Articolo 74 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 72Articolo 75
Versione
16 settembre 1950
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Versione
3 aprile 1969
Art. 74.
Quando le condizioni generali per la concessione della pensione si verifichino posteriormente alla morte del militare o del civile, il diritto alla pensione viene riconosciuto a decorrere dal giorno in cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate.
La domanda non e' ammessa trascorsi i termini di cui al primo e terzo comma del successivo art. 108. ((15)) ----------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 marzo 1969, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 02/04/1969, n. 85) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 71, comma primo, lett. e, 77, comma primo, e 74 , comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 , sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in quanto nubili".
Entrata in vigore il 3 aprile 1969