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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 305/22 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. EP NO Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere Dott.
MA RI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Fnella causa civile n. 305/2022 R.G. promossa con atto di citazione in appello e posta in decisione all'udienza del giorno 8 ottobre 2025 senza
concessione dei termini
OGGETTO: d a
Fideiussione – Polizza MAIOR SPV S.R.L. e per essa Parte_1
[...] rappresentata da
[...] Parte_2
rappresentate e difese dall'avv. Domenico Massignagni del foro di
Pescara, procuratore domiciliatario per procura speciale in calce all'atto di appello
APPELLANTE
c o n t r o
CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Madonna del foro di Bergamo,
procuratore domiciliatario, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 424/2022 del
18.02.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con sentenza in data 18 febbraio 2022 il Tribunale di Bergamo ha accolto l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ha revocato il CP_1
decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opposta al pagamento delle spese.
Avverso detta sentenza Maior SPV srl, e per essa Parte_1
rappresentata da ha proposto appello
[...] Parte_2
chiedendo respingersi le domande proposte nei confronti della società
appellata con vittoria di spese.
Si è costituita regolarmente in giudizio contestando la CP_1
fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 13.07.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 maggio 2025, in cui le parti hanno chiesto un rinvio essendo in corso trattative e la Corte ha fissato nuova udienza per il giorno 8 ottobre 2025.
Con dichiarazione depositata il 2 luglio 2025 il difensore dell'appellante ha dichiarato di volere rinunciare agli atti del giudizio di appello.
All'udienza del giorno 8 ottobre 2025, con nota depositata telematicamente in data 2 ottobre 2025 il difensore dell'appellata ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate.
L'art. 306 del codice di procedura civile così testualmente dispone: “Il
processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è
accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla
prosecuzione.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da
loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e
notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso
accordo tra loro …”.
L'ipotesi si è compiutamente avverata nel caso di specie, ove entrambe le parti hanno depositato telematicamente note in cui l'appellante ha dichiarato di voler rinunziare agli atti del giudizio a spese compensate con l'accettazione dell'appellata.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate,
dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P . Q . M . La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti a spese compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
MA RI EP NO
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 305/22 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. EP NO Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere Dott.
MA RI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Fnella causa civile n. 305/2022 R.G. promossa con atto di citazione in appello e posta in decisione all'udienza del giorno 8 ottobre 2025 senza
concessione dei termini
OGGETTO: d a
Fideiussione – Polizza MAIOR SPV S.R.L. e per essa Parte_1
[...] rappresentata da
[...] Parte_2
rappresentate e difese dall'avv. Domenico Massignagni del foro di
Pescara, procuratore domiciliatario per procura speciale in calce all'atto di appello
APPELLANTE
c o n t r o
CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Madonna del foro di Bergamo,
procuratore domiciliatario, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 424/2022 del
18.02.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con sentenza in data 18 febbraio 2022 il Tribunale di Bergamo ha accolto l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ha revocato il CP_1
decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opposta al pagamento delle spese.
Avverso detta sentenza Maior SPV srl, e per essa Parte_1
rappresentata da ha proposto appello
[...] Parte_2
chiedendo respingersi le domande proposte nei confronti della società
appellata con vittoria di spese.
Si è costituita regolarmente in giudizio contestando la CP_1
fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 13.07.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 maggio 2025, in cui le parti hanno chiesto un rinvio essendo in corso trattative e la Corte ha fissato nuova udienza per il giorno 8 ottobre 2025.
Con dichiarazione depositata il 2 luglio 2025 il difensore dell'appellante ha dichiarato di volere rinunciare agli atti del giudizio di appello.
All'udienza del giorno 8 ottobre 2025, con nota depositata telematicamente in data 2 ottobre 2025 il difensore dell'appellata ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate.
L'art. 306 del codice di procedura civile così testualmente dispone: “Il
processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è
accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla
prosecuzione.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da
loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e
notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso
accordo tra loro …”.
L'ipotesi si è compiutamente avverata nel caso di specie, ove entrambe le parti hanno depositato telematicamente note in cui l'appellante ha dichiarato di voler rinunziare agli atti del giudizio a spese compensate con l'accettazione dell'appellata.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate,
dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P . Q . M . La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti a spese compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
MA RI EP NO