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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2377 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
, nata a [...], il20/04/1974, elettivamente domiciliata in Carbonia, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. ZANDA MICHELA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
TORINO, 21 09016 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. LORENZONI GIUSEPPINA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) Pronuncia del divorzio;
2) Revoca dei contributi di mantenimento per la ricorrente e per la figlia maggiorenne Parte_1
; Per_1
3) Determinazione in euro 200,00 mensili del contributo di mantenimento a carico di CP_2
per il figlio da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT e
[...] Per_2
partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
4) Spese compensate.”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da: ”. Emai_1 Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato da in data 17/04/2024, all'udienza di comparizione del 30.10.2017 i procuratori Pt_1
delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo alle condizioni indicate in epigrafe.
Il giudice ha quindi pronunciato ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22 e 50 CPC provvedendo in conformità agli accordi raggiunti, inoltre non essendovi la necessità di ulteriore istruzione ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 17.04.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta. Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
. Controparte_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabil ite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a CARBONIA il 27/02/1993 tra
, nata a [...], il [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
CARBONIA (CI), il 29/09/1960, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 3, parte I, anno 1993 - Comune di CARBONIA).
Sull'accordo delle parti:
2. Revoca il contributo di mantenimento previsto a favore della ricorrente e per la figlia maggiorenne;
Persona_3
3. Determina in euro 200,00 mensili il contributo di mantenimento a carico di per il Controparte_2
figlio da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT e partecipazione Per_2
alle spese straordinarie nella misura del 50%;
3. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
20/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
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