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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - in persona dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5535/2025 r.g.v.g., promosso da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Franco Velocci del Foro di C.F._2
Cassino ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti e con l'intervento del
Pubblico Ministero -intervenuto avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: chiedono l'accoglimento del ricorso congiunto depositato in data 17 aprile 2025 e segnatamente delle seguenti conclusioni ivi rassegnate:
“1. la minore nata a [...], il [...], viene affidata Persona_1
congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione presso la madre, nell'abitazione sita in Bologna, Via Giovanni Francesco Barbieri nr. 74, nella quale manterrà la residenza anagrafica;
2. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle esigenze di;
Per_1
1 3. ciascun genitore, nella contestualità dei tempi di permanenza di presso Per_1
di sé, potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, riferite al minore ex art. 337 ter c.c. I genitori dovranno, inoltre, reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia;
4. il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia , salvo diversi Parte_2 Per_1
accordi tra i genitori previamente e anticipatamente concordati con comunicazione a mezzo mail con un preavviso di almeno 24 ore, secondo i seguenti tempi e modalità:
- a settimane alterne, durante il fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola e/o dalle ore 13,00 (durante il periodo delle vacanze scolastiche) sino alla domenica alle ore
18,00 curandone il prelievo presso l'abitazione materna o all'uscita da scuola - durante il periodo scolastico - e l'accompagnamento presso l'abitazione materna;
- nella settimana in cui la figlia non trascorrerà il fine settimana con il padre, nella giornata di mercoledì (o altra giornata concordata tra le parti con il preavviso di 48 ore) all'uscita da scuola sino alle ore 18,00, mentre durante le vacanze scolastiche dalle ore
16,30 fino alle ore 20,30, in ogni caso curandone il prelievo presso l'abitazione materna o all'uscita da scuola - durante il periodo scolastico – e l'accompagnamento presso l'abitazione materna;
- 7 (sette) giorni, eventualmente anche non consecutivi, durante le vacanze Natalizie, alternativamente comprensivi - di anno in anno - del giorno di Natale o di Capodanno;
previo accordo, ciascun genitore avrà facoltà di far visita alla figlia nella settimana di spettanza dell'altro genitore;
- 3 (tre) giorni durante le vacanze Pasquali ad anni alterni comprensivi del giorno di
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, fatti salvi diversi accordi che potranno essere presi di volta in volta dai genitori con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data delle indicate festività;
- 3 (tre) settimane non consecutive (2+1, oppure 1+1+1) durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori preferibilmente entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che durante il periodo di vacanza della figlia con ciascun genitore, il padre e la
2 madre potranno sentire telefonicamente la figlia anche tutti i giorni nella fascia oraria dalle 9,00 del mattino alle 21,00 della sera e, previo accordo, incontrarla per una giornata durante la villeggiatura, ove lo consentano le distanze geografiche;
- nel periodo estivo non di esclusiva spettanza dell'uno o dell'altro genitore verrà rispettato il regime ordinario.
5. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, versando alla sig.ra una somma mensile Pt_1
pari a €. 400,00= (quattrocento/00) a titolo di mantenimento ordinario – comprendente le voci indicate nel Protocollo dell'agosto 2017 in materia di Procedimenti di Famiglia in uso presso il Tribunale di Bologna – in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese,
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente e noto al convenuto con decorrenza da aprile 2025. L'assegno mensile sarà rivalutato annualmente secondo gli indici di aumento del costo della vita rilevati dall'ISTAT su base nazionale;
- i genitori si rimborseranno reciprocamente nella misura del 50% le ulteriori spese c.d. straordinarie occorrenti per la figlia, come meglio precisate nel Protocollo in materia di Procedimenti di Famiglia in uso presso il Tribunale di Bologna, di seguito riportato:
“I] Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e
3 post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato
e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”;
6. i genitori si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e a ogni visto a ciò necessario per la figlia minore impegnandosi Per_1
a comunicarsi reciprocamente e in via anticipata gli spostamenti all'estero della minore dalla abituale residenza e/o dall'abitazione paterna;
7. spese di lite integralmente compensate”.
4 Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 17 aprile 2025, e Parte_1 Parte_2
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale, conclusasi ormai da tempo, dalla quale, in data 20 ottobre 2013, era nata Tanto premesso, i ricorrenti Per_1
chiedevano congiuntamente al Tribunale adito di recepire gli accordi sulle modalità di affido della figlia minore e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della stessa, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento era regolarmente messo al corrente il Pubblico Ministero che, con atto del 21 aprile 2025, interveniva esprimendo parere favorevole.
All'udienza del 19 giugno 2025, venivano sentiti i ricorrenti di persona, che confermavano quanto esposto in ricorso dal comune difensore, il quale, dunque, ne chiedeva l'accoglimento alle condizioni ivi contenute. Già intervenuto il Pubblico
Ministero, la causa era pertanto rimessa al Collegio per la decisione
Preso atto delle conclusioni congiunte formulate dai ricorrenti nei termini sopra riportati, il Tribunale rileva che le pattuizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di ordine imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia minore della coppia, alla quale è garantito un equilibrato apporto di entrambe le figure genitoriali.
Quanto alle spese processuali, deve ritenersi che l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in relazione alla loro regolamentazione esima il Collegio dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) omologa l'accordo raggiunto dai ricorrenti, dando atto che la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
5 “1. la minore nata a [...], il [...], viene affidata Persona_1
congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione presso la madre, nell'abitazione sita in Bologna, Via Giovanni Francesco Barbieri nr. 74, nella quale manterrà la residenza anagrafica;
2. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle esigenze di;
Per_1
3. ciascun genitore, nella contestualità dei tempi di permanenza di presso Per_1
di sé, potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, riferite al minore ex art. 337 ter c.c. I genitori dovranno, inoltre, reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia;
4. il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia , salvo diversi Parte_2 Per_1
accordi tra i genitori previamente e anticipatamente concordati con comunicazione a mezzo mail con un preavviso di almeno 24 ore, secondo i seguenti tempi e modalità:
- a settimane alterne, durante il fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola e/o dalle ore 13,00 (durante il periodo delle vacanze scolastiche) sino alla domenica alle ore
18,00 curandone il prelievo presso l'abitazione materna o all'uscita da scuola - durante il periodo scolastico - e l'accompagnamento presso l'abitazione materna;
- nella settimana in cui la figlia non trascorrerà il fine settimana con il padre, nella giornata di mercoledì (o altra giornata concordata tra le parti con il preavviso di 48 ore) all'uscita da scuola sino alle ore 18,00, mentre durante le vacanze scolastiche dalle ore
16,30 fino alle ore 20,30, in ogni caso curandone il prelievo presso l'abitazione materna o all'uscita da scuola - durante il periodo scolastico – e l'accompagnamento presso l'abitazione materna;
- 7 (sette) giorni, eventualmente anche non consecutivi, durante le vacanze Natalizie, alternativamente comprensivi - di anno in anno - del giorno di Natale o di Capodanno;
previo accordo, ciascun genitore avrà facoltà di far visita alla figlia nella settimana di spettanza dell'altro genitore;
6 - 3 (tre) giorni durante le vacanze Pasquali ad anni alterni comprensivi del giorno di
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, fatti salvi diversi accordi che potranno essere presi di volta in volta dai genitori con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data delle indicate festività;
- 3 (tre) settimane non consecutive (2+1, oppure 1+1+1) durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori preferibilmente entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che durante il periodo di vacanza della figlia con ciascun genitore, il padre e la madre potranno sentire telefonicamente la figlia anche tutti i giorni nella fascia oraria dalle 9,00 del mattino alle 21,00 della sera e, previo accordo, incontrarla per una giornata durante la villeggiatura, ove lo consentano le distanze geografiche;
- nel periodo estivo non di esclusiva spettanza dell'uno o dell'altro genitore verrà rispettato il regime ordinario.
5. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, versando alla sig.ra una somma mensile Pt_1
pari a €. 400,00= (quattrocento/00) a titolo di mantenimento ordinario – comprendente le voci indicate nel Protocollo dell'agosto 2017 in materia di Procedimenti di Famiglia in uso presso il Tribunale di Bologna – in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese,
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente e noto al convenuto con decorrenza da aprile 2025. L'assegno mensile sarà rivalutato annualmente secondo gli indici di aumento del costo della vita rilevati dall'ISTAT su base nazionale;
- i genitori si rimborseranno reciprocamente nella misura del 50% le ulteriori spese c.d. straordinarie occorrenti per la figlia, come meglio precisate nel Protocollo in materia di Procedimenti di Famiglia in uso presso il Tribunale di Bologna di seguito riportato:
“I] Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo
7 esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato
e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole
8 vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”;
6. i genitori si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e a ogni visto a ciò necessario per la figlia minore impegnandosi Per_1
a comunicarsi reciprocamente e in via anticipata gli spostamenti all'estero della minore dalla abituale residenza e/o dall'abitazione paterna;
7. spese di lite integralmente compensate”.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 29 luglio 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
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