestamente infondate.
4.2. Il legale ha depositato una nota spese (dimidiata del 50% come da normativa vigente) di € 2.864,65 e una successiva nota con richiesta di passaggio in decisione della causa e liquidazione degli onorari.
5. In sede cautelare, con ordinanza -OMISSIS- è stata accolta l’istanza di sospensiva “ ritenuto che il profilo del fumus commissi delicti inerisce anzitutto una quaestio facti (relativa alla effettiva conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, ed alla conseguente valutazione della ricevibilità o meno della tardiva impugnazione del provvedimento non tradotto), e che nelle more della decisione di merito gli effetti potenzialmente irreversibili dell’esecuzione della sentenza gravata sono tali da configurare un profilo di pregiudizio grave ed irreparabile nella sfera dell’appellante, mentre per converso non risultano profili di pericolosità a carico dell’interessato tali da prefigurare esigenze antagoniste, per cui sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare ”.
6. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
7. All’udienza pubblica del 12 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
2.1. Preliminarmente va rilevato che dall’esame degli atti di causa emerge che la reale capacità reddituale del datore di lavoro è inferiore alla soglia prevista dalla normativa e non sufficiente alla regolarizzazione di cinque contratti di lavoro.
2.2. Su tale aspetto il più recente orientamento giurisprudenziale di questa Sezione ha stabilito che “ la titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall’articolo 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l’effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro ovvero si propone come tale ” (Consiglio di Stato, Sez. III, nn. 4383-9469/2024).
2.3. Ne deriva che il difetto di reddito adeguato in capo al datore di lavoro costituisce legittimo motivo del rigetto dell’istanza di emersione.
2.4. Per quanto attiene alla mancata traduzione del provvedimento, come da precedente della Sezione, il Collegio ritiene che “ (…) la censura relativa alla mancata traduzione del provvedimento impugnato, (…) secondo pacifica giurisprudenza, deve ritenersi infondata posto che tale violazione non comporta l’invalidità del provvedimento ma può condurre soltanto alla rimessione nei termini in favore del cittadino straniero che abbia tardivamente impugnato il provvedimento lesivo in ragione della mancata conoscenza della lingua italiana ” (Cons. St., sez. III, interviene, n. 8052/2022).
Il Collegio inoltre condivide il dictum della decisione della Sezione III, n. 9469/2024, laddove afferma riguardo alla mancata traduzione del provvedimento in lingua nota al ricorrente che “ L’apporto partecipativo del ricorrente non avrebbe determinato un diverso esito del procedimento amministrativo, posto che nemmeno nel presente giudizio il ricorrente è stato in grado di dimostrare il possesso di reddito adeguato da parte del datore di lavoro. L’asserita mancanza di traduzione del provvedimento in una lingua nota al ricorrente non ha impedito l’esercizio del diritto di difesa e tanto basta a far ritenere la allegata violazione irrilevante ”.
Al riguardo, appaiono assolutamente degne di considerazioni le valutazioni esperite dal Giudice di prime cure, quando afferma che “ l’atto di rigetto è stato notificato circa un anno prima di talché si palesa inattendibile la circostanza che lo straniero non si sia adoperato, in tale lasso di tempo, al fine di colmare le lacune di comprensione legate all’insufficiente grado di conoscenza della lingua italiana…il preavviso di rigetto è stato notificato anche al datore di lavoro, cittadino italiano e contitolare dell’interesse alla regolarizzazione, in grado di comprendere il contenuto dell’atto ”.
3. Per quanto detto, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello.
4. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
5. Il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso in favore dell’appellante, va confermato, sussistendo i presupposti di legge.
6.1. Il Collegio ritiene, altresì, di pronunziarsi sull’istanza del -OMISSIS-, avanzata dal difensore dell’appellante, di liquidazione degli onorari spettanti per l’attività svolta nel presente grado di giudizio, giudicandola meritevole di accoglimento nei limiti di seguito evidenziati.
6.2. A tale riguardo, occorre, invero, tener conto, da un lato, dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico delle spese di giustizia), che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti e tenuto conto dell’impegno professionale, e, dall’altro, dell’art. 130, dello stesso testo unico, che in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori.
6.3. Nella suddetta prospettiva, ritiene il Collegio che, in relazione alla natura della controversia e all’impegno professionale richiesto, in fase cautelare e nel merito, risulti congrua la determinazione della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese per il presente giudizio, in complessivi euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Conferma l’ammissione della parte appellante al gratuito patrocinio a spese dello Stato e liquida al suo difensore complessivamente la somma di euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di altre persone fisiche menzionate nella decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO