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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/09/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2680/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
COLANGELO GENNARO e BOREATTI ELISA e domicilio eletto in Milano via
Montepulciano 13
-ricorrente-
contro
), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GUERRA GRAZIA e domicilio eletto in Monza via Morandi 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.10.2024, conveniva in giudizio Parte_1
e Controparte_2 [...]
Controparte_3
per sentire accogliere le seguenti domande:
[...]
- Accertare e dichiarare la nullità del Verbale di Conciliazione ex art. 410 e 411 c.p.c. e 2113
c.c. del 27.12.2017, sottoscritto dal Dott. dal Dott. e dal Pt_1 Controparte_4 CP_5
, in virtù delle sovraesposte ragioni in fatto e in diritto;
[...] Controparte_2 - Accertare e dichiarare la nullità del Verbale di Conciliazione ex art. 410 e 411 c.p.c. e 2113
c.c. del 09.10.2018, sottoscritto dal Dott. e dal Dott. per le Pt_1 Controparte_4 sovraesposte ragioni in fatto e in diritto.
In via principale
- Accertare e dichiarare la nullità del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il Dott.
e il Dott. a decorrere dal 10.01.2011 al 02.10.2018, perché privo Pt_1 Controparte_4 dei requisiti ex art. 2094 c.c. e per illiceità della causa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del distaccamento sindacale del Dott. presso il Sindacato Pt_1 CP_5 [...]
ex art. 31 della Legge n. 300/1970, a decorrere dal 01.08.2011 al CP_2
31.12.2017, perché derivante da contratto di lavoro subordinato nullo e per violazione di norme imperative di legge;
- Accertare e dichiarare che tra il Dott. e il è intercorso un rapporto Pt_1 CP_5 di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 2094 c.c. a far data dal 10.01.2011 al
31.12.2017;
- Accertare e dichiarare il diritto del Dott. al versamento della contribuzione maturata Pt_1 in costanza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intercorso con il
Sindacato , a far data dal 10.01.2011 al 31.12.2017, calcolata Controparte_6 sulla base dell'imponibile contributivo e, nello specifico, per la somma pari ad euro
16.189,30;
- Accertato e dichiarato il decorso del termine massimo di prescrizione dei contributi maturati dal Dott. in costanza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Pt_1 intercorso con la , a far data dal 10.01.2011 al 31.12.2017, Controparte_6 accertare e dichiarare il diritto del Dott. a vedersi costituita in proprio favore, presso Pt_1
l , la rendita vitalizia ex art. 13 della Legge n. Controparte_7
1338/1962, con oneri di costituzione a carico del Datore di Lavoro inadempiente e, per l'effetto,
- Condannare il , in qualità di Datore di Lavoro del CP_5 Controparte_6
Dott. a far data dal 10.01.2011 al 31.12.2017 e, pertanto, obbligato nei Suoi confronti Pt_1 al versamento dei contributi maturati in costanza di rapporto di lavoro anche per la quota a
Suo carico, al versamento, presso l , della Controparte_7 somma pari ad euro 16.189,30, a titolo di pagamento della riserva matematica ai fini della costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della Legge n. 1338/1962, a seguito dell'intervenuta prescrizione dei contributi il cui versamento è stato omesso, ovvero alla somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e di giustizia, oltre interessi maturati dalla scadenza sino al saldo, rivalutazione monetaria e conseguenti oneri.
In via subordinata
- Accertare e dichiarare la nullità del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il Dott.
e il Dott. al 10.01.2011 al 02.10.2018, perché privo dei requisiti ex Pt_1 Controparte_4 art. 2094 c.c. e per illiceità della causa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del distaccamento sindacale del Dott. presso il Pt_1 CP_5 CP_5 Controparte_2 ex art. 31 della Legge n. 300/1970, a decorrere dal 01.08.2011 al 31.12.2017, perché derivante da contratto di lavoro subordinato nullo e per violazione di norme imperative di legge;
- Accertare e dichiarare che tra il Dott. e il è intercorso un rapporto Pt_1 CP_5 di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 2094 c.c. a far data dal 10.01.2011 al
31.12.2017;
- Accertare e dichiarare il diritto del Dott. al versamento della contribuzione maturata Pt_1 in costanza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intercorso con il
Sindacato UILM Milano Monza Brianza, a far data dal 10.01.2011 al 31.12.2017, calcolata sulla base dell'imponibile contributivo e, nello specifico, per la somma pari ad euro
16.189,30
Accertato e dichiarato il decorso del termine massimo di prescrizione dei contributi maturati dal Dott. in costanza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Pt_1 intercorso con la a far data dal 10.01.2011 al 31.12.2017, accertare e dichiarare il CP_5 diritto del Dott. a vedersi riconosciuto equo risarcimento del danno derivante dalla Pt_1 violazione degli obblighi contributivi da parte del e, CP_5 Controparte_2 per l'effetto, previo accertamento dell' omesso versamento dei contributi maturati in costanza di rapporto di lavoro, a decorrere dal 10.01.2011 al 31.12.2017, pronunziare
Sentenza di condanna generica ex art. 2116, comma II c.c., nei confronti del Sindacato
UILM Milano Monza Brianza, al risarcimento del danno cagionato al Dott. con Pt_1 condanna al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva nel limite dell'ammontare della contribuzione omessa, in relazione alla quale sia fornita piena prova del quantum dovuto, ovverosia della somma pari ad euro 16.189,30 ovvero della somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e di giustizia del cui ammontare sia stata raggiunta la piena prova, oltre interessi maturati dalla scadenza sino al saldo e rivalutazione monetaria. , si costituiva Controparte_2 con comparsa, formulando le seguenti conclusioni:
In via preliminare e di rito:
Dichiarare improcedibili e/o inammissibili le domande avversarie per tutte le ragioni esposte in ricorso;
la convenuta chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, in particolare: CP_5 dichiarare il difetto di interesse ad agire del ricorrente, l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati, la nullità/inammissibilità della domanda per intervenuta conciliazione transattiva in sede protetta, nonché il difetto di legittimazione passiva della e la genericità delle CP_5 pretese.
In via principale e nel merito:
solo nell'ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare che non è mai intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato tra e la nel periodo dedotto, con conseguente Parte_1 Controparte_6 insussistenza di qualsiasi obbligo contributivo o risarcitorio a carico di verso il CP_5 ricorrente e, per l'effetto, rigettare il ricorso ex art. 414 c.p.c. presentato dal sig. Pt_1 assolvendo la da tutte le domande ex adverso formulate Controparte_6
In subordine:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere una o più domande avversarie e dovesse ritenere la tenuta a risarcire il sig. Controparte_6 Pt_1 il danno richiesto, Vorrà escludere dalla somma dovuta il periodo 01.08.20216-31.12.2017 per il quale la resistente ha già provveduto a versare all' la somma contestata nel CP_1 verbale unico di accertamento.
si costituiva con memoria, Controparte_8 nella quale così concludeva:
Pronunziarsi sulla fondatezza o meno delle domande di parte ricorrente;
Accertare in ogni caso il difetto di legittimazione del IB ad avanzare domanda di costituzione di rendita vitalizia;
Dichiarare la mancanza di documentazione di data certa per la detta costituzione;
CP_ Mandando assolto l' da qualunque pretesa.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il ricorrente e la resistente CP_5 dichiaravano di aver raggiunto un accordo transattivo, finalizzato a definire i rapporti tra i medesimi in ordine al pagamento della somma oggetto della domanda principale. Il difensore di anticipava la volontà dell'Ente previdenziale di non aderire all'accordo. CP_1
All'udienza del 30.9.2025, si dava atto dell'intervenuta conciliazione tra e Parte_1
sulla base e in forza del verbale, che, acquisito in formato cartaceo, veniva letto e CP_5 sottoscritto. Si procedeva quindi a dichiarare estinta la causa limitatamente alle posizioni delle predette parti.
Veniva disposta la prosecuzione del giudizio nei confronti del ricorrente e di , il quale CP_1 insisteva per la liquidazione delle spese legali in proprio favore.
Previa discussione sul punto, nel cui ambito le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, la causa era decisa con pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
La presente decisione, afferente esclusivamente alle residue posizioni e pretese del ricorrente e della ES , si risolve in una declaratoria di avvenuta Pt_1 CP_1 cessazione della materia del contendere;
ciò, per effetto dell'accordo transattivo raggiunto tra il ricorrente e , che ha investito il tema specifico dell'accertamento in favore del CP_5 primo del diritto alla costituzione, presso l , della Controparte_1 rendita vitalizia prevista dall'art. 13 legge 1338/1962.
In ragione della domanda sottesa, il ricorrente ha coinvolto l'Ente previdenziale nel giudizio alla luce del principio secondo cui “i rimedi previsti dall'art. 13 della Legge n.1338/1962 comportano sia una mera facoltà del lavoratore (corrispondete ad analoga facoltà del Datore di Lavoro) di ottenere la costituzione della rendita vitalizia (fatta salva, poi, la possibilità di rivalersi nei confronti del Datore di Lavoro per la somma equivalente alla riserva matematica versta per la costituzione della rendita), sia il diritto dello stesso lavoratore, nei confronti del proprio Datore di Lavoro, alla costituzione della rendita vitalizia, mediante un'azione di condanna del medesimo al versamento della riserva matematica all' ”. CP_1
I termini dell'intesa si sono poi risolti nel riconoscimento e nell'attribuzione al ricorrente di una somma ritenuta satisfattiva del diritto fatto valere, con conseguente venir meno dei presupposti determinanti l'azione svolta nei confronti di , cui, sempre in base al CP_1 disposto dell'art. 13 legge cit., il lavoratore può rivolgersi, sostituendosi al datore di lavoro, quando non possa ottenere da quest'ultimo la costituzione della rendita. Ogni questione, inerente alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'esercizio di tale azione, è stata superata per effetto del risultato conseguito dal ricorrente all'esito dell'avvenuta transazione, sicchè è venuto a mancare l'oggetto della contesa anche in riferimento a tale specifico profilo. La situazione è quella che si verifica “ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso“.
Ciò comporta la declaratoria di cui sopra nei rapporti tra il ricorrente e , residuando il CP_1 tema afferente alla regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della cd. soccombenza virtuale. Argomentando sul punto, si osserva che allo stato degli atti non emerge alcun elemento, anche solo virtualmente, favorevole alla tesi difensiva di una o dell'altra parte, tale da poter orientare un giudizio di prevalente responsabilità nel determinare l'insorgere e il protrarsi della lite. Approdo coerente è dunque quello di una integrale compensazione fra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta tra e Parte_1 Controparte_8
, così provvede:
[...]
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza 30.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2680/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
COLANGELO GENNARO e BOREATTI ELISA e domicilio eletto in Milano via
Montepulciano 13
-ricorrente-
contro
), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GUERRA GRAZIA e domicilio eletto in Monza via Morandi 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.10.2024, conveniva in giudizio Parte_1
e Controparte_2 [...]
Controparte_3
per sentire accogliere le seguenti domande:
[...]
- Accertare e dichiarare la nullità del Verbale di Conciliazione ex art. 410 e 411 c.p.c. e 2113
c.c. del 27.12.2017, sottoscritto dal Dott. dal Dott. e dal Pt_1 Controparte_4 CP_5
, in virtù delle sovraesposte ragioni in fatto e in diritto;
[...] Controparte_2 - Accertare e dichiarare la nullità del Verbale di Conciliazione ex art. 410 e 411 c.p.c. e 2113
c.c. del 09.10.2018, sottoscritto dal Dott. e dal Dott. per le Pt_1 Controparte_4 sovraesposte ragioni in fatto e in diritto.
In via principale
- Accertare e dichiarare la nullità del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il Dott.
e il Dott. a decorrere dal 10.01.2011 al 02.10.2018, perché privo Pt_1 Controparte_4 dei requisiti ex art. 2094 c.c. e per illiceità della causa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del distaccamento sindacale del Dott. presso il Sindacato Pt_1 CP_5 [...]
ex art. 31 della Legge n. 300/1970, a decorrere dal 01.08.2011 al CP_2
31.12.2017, perché derivante da contratto di lavoro subordinato nullo e per violazione di norme imperative di legge;
- Accertare e dichiarare che tra il Dott. e il è intercorso un rapporto Pt_1 CP_5 di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 2094 c.c. a far data dal 10.01.2011 al
31.12.2017;
- Accertare e dichiarare il diritto del Dott. al versamento della contribuzione maturata Pt_1 in costanza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intercorso con il
Sindacato , a far data dal 10.01.2011 al 31.12.2017, calcolata Controparte_6 sulla base dell'imponibile contributivo e, nello specifico, per la somma pari ad euro
16.189,30;
- Accertato e dichiarato il decorso del termine massimo di prescrizione dei contributi maturati dal Dott. in costanza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Pt_1 intercorso con la , a far data dal 10.01.2011 al 31.12.2017, Controparte_6 accertare e dichiarare il diritto del Dott. a vedersi costituita in proprio favore, presso Pt_1
l , la rendita vitalizia ex art. 13 della Legge n. Controparte_7
1338/1962, con oneri di costituzione a carico del Datore di Lavoro inadempiente e, per l'effetto,
- Condannare il , in qualità di Datore di Lavoro del CP_5 Controparte_6
Dott. a far data dal 10.01.2011 al 31.12.2017 e, pertanto, obbligato nei Suoi confronti Pt_1 al versamento dei contributi maturati in costanza di rapporto di lavoro anche per la quota a
Suo carico, al versamento, presso l , della Controparte_7 somma pari ad euro 16.189,30, a titolo di pagamento della riserva matematica ai fini della costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della Legge n. 1338/1962, a seguito dell'intervenuta prescrizione dei contributi il cui versamento è stato omesso, ovvero alla somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e di giustizia, oltre interessi maturati dalla scadenza sino al saldo, rivalutazione monetaria e conseguenti oneri.
In via subordinata
- Accertare e dichiarare la nullità del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il Dott.
e il Dott. al 10.01.2011 al 02.10.2018, perché privo dei requisiti ex Pt_1 Controparte_4 art. 2094 c.c. e per illiceità della causa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del distaccamento sindacale del Dott. presso il Pt_1 CP_5 CP_5 Controparte_2 ex art. 31 della Legge n. 300/1970, a decorrere dal 01.08.2011 al 31.12.2017, perché derivante da contratto di lavoro subordinato nullo e per violazione di norme imperative di legge;
- Accertare e dichiarare che tra il Dott. e il è intercorso un rapporto Pt_1 CP_5 di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 2094 c.c. a far data dal 10.01.2011 al
31.12.2017;
- Accertare e dichiarare il diritto del Dott. al versamento della contribuzione maturata Pt_1 in costanza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intercorso con il
Sindacato UILM Milano Monza Brianza, a far data dal 10.01.2011 al 31.12.2017, calcolata sulla base dell'imponibile contributivo e, nello specifico, per la somma pari ad euro
16.189,30
Accertato e dichiarato il decorso del termine massimo di prescrizione dei contributi maturati dal Dott. in costanza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Pt_1 intercorso con la a far data dal 10.01.2011 al 31.12.2017, accertare e dichiarare il CP_5 diritto del Dott. a vedersi riconosciuto equo risarcimento del danno derivante dalla Pt_1 violazione degli obblighi contributivi da parte del e, CP_5 Controparte_2 per l'effetto, previo accertamento dell' omesso versamento dei contributi maturati in costanza di rapporto di lavoro, a decorrere dal 10.01.2011 al 31.12.2017, pronunziare
Sentenza di condanna generica ex art. 2116, comma II c.c., nei confronti del Sindacato
UILM Milano Monza Brianza, al risarcimento del danno cagionato al Dott. con Pt_1 condanna al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva nel limite dell'ammontare della contribuzione omessa, in relazione alla quale sia fornita piena prova del quantum dovuto, ovverosia della somma pari ad euro 16.189,30 ovvero della somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e di giustizia del cui ammontare sia stata raggiunta la piena prova, oltre interessi maturati dalla scadenza sino al saldo e rivalutazione monetaria. , si costituiva Controparte_2 con comparsa, formulando le seguenti conclusioni:
In via preliminare e di rito:
Dichiarare improcedibili e/o inammissibili le domande avversarie per tutte le ragioni esposte in ricorso;
la convenuta chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, in particolare: CP_5 dichiarare il difetto di interesse ad agire del ricorrente, l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati, la nullità/inammissibilità della domanda per intervenuta conciliazione transattiva in sede protetta, nonché il difetto di legittimazione passiva della e la genericità delle CP_5 pretese.
In via principale e nel merito:
solo nell'ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare che non è mai intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato tra e la nel periodo dedotto, con conseguente Parte_1 Controparte_6 insussistenza di qualsiasi obbligo contributivo o risarcitorio a carico di verso il CP_5 ricorrente e, per l'effetto, rigettare il ricorso ex art. 414 c.p.c. presentato dal sig. Pt_1 assolvendo la da tutte le domande ex adverso formulate Controparte_6
In subordine:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere una o più domande avversarie e dovesse ritenere la tenuta a risarcire il sig. Controparte_6 Pt_1 il danno richiesto, Vorrà escludere dalla somma dovuta il periodo 01.08.20216-31.12.2017 per il quale la resistente ha già provveduto a versare all' la somma contestata nel CP_1 verbale unico di accertamento.
si costituiva con memoria, Controparte_8 nella quale così concludeva:
Pronunziarsi sulla fondatezza o meno delle domande di parte ricorrente;
Accertare in ogni caso il difetto di legittimazione del IB ad avanzare domanda di costituzione di rendita vitalizia;
Dichiarare la mancanza di documentazione di data certa per la detta costituzione;
CP_ Mandando assolto l' da qualunque pretesa.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il ricorrente e la resistente CP_5 dichiaravano di aver raggiunto un accordo transattivo, finalizzato a definire i rapporti tra i medesimi in ordine al pagamento della somma oggetto della domanda principale. Il difensore di anticipava la volontà dell'Ente previdenziale di non aderire all'accordo. CP_1
All'udienza del 30.9.2025, si dava atto dell'intervenuta conciliazione tra e Parte_1
sulla base e in forza del verbale, che, acquisito in formato cartaceo, veniva letto e CP_5 sottoscritto. Si procedeva quindi a dichiarare estinta la causa limitatamente alle posizioni delle predette parti.
Veniva disposta la prosecuzione del giudizio nei confronti del ricorrente e di , il quale CP_1 insisteva per la liquidazione delle spese legali in proprio favore.
Previa discussione sul punto, nel cui ambito le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, la causa era decisa con pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
La presente decisione, afferente esclusivamente alle residue posizioni e pretese del ricorrente e della ES , si risolve in una declaratoria di avvenuta Pt_1 CP_1 cessazione della materia del contendere;
ciò, per effetto dell'accordo transattivo raggiunto tra il ricorrente e , che ha investito il tema specifico dell'accertamento in favore del CP_5 primo del diritto alla costituzione, presso l , della Controparte_1 rendita vitalizia prevista dall'art. 13 legge 1338/1962.
In ragione della domanda sottesa, il ricorrente ha coinvolto l'Ente previdenziale nel giudizio alla luce del principio secondo cui “i rimedi previsti dall'art. 13 della Legge n.1338/1962 comportano sia una mera facoltà del lavoratore (corrispondete ad analoga facoltà del Datore di Lavoro) di ottenere la costituzione della rendita vitalizia (fatta salva, poi, la possibilità di rivalersi nei confronti del Datore di Lavoro per la somma equivalente alla riserva matematica versta per la costituzione della rendita), sia il diritto dello stesso lavoratore, nei confronti del proprio Datore di Lavoro, alla costituzione della rendita vitalizia, mediante un'azione di condanna del medesimo al versamento della riserva matematica all' ”. CP_1
I termini dell'intesa si sono poi risolti nel riconoscimento e nell'attribuzione al ricorrente di una somma ritenuta satisfattiva del diritto fatto valere, con conseguente venir meno dei presupposti determinanti l'azione svolta nei confronti di , cui, sempre in base al CP_1 disposto dell'art. 13 legge cit., il lavoratore può rivolgersi, sostituendosi al datore di lavoro, quando non possa ottenere da quest'ultimo la costituzione della rendita. Ogni questione, inerente alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'esercizio di tale azione, è stata superata per effetto del risultato conseguito dal ricorrente all'esito dell'avvenuta transazione, sicchè è venuto a mancare l'oggetto della contesa anche in riferimento a tale specifico profilo. La situazione è quella che si verifica “ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso“.
Ciò comporta la declaratoria di cui sopra nei rapporti tra il ricorrente e , residuando il CP_1 tema afferente alla regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della cd. soccombenza virtuale. Argomentando sul punto, si osserva che allo stato degli atti non emerge alcun elemento, anche solo virtualmente, favorevole alla tesi difensiva di una o dell'altra parte, tale da poter orientare un giudizio di prevalente responsabilità nel determinare l'insorgere e il protrarsi della lite. Approdo coerente è dunque quello di una integrale compensazione fra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta tra e Parte_1 Controparte_8
, così provvede:
[...]
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza 30.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta