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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/10/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 02.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n. 3346, vertente
tra
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Francesco Mei Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Frosinone, Via Adige 41,
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. Patrizia
[...]
Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo per malattia professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) Parte_1 CP_1
1 aveva lavorato dal 1974 come autista di mezzi pesanti, addetto anche al carico ed allo scarico, eseguendo tutte le mansioni a tale attività inerenti;
2) in particolare, svolgeva attività manuali che comportavano movimenti ripetuti e prolungati del polso, l'esecuzione di movimenti ciclici e ripetitivi nel manovrare i transpallet o la singola merce, senza adeguato supporto nelle attività di carico, scarico e spostamento della merce, l'esecuzione di impegno di forza di polsi e mani, la sottoposizione a continue vibrazioni e torsioni dei polsi dovuti alla movimentazione dei carichi;
3) aveva così contratto la malattia professionale della sindrome del tunnel carpale, per la quale aveva proposto domanda amministrativa all' ma inutilmente, chiedendo il riconoscimento CP_1 della predetta malattia professionale e la liquidazione del relativo indennizzo, commisurato ad una percentuale di danno biologico del 6%.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione CP_1 dell'indennizzo, nella misura predetta, da unificare al già riconosciuto 8% per altra malattia professionale (sindrome algo-disfunzionale del rachide lombare), con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U..
I testi escussi hanno confermato che l'attore ha lavorato per 40 anni come autista addetto al trasporto di liquidi alla guida di automezzi specifici, le cd. cisterne, eseguendo anche le operazioni di scarico mediante il collegamento manuale dei tubi filettati dalla cisterna al serbatoio, avvitandoli o svitandoli manualmente durante le operazioni di scarico che avvenivano con cadenza quotidiana.
Tale attività ha determinato l'insorgenza a carico del ricorrente della malattia professionale della sindrome del tunnel carpale bilaterale, come approfonditamente ha argomentato il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa. In particolare, il perito ha sottolineato che la sindrome del tunnel carpale in attività lavorativa quale quella svolta dal ricorrente, autista di mezzi pesanti, può essere una condizione dovuta a fattori biomeccanici come la presa ripetuta, il posizionamento
2 prolungato delle mani e le vibrazioni trasmesse dal volante. Infatti, la pressione e le vibrazioni trasmesse, insieme ai movimenti ripetuti di avambraccio e polso, causano alterazioni di conduzione nervosa nel nervo mediano. Il perito ha così ritenuto di quantificare complessivamente in misura pari al 6% il danno biologico conseguente alla malattia professionale accertata, tenuto conto della quantificazione operata nella voce 163 delle tabelle valutative di cui al D.M. 12.7.2000.
Il perito ha anche operato la valutazione sincretica del danno complessivo a carico dell'attore, tenendo conto anche di altra malattia professionale, la sindrome algo-difsunzionale del rachide lombare, già riconosciuta dall con una percentuale dell'8%, quantificandolo in misura CP_1 del 13%.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l' CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' soccombente, nella misura liquidata in CP_1 dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale della sindrome del tunnel carpale bilaterale, il ricorrente presenta un danno biologico in misura del 6%;
2) previa unificazione dei postumi indicati al capo 1) con quelli dell'8%, già riconosciuti dall' per la malattia professionale della sindrome algo-disfunzionale del rachide lombare, CP_1 per un danno complessivo pari al 13%, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo CP_1 di cui al D.Lgs. n.38/2000, detratto l'indennizzo già liquidato, tenendo conto della riscontrata entità complessiva del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) pone a carico dell' le spese del giudizio, liquidate in €.1.500,00, per compenso CP_1 professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
3 4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 06/10/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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