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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente:
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 465/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Amelia via delle Rimembranze n. 91, presso lo studio dell'avvocato Patrizia Fiorentini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente - E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1 Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in CP_1
Terni, Via Turati 18/20
-resistente-
OGGETTO: maggior grado- infortunio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 maggio 2024 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1 tribunale di Terni, l'
[...]
in persona Controparte_2 del direttore reggente p.t. e, premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di: accertare e dichiarare l'aggravamento della menomazione dell'integrità psico fisica riportata dalla ricorrente a seguito dell'infortunio del 10/10/2018 (già valutata dai sanitari con una CP_1 invalidità permanente dell'11%) con il riconoscimento di una percentuale di invalidità permanente pari al 18% o quella percentuale maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare l' in CP_1 persona del Legale Rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente le richieste prestazioni nei termini, modi e con tutti gli accessori di legge dal 22/06/2021, data della domanda di revisione o da quella diversa data ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. A fondamento del ricorso, ha dedotto che: in data 10.10.2018 subiva un infortunio durante l'espletamento del turno di lavoro come badante scivolando sul pavimento bagnato;
che, trasportata al P.S. del Presidio Ospedaliero di Narni le veniva diagnosticata “frattura trimalleolare alla caviglia destra” e, ricoverata nel reparto di ortopedia e traumatologia, il 12/10/2018 veniva sottoposta ad intervento per “….riduzione e sintesi con placca e viti malleolo peroneale e sintesi con vite cannulata malleolo mediale…”; che in data 08/02/2019 seguiva un ulteriore ricovero presso il Presidio Ospedaliero con diagnosi di “postumi frattura caviglia dx con intolleranza mezzi di sintesi” ed intervento chirurgico per “rimozione vite cannulata malleolo mediale e placca e viti malleolo mediale, esame colturale;- che dopo un lungo periodo di inabilità lavorativa assoluta, riprendeva il lavoro il 16/04/2019; che per la comparsa di osteomielite alla caviglia dx in esito alla frattura trattata chirurgicamente veniva ricoverata in day hospital presso la Clinica di Malattie infettive dell'Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni dal 25/10/2019 al 03/01/2020; Il 15/11/2019 l' comunicava alla ricorrente il riconoscimento di CP_1 una invalidità permanente pari all'11% (undici) e disposto la liquidazione in capitale dell'indennizzo; che sussistendo un aggravamento della menomazione fisica per l'aggravarsi della patologia alla gamba dx e per l'insorgere di una osteomielite per la quale veniva ricoverata presso la clinica di malattie infettive del locale nosocomio e sottoposta ad intervento di curretage, del 05/06/2020 cui seguivano trattamenti farmacologici antibiotici ed anche chirurgici di toilette di focoloaio settico;
che sussistendo un aggravamento della menomazione fisica, presentava in data 22.06.2021 domanda di revisione per aggravamento con la richiesta di una invalidità pari al 18%; con nota dell'08/05/2022 l' confermava la valutazione della CP_1 menomazione dell'integrità psico fisica nella misura dell'11%; avverso tale valutazione, il ricorrente proponeva opposizione cui non conseguiva l'espletamento di una collegiale medica in quanto l' CP_1 confermava il parere già espresso.
Si costituiva in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, sostenendo la
[...] correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al Dlgs. 38/2000, chiedendo il rigetto della domanda. Ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico-legale, al fine di accertare la sussistenza dell'aggravamento della menomazione dell'integrità psico fisica riportata dalla ricorrente a seguito dell'infortunio del 10/10/2018, ai sensi del D. Lgs. 38/00 e successive modifiche ed integrazioni;
quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
In linea di diritto è opportuno premettere che la rendita per inabilità permanente è quella prestazione che fa capo all ai sensi dell'art. 66 CP_1 DPR 1124/65 e che, secondo quanto dispone l'art. 74 stesso decreto, va corrisposta allorquando un infortunio o una malattia professionale abbiano determinato il venir meno, totale o parziale, dell'attitudine al lavoro in misura comunque superiore al 10%. Con l'entrata in vigore del D.Lgs.
38/2000 la costituzione della rendita per inabilità permanente parziale derivante da postumi di infortunio sul lavoro o malattia professionale viene liquidata con modalità e criteri diversi da quelli stabiliti in precedenza dal predetto art. 74 che, come corretto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 93 del 24.05.1977, richiedeva che l'attitudine al lavoro fosse diminuita nella misura minima dell'11%.
Secondo le nuove disposizioni normative, infatti, (Cfr. in particolare l'art. 13 del cit. D.Lgs.) gli infortuni sul lavoro comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni pari o superiori al 6% e inferiori al 16%; mentre per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16% è prevista una rendita - sostitutiva, come detto, di quella di cui al predetto art. 74
- ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale. Gli artt. 13 e 83 e
137 DPR n.1124-65 stabiliscono, infine, che la misura della rendita può essere riveduta, su domanda del titolare o per disposizione dell'Istituto assicuratore, nel caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro e in genere a seguito di modificazione delle condizioni fisiche del citato titolare, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio o malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita.
Quest'ultima può essere anche soppressa in caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita, nel qual caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita.
Nella fattispecie in esame l' , ravvisando la natura di infortunio CP_1 sul lavoro dell'evento occorso in data 10/10/2018, riconosceva postumi permanenti, in termini di danno biologico, nella misura del
11%. Parte ricorrente contestava la valutazione effettuata dall' CP_2 convenuto chiedendo il riconoscimento del grado di danno biologico permanente nella misura del 18% per aggravamento della menomazione dell'integrità psicofisica riportata a seguito del predetto infortunio.
Il CTU nominato, dottor quindi, chiamato ad accertare Persona_2 la sussistenza o meno dell'aggravamento ai sensi del D. Lgs. 38/00 della menomazione dell'integrità psico fisica riportata dalla ricorrente a seguito dell'infortunio del 10/10/2018, ha dapprima accertato la natura di infortunio sul lavoro dell'evento patito dalla ricorrente evidenziando che: “la metodologia medico legale utilizzata per l'inquadramento di un evento-infortunio sul lavoro indennizzabile ai sensi del T.U. n. 1124/1965 prevede il riscontro sistematico nell'evento esaminato di tre elementi medico giuridici essenziali: eziologico, circostanziale e consequenziale. L'elemento eziologico è rappresentato dal riscontro di una causa violenta tipizzata dai requisiti di esteriorità, di estraneità al normale andamento della prestazione lavorativa, di idoneità lesiva (tale da produrre lesioni corporee che interferiscano a tal punto con la prestazione lavorativa da determinarne il temporaneo abbandono) e di concentrazione cronologica (una causa esterna che agisca sull'organismo in un periodo di tempo ristretto, convenzionalmente circoscritto temporalmente alla durata di un turno di lavoro); l'elemento circostanziale che si sostanzia nella cosiddetta “occasione di lavoro”… che si concretizza quando è ravvisabile un preciso rapporto eziologico che si presenta ogni qual volta il lavoro genera il rischio esponendo il lavoratore ad un pericolo. L'elemento conseguenziale è infine identificabile nel rilievo, come conseguenza diretta dell'infortunio, di un quadro lesivo responsabile di una inabilità temporanea assoluta superiore ai tre giorni o della morte e di un complesso esitale comportante una invalidità permanente parziale o totale in termini di danno biologico”. Il CTU conclude, pertanto, affermando che nel caso di specie, “l'evento traumatico del 10.10.2018 è qualificabile come infortunio sul lavoro, nel contesto di una causa violenta riferibile ad una improvvisa perdita degli appoggi dei piedi con caduta a terra ed intensa sollecitazione distorsiva della caviglia sulla gamba destra con frattura dei tre malleoli”. Ciò evidenziato, il perito ha, però, riscontrato - in sede di visita peritale - delle limitazioni funzionali di maggiore entità rispetto a quelle accertate preventivamente dall' in via amministrativa, CP_1 dal momento che: “il quadro clinico veniva complicato dalla comparsa di una osteomielite peroneale da StafilococcusAureus
Meticillino Resistente, che imponeva ulteriori e protratti trattamenti farmacologici antibiotici ed anche chirurgici di toilette del focolaio settico. Il CTU conclude, pertanto, affermando che: “Allo stato attuale residuano importanti postumi permanenti anatomo-funzionali ed inestetico-cicatriziali riferibili alla lesione polifratturativa dei tre malleoli, al suo trattamento chirurgico ed alla complicanza osteomielitica da StafilococcusAureusMeticillino Resistente, compiutamente definiti in sede di esame obiettivo”. Alla luce di tali risultanze, il CTU ha operato una differente quantificazione del danno biologico permanente, configurandosi un aggravamento del danno biologico … quantificabile nella misura del 12%,con riferimento tabellare alle voci: n. 292 (Esiti di fratture biossee della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale)a cui corrisponde un danno biologico permanente apprezzabile sino a 8,0%, con la voce n. 293 (Anchilosi della caviglia in posizione favorevole)del D. Lgs.vo n. 38 del 23.02.2000“complessivamente ed equamente stimabile nella misura del 16% (sedici per cento) anche in considerazione di un correlato pregiudizio estetico, dalla data dell'istanza di revisione per aggravamento prodotta dalla lavoratrice (22.06.2021).” Trasmesso l'elaborato peritale alle parti in causa, il consulente di parte resistente esprimeva parere concorde mentre non pervenivano note di replica dal consulente di parte ricorrente. Orbene, il metodo logico seguito dall'ausiliario appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e b) del D.Lvo n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 16% oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 consulenza tecnica espletata, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, confronti dell' , nella causa iscritta al R.G. n. Parte_1 CP_1
485/2024, disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) accerta e dichiara che dall'infortunio occorso a , in Parte_1 data 10/10/2018 è derivato un danno biologico pari al 16% con decorrenza dal 22.06.2021, oltre accessori di legge dal dovuto fino al saldo;
b)Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1 un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art.13, del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dal 22.06.2021, oltre accessori di legge dal dovuto fino al saldo;
c) Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
d)pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
Terni 27 febbraio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente:
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 465/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Amelia via delle Rimembranze n. 91, presso lo studio dell'avvocato Patrizia Fiorentini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente - E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1 Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in CP_1
Terni, Via Turati 18/20
-resistente-
OGGETTO: maggior grado- infortunio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 maggio 2024 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1 tribunale di Terni, l'
[...]
in persona Controparte_2 del direttore reggente p.t. e, premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di: accertare e dichiarare l'aggravamento della menomazione dell'integrità psico fisica riportata dalla ricorrente a seguito dell'infortunio del 10/10/2018 (già valutata dai sanitari con una CP_1 invalidità permanente dell'11%) con il riconoscimento di una percentuale di invalidità permanente pari al 18% o quella percentuale maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare l' in CP_1 persona del Legale Rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente le richieste prestazioni nei termini, modi e con tutti gli accessori di legge dal 22/06/2021, data della domanda di revisione o da quella diversa data ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. A fondamento del ricorso, ha dedotto che: in data 10.10.2018 subiva un infortunio durante l'espletamento del turno di lavoro come badante scivolando sul pavimento bagnato;
che, trasportata al P.S. del Presidio Ospedaliero di Narni le veniva diagnosticata “frattura trimalleolare alla caviglia destra” e, ricoverata nel reparto di ortopedia e traumatologia, il 12/10/2018 veniva sottoposta ad intervento per “….riduzione e sintesi con placca e viti malleolo peroneale e sintesi con vite cannulata malleolo mediale…”; che in data 08/02/2019 seguiva un ulteriore ricovero presso il Presidio Ospedaliero con diagnosi di “postumi frattura caviglia dx con intolleranza mezzi di sintesi” ed intervento chirurgico per “rimozione vite cannulata malleolo mediale e placca e viti malleolo mediale, esame colturale;- che dopo un lungo periodo di inabilità lavorativa assoluta, riprendeva il lavoro il 16/04/2019; che per la comparsa di osteomielite alla caviglia dx in esito alla frattura trattata chirurgicamente veniva ricoverata in day hospital presso la Clinica di Malattie infettive dell'Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni dal 25/10/2019 al 03/01/2020; Il 15/11/2019 l' comunicava alla ricorrente il riconoscimento di CP_1 una invalidità permanente pari all'11% (undici) e disposto la liquidazione in capitale dell'indennizzo; che sussistendo un aggravamento della menomazione fisica per l'aggravarsi della patologia alla gamba dx e per l'insorgere di una osteomielite per la quale veniva ricoverata presso la clinica di malattie infettive del locale nosocomio e sottoposta ad intervento di curretage, del 05/06/2020 cui seguivano trattamenti farmacologici antibiotici ed anche chirurgici di toilette di focoloaio settico;
che sussistendo un aggravamento della menomazione fisica, presentava in data 22.06.2021 domanda di revisione per aggravamento con la richiesta di una invalidità pari al 18%; con nota dell'08/05/2022 l' confermava la valutazione della CP_1 menomazione dell'integrità psico fisica nella misura dell'11%; avverso tale valutazione, il ricorrente proponeva opposizione cui non conseguiva l'espletamento di una collegiale medica in quanto l' CP_1 confermava il parere già espresso.
Si costituiva in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, sostenendo la
[...] correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al Dlgs. 38/2000, chiedendo il rigetto della domanda. Ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico-legale, al fine di accertare la sussistenza dell'aggravamento della menomazione dell'integrità psico fisica riportata dalla ricorrente a seguito dell'infortunio del 10/10/2018, ai sensi del D. Lgs. 38/00 e successive modifiche ed integrazioni;
quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
In linea di diritto è opportuno premettere che la rendita per inabilità permanente è quella prestazione che fa capo all ai sensi dell'art. 66 CP_1 DPR 1124/65 e che, secondo quanto dispone l'art. 74 stesso decreto, va corrisposta allorquando un infortunio o una malattia professionale abbiano determinato il venir meno, totale o parziale, dell'attitudine al lavoro in misura comunque superiore al 10%. Con l'entrata in vigore del D.Lgs.
38/2000 la costituzione della rendita per inabilità permanente parziale derivante da postumi di infortunio sul lavoro o malattia professionale viene liquidata con modalità e criteri diversi da quelli stabiliti in precedenza dal predetto art. 74 che, come corretto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 93 del 24.05.1977, richiedeva che l'attitudine al lavoro fosse diminuita nella misura minima dell'11%.
Secondo le nuove disposizioni normative, infatti, (Cfr. in particolare l'art. 13 del cit. D.Lgs.) gli infortuni sul lavoro comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni pari o superiori al 6% e inferiori al 16%; mentre per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16% è prevista una rendita - sostitutiva, come detto, di quella di cui al predetto art. 74
- ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale. Gli artt. 13 e 83 e
137 DPR n.1124-65 stabiliscono, infine, che la misura della rendita può essere riveduta, su domanda del titolare o per disposizione dell'Istituto assicuratore, nel caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro e in genere a seguito di modificazione delle condizioni fisiche del citato titolare, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio o malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita.
Quest'ultima può essere anche soppressa in caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita, nel qual caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita.
Nella fattispecie in esame l' , ravvisando la natura di infortunio CP_1 sul lavoro dell'evento occorso in data 10/10/2018, riconosceva postumi permanenti, in termini di danno biologico, nella misura del
11%. Parte ricorrente contestava la valutazione effettuata dall' CP_2 convenuto chiedendo il riconoscimento del grado di danno biologico permanente nella misura del 18% per aggravamento della menomazione dell'integrità psicofisica riportata a seguito del predetto infortunio.
Il CTU nominato, dottor quindi, chiamato ad accertare Persona_2 la sussistenza o meno dell'aggravamento ai sensi del D. Lgs. 38/00 della menomazione dell'integrità psico fisica riportata dalla ricorrente a seguito dell'infortunio del 10/10/2018, ha dapprima accertato la natura di infortunio sul lavoro dell'evento patito dalla ricorrente evidenziando che: “la metodologia medico legale utilizzata per l'inquadramento di un evento-infortunio sul lavoro indennizzabile ai sensi del T.U. n. 1124/1965 prevede il riscontro sistematico nell'evento esaminato di tre elementi medico giuridici essenziali: eziologico, circostanziale e consequenziale. L'elemento eziologico è rappresentato dal riscontro di una causa violenta tipizzata dai requisiti di esteriorità, di estraneità al normale andamento della prestazione lavorativa, di idoneità lesiva (tale da produrre lesioni corporee che interferiscano a tal punto con la prestazione lavorativa da determinarne il temporaneo abbandono) e di concentrazione cronologica (una causa esterna che agisca sull'organismo in un periodo di tempo ristretto, convenzionalmente circoscritto temporalmente alla durata di un turno di lavoro); l'elemento circostanziale che si sostanzia nella cosiddetta “occasione di lavoro”… che si concretizza quando è ravvisabile un preciso rapporto eziologico che si presenta ogni qual volta il lavoro genera il rischio esponendo il lavoratore ad un pericolo. L'elemento conseguenziale è infine identificabile nel rilievo, come conseguenza diretta dell'infortunio, di un quadro lesivo responsabile di una inabilità temporanea assoluta superiore ai tre giorni o della morte e di un complesso esitale comportante una invalidità permanente parziale o totale in termini di danno biologico”. Il CTU conclude, pertanto, affermando che nel caso di specie, “l'evento traumatico del 10.10.2018 è qualificabile come infortunio sul lavoro, nel contesto di una causa violenta riferibile ad una improvvisa perdita degli appoggi dei piedi con caduta a terra ed intensa sollecitazione distorsiva della caviglia sulla gamba destra con frattura dei tre malleoli”. Ciò evidenziato, il perito ha, però, riscontrato - in sede di visita peritale - delle limitazioni funzionali di maggiore entità rispetto a quelle accertate preventivamente dall' in via amministrativa, CP_1 dal momento che: “il quadro clinico veniva complicato dalla comparsa di una osteomielite peroneale da StafilococcusAureus
Meticillino Resistente, che imponeva ulteriori e protratti trattamenti farmacologici antibiotici ed anche chirurgici di toilette del focolaio settico. Il CTU conclude, pertanto, affermando che: “Allo stato attuale residuano importanti postumi permanenti anatomo-funzionali ed inestetico-cicatriziali riferibili alla lesione polifratturativa dei tre malleoli, al suo trattamento chirurgico ed alla complicanza osteomielitica da StafilococcusAureusMeticillino Resistente, compiutamente definiti in sede di esame obiettivo”. Alla luce di tali risultanze, il CTU ha operato una differente quantificazione del danno biologico permanente, configurandosi un aggravamento del danno biologico … quantificabile nella misura del 12%,con riferimento tabellare alle voci: n. 292 (Esiti di fratture biossee della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale)a cui corrisponde un danno biologico permanente apprezzabile sino a 8,0%, con la voce n. 293 (Anchilosi della caviglia in posizione favorevole)del D. Lgs.vo n. 38 del 23.02.2000“complessivamente ed equamente stimabile nella misura del 16% (sedici per cento) anche in considerazione di un correlato pregiudizio estetico, dalla data dell'istanza di revisione per aggravamento prodotta dalla lavoratrice (22.06.2021).” Trasmesso l'elaborato peritale alle parti in causa, il consulente di parte resistente esprimeva parere concorde mentre non pervenivano note di replica dal consulente di parte ricorrente. Orbene, il metodo logico seguito dall'ausiliario appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e b) del D.Lvo n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 16% oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 consulenza tecnica espletata, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, confronti dell' , nella causa iscritta al R.G. n. Parte_1 CP_1
485/2024, disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) accerta e dichiara che dall'infortunio occorso a , in Parte_1 data 10/10/2018 è derivato un danno biologico pari al 16% con decorrenza dal 22.06.2021, oltre accessori di legge dal dovuto fino al saldo;
b)Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1 un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art.13, del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dal 22.06.2021, oltre accessori di legge dal dovuto fino al saldo;
c) Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
d)pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
Terni 27 febbraio 2025
Il giudice
Michela Francorsi