Articolo 147 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 146Articolo 148
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15 gennaio 1977
Art. 147.
Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1977, in 120 unita'.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977