Ordinanza collegiale 6 giugno 2024
Ordinanza collegiale 18 luglio 2024
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2024
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 18/06/2025, n. 12012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12012 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 12012/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05363/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5363 del 2024, proposto da
GI TA, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 13552 del 05.04.2024 a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso;
- di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, notificato e depositato in data 14 maggio 2024, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania per le classi di concorso A029 e AM56, così motivato:
a) “ non è stato possibile il riconoscimento per lo strumento musicale - Violino, in quanto dalla prodotta dichiarazione di valore non risulta che lei sia abilitata a detto insegnamento”;
b) “non è stato possibile riconoscere l’ulteriore insegnamento richiesto riguardante la classe di concorso 29/A – Musica negli Istituti di istruzione secondaria di II grado, considerato che trattasi di classe di concorso ad esaurimento, non più prevista dagli ordinamenti vigenti a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 61/2017 inerente alla riforma degli Istituti professionali ”.
2. In data 17 maggio 2024 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto formale.
3. Con ordinanze istruttorie n. 11538 del 6 giugno 2024 e n. 14664 del 18 luglio 2024 il Collegio ha chiesto chiarimenti alle parti. La ricorrente ha ottemperato con nota e documenti depositati in data 14 giugno 2024 e l’Amministrazione resistente ha eseguito l’incombente istruttorio depositando relazione e documenti in data 20 agosto 2024.
4. Con ordinanza n. 4526 adottata all’esito della camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2024, il Collegio, valorizzando il periculum in mora addotto dalla parte ricorrente e riservato ogni ulteriore approfondimento nel merito, ha accolto parzialmente la domanda cautelare disponendo la sospensione del provvedimento impugnato solo con riferimento al diniego di riconoscimento per la classe di concorso AM56.
5. In vista dell’udienza di merito, il Ministero resistente ha depositato una seconda relazione unitamente a ulteriori documenti.
6. All’udienza pubblica del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ I. Sulla presunta disparità di trattamento rispetto a coloro che conseguono il titolo di abilitazione in Italia su una sola classe di concorso. Violazione in concreto dei principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Eccesso di potere anche in riferimento alla omessa valutazione dell’intero compendio di competenze professionali acquisite. Disparità di trattamento in riferimento ai precedenti decreti di riconoscimento dei titoli effettuati sulla base dei medesimi percorsi di studio. Violazione di legge anche in riferimento alle misure compensative. Vizio di motivazione. Obbligo di indire misure compensativ e”.
Il provvedimento di diniego sarebbe illegittimo in quanto erroneamente motivato sulla base della disparità di trattamento che si verrebbe a creare in caso di riconoscimento di più classi di concorso. La natura delle misure compensative dovrebbe permettere di superare le differenze tra i sistemi formativi.
- “ II. Violazione dell’art. 16 e 17 del D.lgs 206/2007. Violazione del soccorso istruttorio. Violazione del criterio di buona fede sancito dall’art. 4 del TUE ”.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche in quanto il Ministero avrebbe chiesto integrazioni documentali oltre il termine di trenta giorni normativamente stabilito e non si sarebbe adoperato per interloquire direttamente con la competente Autorità romena.
- “ III. Illegittimità del provvedimento impugnato in ragione della violazione, in concreto, dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Eccesso di potere – Irragionevolezza manifesta -Difetto di motivazione -Omessa valutazione della necessità, sotto il profilo della sola (mera) equivalenza, del percorso abilitante svolto in Romania nella valutazione di accoglibilità della domanda di riconoscimento in Italia - Eccesso di potere sotto il profilo della violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 206 del 2007 per non aver disposto, in presenza di ritenute divergenze fra i due percorsi, per rendere equivalenti gli stessi, l’adozione di misure compensative pur espressamente previste dall’art 22 del del d.lgs. n. 206 del 2007. Le precedenti decisioni del Tar Lazio su analoghi contenziosi attinenti provvedimenti di diniego emessi dal Ministero dell’Istruzione successivamente al pronunciamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2023.Violazione dell’EQF ”.
L’Amministrazione non avrebbe proceduto alla verifica in concreto, attraverso un’analisi comparata, della corrispondenza tra la formazione svolta all’estero e quella richiesta in Italia per l’accesso alla professione.
- “ IV. Sulla violazione dei principi di buona fede di cui all’art. 4 par. 3 Tue ”.
L’Amministrazione, a fronte del mancato rispetto dei termini per chiedere integrazioni documentali, avrebbe imposto all’istante termini stringenti per produrre quanto richiesto.
- “ IV. Disparità di trattamento rispetto ad altri docenti che hanno ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito in Romania sulle medesime classi di concorso richieste da parte ricorrente e che sono in possesso dei medesimi titoli di laurea conseguita in Italia e che hanno conseguito, in Romania, lo stesso ciclo di studi. Violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium. Violazione art. 3 Cost. Violazione art. 16 comma 5 D.Lgs 206/2007 su titoli analoghi ”.
Il Ministero avrebbe emesso distinti decreti di riconoscimento in favore di docenti che hanno conseguito il medesimo titolo di parte ricorrente.
8. L’Amministrazione, previamente rappresentando che con decreto n. 749/2024 i titoli posseduti dall’istante sono stati riconosciuti abilitanti ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di I grado, nella classe di concorso A030 (previo espletamento delle misure compensative), ha asserito, con riferimento al decreto n. 13552/2024 oggetto di giudizio, la piena legittimità del rigetto relativamente alla classe di concorso A029 e alla classe di concorso AM56.
Il Ministero ha rappresentato di avere agito in un’ottica di favor nei confronti dell’istante, riconoscendo i titoli formativi dalla stessa posseduti come idonei all’insegnamento su una classe di concorso (A030) più aderente alla formazione dalla stessa conseguita e comunque idonea ad offrirle maggiori possibilità di accesso all’insegnamento.
9. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso, i cui motivi di diritto possono essere congiuntamente delibati in quanto connessi, infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
10. Il Ministero resistente, nella (prima) relazione depositata in ottemperanza alla richiesta di chiarimenti formulata dal Collegio, ha chiarito quanto segue.
10.1 Il riconoscimento per la classe di concorso A029 non è stato possibile in quanto si tratta di una classe di concorso non più prevista dall’ordinamento giuridico vigente, a seguito dell’entrata in vigore del D. lgs n. 61/2017.
In ogni caso, il recente D.M. 22 dicembre 2023, n. 255 (di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, in attuazione dell’articolo 4, comma 2 bis , del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59) ha operato l’accorpamento per la scuola superiore di primo e secondo grado per alcune classi di concorso, tra cui la classe A030 (riconosciuta alla ricorrente) e, pertanto, il combinato disposto del D. lgs n. 61/2017 e del DM n. 255/2023 consente alla ricorrente di accedere all’insegnamento della musica presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado, senza necessità di uno specifico riconoscimento.
10.2 Alla luce di quanto sopra, con riferimento al mancato riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all’estero per la classe di concorso A029, il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi dall’orientamento negativo già espresso nell’ordinanza cautelare, peraltro non contestata in parte qua .
11. In ordine al mancato riconoscimento per la classe di concorso AM56, l’Amministrazione, nella seconda relazione depositata, ha asserito che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il provvedimento gravato è coerente con i principi enucleati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in quanto fondato sulla base di un’analitica comparazione tra il titolo formativo acquisito dalla ricorrente in Romania e la formazione richiesta per l’abilitazione all’insegnamento delle classi di concorso per cui la stessa ha domandato il riconoscimento.
Con l’istanza prot. n. 27354 del 5 novembre 2021, la ricorrente ha trasmesso all’Amministrazione una domanda di riconoscimento per le classi di concorso A030, A029 e AM56, a fronte di una formazione conseguita all’estero che, come certificato dalla competente autorità con l’Adeverinta prot. n. 77752 del 6 settembre 2021 (doc. 3), le conferisce il diritto di insegnare in Romania nell’ambito “ Musica ”. Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente non è risultato comprovato che la stessa sia abilitata all’insegnamento del violino in Romania.
A fronte della constatata genericità del percorso formativo svolto in Romania, l’Amministrazione ha richiesto un parere tecnico all’ispettore competente in materia (doc. 4) che, previa disamina del percorso universitario dell’istante, si è pronunciato riconoscendo i titoli formativi dalla stessa posseduti come idonei all’insegnamento per la sola classe di concorso A030, in quanto “ più attinente all’ambito di insegnamento per cui si riconosce il diritto ad insegnare in Romania ”.
11.1 La parte resistente niente ha controdedotto in merito al contenuto della seconda relazione ministeriale.
12. Alla luce di quanto sopra, l’Amministrazione risulta avere svolto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, un esame analitico del percorso formativo effettuato all’estero dall’istante in comparazione con quanto richiesto dalla disciplina nazionale.
Ai sensi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 21 e 22 del 2022) “ spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE ”.
Il provvedimento impugnato non risulta pertanto inficiato dai vizi prospettati nel ricorso introduttivo neppure con riferimento al mancato riconoscimento del titolo professionale conseguito all’estero relativamente alla classe di concorso AM56.
13. Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
14. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO