TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
I Sez. Volontaria Giurisdizione
N. R. G. 540/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
AN LI Presidente
IA AZ MO IU
RO VE IU rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.540 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 7 ottobre 2025, avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]in Campania (NA) alla C.F._1
Via EN EL n. 1, elettivamente domiciliata in Giugliano in
Campania al Vico S. Antonio Abate nn. 11/12 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antia Taglialatela e
SA PO giusta procura in atti
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
(CE) alla via Federico Fellini n. 1, C.F.: C.F._2 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Carbonara n. 20 presso lo studio dell'avv. Stefano D'Angelo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/2/2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 24/11/1990 a Napoli dal quale sono nati il 31/8/1999 e il 16/10/1995, e Persona_1 Persona_2
riferendo che tra loro è intervenuta sentenza di divorzio, hanno chiesto la modifica della sentenza di divorzio n.8581/2007 alle seguenti condizioni:
1.La casa coniugale sita in Giugliano in Campania (NA) alla Via
EN EL n. 1, in proprietà di entrambe le parti, resta assegnata alla sig.ra , che l'abiterà in uno al figlio Parte_1
maggiorenne ma non autosufficiente economicamente;
Per_1
2.Il padre, sig. , a titolo di concorso al Controparte_1
mantenimento del figlio verserà alla madre tramite Persona_1
bonifico alle coordinate IBAN IT 86H 3608 1051 3829 8048 5980 58
(Postepay Evolution) alla stessa intestate entro il giorno 5 di ciascun mese, anticipatamente, la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo a quello della pubblicazione della sentenza, nonché corrisponderà il 50% delle spese straordinarie mediche - specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sportive nonché ogni altra spesa straordinaria necessaria, ma previamente concordata, come prevista e regolamentata dal protocollo d'intesa stipulato tra i magistrati del Tribunale di Napoli Nord e l'Ordine degli
Avvocati, previa esibizione di idonea documentazione attestante la spesa sostenuta.
Con note scritte ex art.127 ter c.p.c. le parti sono comparse in modalità
“figurata” all'udienza del 23/4/2025 e hanno confermato la volontà di modificare le condizioni della sentenza di divorzio.
Medio tempore, i difensori hanno precisato di non aver indicato nel ricorso introduttivo la sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli
n. 2454/2008 all'esito del giudizio di appello recante RG. 4760/2007
e hanno depositato l'attestazione di passaggio in giudicato.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 7/10/2025.
Il PM ha apposto il visto nulla opponendo.
La domanda di modifica è fondata e va accolta nei termini delle mutate condizioni di cui al ricorso congiunto non essendo le stesse contrarie a norme imperative e potendo quindi essere recepite da questo
Tribunale.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) accoglie il ricorso congiunto e per l'effetto modifica la sentenza n.8581/2007 del Tribunale di Napoli emessa il 10/9/2007 alle condizioni come in motivazione, qui da intendersi ripetute e trascritte;
b) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 10/10/2025.
La IU relatrice La Presidente
RO VE AN LI