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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/07/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 488/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 488/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 3.06.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato alla Via Sabotino, n. 36, di Avezzano, presso Parte_1 il proprio studio, rappresentato e difeso da sé medesimo nonché dall'avv. Chiara Tozzoli, in forza di procura allegata al ricorso introduttivo del primo grado;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata alla Via di Controparte_1
Sant'Angela Merici, n. 96, di Roma, presso e nello studio dell'avv. Davide Tedesco, che la rappresenta e difende in forza di procura in cale alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Avezzano, all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., n. 751/2022, comunicata in data 16.04.2024 - altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza e difesa - accogliere l'atto di appello iscritto al n. di R.G. 488/2024, e - in riforma dell'Ordinanza
n.2663/2024 del Tribunale di Avezzano – accertare e dichiarare la fondatezza di tutte le domande articolate in I° grado dall'odierno appellante avv. per i Parte_1
Contr motivi indicati nell'atto di gravame, modificando la statuizione di condanna della appellata nei termini indicati in tale atto di appello;
- Ammettere anche i documenti indicati nell'atto di appello, rilevando l'assenza di preclusioni istruttorie per le 50 sentenze di primo grado TAR AB (doc. n. 194) e
l'ammissibilità anche dei ricorsi di primo grado TAR ex art. 702 -quater c.p.c. (doc. n.
195), sia perché indispensabili ai fini della decisione, sia perché non era stato possibile esibirli in primo grado (non essendo gli stessi nella disponibilità dell'avv. in precedenza); Pt_1
- Sollevare, se ritenuto necessario, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 48, e dell'art. 35 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila adita, ogni contraria istanza domanda, eccezione e deduzione respinta e rigettata, così decidere:
In via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'Avv. Pt_1 avverso la Ordinanza decisoria Cron. 2663/2024 del Tribunale di Avezzano, per tutti
[...]
i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
In via subordinata, nel merito, rigettare l'appello proposto dall'Avv. , con Parte_1 conferma integrale della Ordinanza impugnata, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto.
In via incidentale, in caso di eventuale accoglimento – anche parziale – dell'appello proposto dalla difesa dell'Avv. , contenere la condanna della Parte_1 [...]
in favore dell'appellante, nel limite dell'importo massimo Controparte_2 omnicomprensivo di Euro 250.000,00, per tutti i motivi ed eccezioni di cui alla narrativa del presente atto;
In ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio, da calcolarsi con il D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore complessivo della domanda svolta dalla parte ricorrente/appellante
(ricompresa nello scaglione da Euro 520.001,00 ad Euro 1.000.000,00) per i giudizi innanzi alla Corte di Appello”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata ordinanza, resa all'esito del procedimento di primo grado n. 751/2022 – promosso ex art. 702 c.p.c., dall'avv. contro la Parte_1 Controparte_1
(onde sentire accertare il suo diritto al pagamento degli onorari per l'attività professionale svolta per la difesa della nei n. 50 giudizi d'impugnazione svolti dinanzi al Consiglio di Stato, definiti nell'anno 2004, per CP_1 complessivi € 622.092,50 (corrispondente ad € 12.441,85 per ciascun giudizio), nonché al rimborso degli importi sborsati per i relativi pareri di congruità per € 18.662,50), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la resistente contestando l'avversa pretesa, deducendone l'inammissibilità nonché
l'infondatezza nel merito– il Tribunale di Avezzano così provvedeva: “- condanna la
[...]
al pagamento in favore dell'Avv. , Parte_2 Parte_1 per i titoli di cui in narrativa, della somma di € 25.162,01 oltre spese generali (12,5 %),
C.P.A. ed IVA come per legge nonché degli interessi di mora sulla somma indicata, al saggio legale dal 25.7.2013 al 29.5.2022 ed al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002 dal
30.5.2022 sino al soddisfo;
- condanna la alla Parte_2 refusione in favore dell'Avv. delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€ 5.077,00 oltre spese generali (15%), C.P.A. (4%) ed IVA (22%) per onorari ed € 264,00 per esborsi. Dichiara irripetibili le ulteriori spese sostenute”. Part A sostegno della domanda il ricorrente aveva dedotto: - che la con le deliberazioni n.
862/1996 e n. 970/1996, dopo averlo nominato quale proprio difensore di fiducia, l'aveva incaricato di proporre e coltivare in sua difesa n. 52 impugnazioni dinanzi al Consiglio di
Stato avverso più sentenze del T.A.R. AB;
- di aver prestato la propria attività professionale di avvocato per n. 50 degli anzidetti giudizi di impugnazione svolti dinanzi al
Consiglio di Stato rispettivamente ai seguenti n. R.G. del Consiglio di Stato: 9512/1996,
9513/1996, 9514/1996, 9515/1996, 9516/1996, 9517/1996, 9518/1996, 9519/1996,
9520/1996, 9521/1996, 9522/1996, 9523/1996, 9524/1996, 9525/1996, 9526/1996,
9527/1996, 9528/1996, 9529/1996, 9530/1996, 9531/1996, 9532/1996, 9533/1996,
9534/1996, 9535/1996, 9536/1996, 9537/1996, 9538/1996, 9539/1996, 9540/1996,
9541/1996, 9542/1996, 9543/1996, 9544/1996, 9545/1996, 9546/1996, 9547/1996,
9548/1996, 9549/1996, 9550/1996, 9551/1996, 9552/1996, 9553/1996, 9554/1996,
9555/1996, 9556/1996, 9557/1996, 9558/1996, 9559/1996, 9560/1996, 9561/1996, come da rispettivi ricorsi in atti (documenti 1-49 fascicolo primo grado avv. ; - che della Pt_1 pendenza di dette impugnazioni la aveva preso atto con deliberazione n. 970/1996 Pt_2
(documento 155 fascicolo primo grado;
- che dette impugnazioni si erano concluse Pt_1 nel 2004, come da relative sentenze in atti (documenti 51-100 fascicolo primo grado avv.
; - che era quindi sorto il suo diritto agli onorari per l'anzidetta espletata attività Pt_1 professionale da quantificarsi secondo le tabelle per le cause di valore indeterminabile (tale essendo il valore delle impugnazioni de quibus) di cui al D.M. n. 127/2004 applicabile ratione temporis; - di aver chiesto più volte alla controparte il pagamento degli onorari nella misura poc'anzi detta senza ottenere alcun riscontro;
- che su istanza in data 13.10.2021
(documento 101 fascicolo primo grado avv. aveva ottenuto dal COA di Avezzano i Pt_1 pareri di congruità relativi agli onorari in parola dietro un complessivo esborso di €
18.662,50; - che in base a tali pareri per l'attività professionale controversa l'avversaria le doveva per ciascun giudizio oggetto di causa le seguenti somme: € 8.760,00 per onorari, €
2.059,00 per diritti, € 1.622,85 per spese generali, per un importo complessivo di €
12.441,85.
1.2. La , nel costituirsi in giudizio, aveva contestato l'avversa pretesa eccependone Pt_2
l'inammissibilità, sia per inapplicabilità al caso di specie del rito ex art. 702 bis c.p.c.
(ritenendo doversi applicare il procedimento monitorio ovvero quello ex art. 14 del D. Lgs
150/2011), che per difetto di legittimazione passiva di essa resistente, deducendo nel merito l'infondatezza della pretesa.
1.3. Il Tribunale di Avezzano accoglieva parzialmente la domanda del ricorrente, riconoscendo a quest'ultimo il diritto ai compensi nel minor importo di € 25.162,01, dopo aver rilevato: - che il giudizio era stato correttamente incardinato nelle forme dell'art. 702 bis ss. c.p.c.; - l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla resistente ex art. 2956 c.c., data l'inapplicabilità di tale norma alla controversia in esame, per avere quest'ultima ad oggetto crediti professionali vantati nei confronti della P.A. (trovando gli atti solutori di quest'ultima sempre supporto probatorio documentale), nonché per essere il rapporto de quo basato su negozio stipulato per iscritto, oltre che per avere la resistente contestato sia l'esistenza dell'obbligazione sia la relativa misura rappresentata ex adverso;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione estintiva, ove ritenuta sollevata dalla resistente in quanto incompatibile con quella ex art. 2956 c.c., essendo il decorso del termine prescrizionale de quo stato interrotto dalla richiesta di pagamento del ricorrente in data 26.07.2013 (documento 161 fascicolo primo grado;
- che erano esistenti e Pt_1 validi i contratti di patrocinio per cui è causa risultando dai documenti in atti che l'allora Unità
Sanitaria Locale di Avezzano poi soppressa con istituzione dell' CP_1 Parte_3
(oggi ), nell'anno 1996 aveva conferito al ricorrente incarico per proporre impugnazione Pt_2 avverso n. 50 sentenze pronunciate dal TAR AB nel medesimo anno, nell'ambito di un Parte contenzioso seriale introdotto dai dipendenti della stessa al fine di vedersi riconosciuta l'indennità d'incentivazione; - che l'obbligazione controversa era stata assunta dalla
[...]
, alla quale la resistente era succeduta nel relativo debito;
- che Parte_4 v'era prova che il ricorrente aveva dato corso agli incarichi per cui è causa predisponendo n. 50 atti di appello, così impugnando nell'interesse della controparte altrettante sentenze di primo grado dinanzi al Consiglio di Stato, aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro a titolo di indennità d'incentivazione per un determinato arco di tempo;
- che pertanto il valore di causa non poteva dirsi indeterminabile come rappresentato dal ricorrente;
- che non v'era prova dell'anzidetto valore non avendo il ricorrente prodotto i ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado né le sentenze impugnate;
- che pertanto gli onorari controversi andavano quantificati in base al primo scaglione di valore previsto dal D.M. n. 127/2004, per complessivi € 34.200,00, oltre spese generali al 12,45 % CPA ed IVA come per legge;
- che da quest'ultimo importo andavano detratti gli acconti già pagati per € 9.037,99.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto impugnazione l'originario ricorrente, chiedendo la riforma dell'ordinanza, con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di tre motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) “Errore di giudizio sulla questione del valore delle cause in relazione alle quali è stata chiesta la liquidazione e il pagamento dei compensi”; 2) “Errore di giudizio del capo di sentenza riguardante le spese di lite e le spese Part di c.t.u.”; 3) “Sulle altre questioni sollevate dalla n primo grado”.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita la ed ha contestato il gravame Pt_2 eccependone l'inammissibilità ex art. 14 del D. Lgs 150/2011; nel merito deducendone l'infondatezza, con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 1.10.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 3.06.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 3.06.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
5.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ex art. 14 D.Lgs 150/2011.
5.1. Assume l'appellata che l'appello è stato proposto in violazione dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 150/2011, secondo cui, in tema di controversie in materia di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. 5.2. Rileva il Collegio che il primo giudice ha già chiarito, senza che sul punto alcun rilievo sia stato mosso dall'attuale appellata, che, poiché la domanda introdotta dal ricorrente ha ad oggetto il pagamento di compensi ed accessori relativi a prestazioni professionali svolte con riferimento a giudizi amministrativi dinanzi al Consiglio di Stato, non trova applicazione il rito speciale disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 D.Lgs 150/2011 (che riguarda unicamente gli onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, con esclusione dell'attività professionale svolta nel processo penale e amministrativa o davanti ai giudici speciali).
5.3. Dalla predetta condivisibile impostazione (in linea con i principi enunciati dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 25938/2018) deriva che, avendo il procedimento di primo grado seguito il rito previsto dall'art. 702 bis e ss. c.p.c., l'ordinanza conclusiva è appellabile ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.
6. Passando ad esaminare i motivi di gravame, va subito disatteso il primo motivo.
6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il primo giudice, nel quantificare gli onorari oggetto di causa, erroneamente ha ritenuto che il valore dei relativi giudizi fosse determinabile e il relativo ammontare privo di riscontro probatorio.
Ribadisce l'indeterminabilità di tale valore considerato che tutte le sentenze di primo grado rese dal TAR AB di cui ai suddetti giudizi non hanno quantificato le indennità che ne erano oggetto (avendo il TAR riconosciuto l'astratto diritto dei ricorrenti di prime cure senza Parte quantificare l'indennità, avendo assegnato alla il compito di effettuare l'istruttoria e la quantificazione), sicché i ricorsi in appello hanno contestato un diritto non ancora quantificato, riconosciuto genericamente, non già un'indennità precisa, quantificata e determinata;
né del resto i ricorrenti avevano quantificato specificamente la pretesa richiesta
(se non in 22 casi) avendo solamente chiesto il riconoscimento astratto della pretesa.
Rileva ancora che ciò era desumibile dai ricorsi in appello prodotti in primo grado, da cui era facile desumere l'oggetto delle cause di appello e quello delle cause di primo grado.
Aggiunge che siffatta indeterminabilità era stata confermata anche dall'Ordine degli
Avvocati di Avezzano nei relativi pareri di congruità (documenti 101-150 fascicolo primo grado , nonché che dalla stessa Asl1 nella relativa nota prot. 0192533 in data Pt_1
6.09.2021 (documento 157 fascicolo primo grado ricorrente).
Chiede, a riprova di siffatta prospettazione, ammettersi la produzione nel presente grado di giudizio dei ricorsi introduttivi ai giudizi di primo grado e delle relative sentenze del TAR
AB di cui alle ripetute impugnazioni, quali elementi di valutazione indispensabili a sensi dell'art. 702 quater c.p.c. Insiste affinché gli onorari per cui è causa vengano quantificati in base alle tabelle per le cause di valore indeterminabile di cui al D.M. n. 127/2004.
5.2. Il Collegio rileva in primo luogo che in primo grado il ricorrente ha sostenuto il valore indeterminabile dei giudizi svolti davanti al TAR affermando che “Le cause sono tutte di valore indeterminato, poiché i giudizi avevano natura impugnatoria, venendo in campo specificamente un problema di interpretazione e corretta definizione degli elementi di valutazione necessari a stabilire se sussistente realmente il diritto all'indennità reclamata, e su quali basi ed in quale misura”.
5.3. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, sulla scorta delle allegazioni e della documentazione prodotta in primo grado non era affatto evincibile la natura indeterminabile del valore dei giudizi di impugnazione, che l'appellante basa oggi sulla allegazione che “tutte le sentenze di primo grado rese dal TAR AB di cui ai suddetti giudizi non avevano quantificato le indennità che ne erano oggetto (avendo riconosciuto l'astratto diritto dei Parte ricorrenti di prime cure senza quantificare l'indennità, avendo assegnato alla il compito di effettuare l'istruttoria e la quantificazione), sicché i ricorsi in appello contestavano un diritto non ancora quantificato, riconosciuto genericamente, non già un'indennità precisa, quantificata e determinata”.
5.4. Tale fatto è stato allegato solo con l'atto di appello ed a riscontro di tale allegazione risultano in questa sede prodotte le cinquanta sentenze del TAR oggetto di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato;
mentre nel giudizio di primo grado risultano prodotti unicamente gli atti di impugnazione e le sentenze emesse dal Consiglio di Stato, atti dai quali non è in alcun modo evincibile quanto oggi sostenuto dall'appellante.
Invero dai 50 ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato emerge, con riferimento alla domanda proposta in primo grado da ciascun ricorrente ed al contenuto della decisione del TAR, la seguente rappresentazione: - il ricorrente “dipendente della vezzano, ha chiesto la Pt_4 condanna di questa al pagamento dell'indennità di incentivazione relativa all'attività professionale svolta in plus-orario dal” momento indicato in ciascun ricorso “ alla data di sottoscrizione del gravame, con gli accessori di legge”; - “il TAR ha accolto il ricorso e ha Parte condannato la a corrispondere i compensi dovuti per le prestazioni in plus orario reclamate, stabilendo vari criteri e principi per l'effettuazione dei conteggi e il riconoscimento del diritto spettante al dipendente”.
Oltretutto l'attuale appellante, a fronte della contestazione tempestivamente formulata dalla resistente in ordine al dedotto valore indeterminabile dei giudizi in relazione ai quali il professionista aveva invocato il pagamento del compenso professionale, nulla ha ritenuto di precisare o documentare in primo grado.
5.5. Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto che il valore dei giudizi di impugnazione fosse determinabile e che la mancata produzione da parte dell'odierno appellante degli atti e delle pronunce relative ai giudizi in questione impedisse l'individuazione del valore di questi ultimi (ergo di provare la pretesa azionata in punto di quantum) non potendo ciascuno di tali giudizi reputarsi ex se di valore indeterminabile.
Del resto, che si vertesse in ipotesi di giudizi di valore indeterminabile, secondo quanto chiarito nel presente grado dall'appellante, oltre a non risultare evincibile dai ricorsi di impugnazione (ove non risulta trascritto il dispositivo delle impugnate sentenze) non risulta evincibile neanche dalle successive sentenze (di cessazione della materia del contendere) emesse dal Consiglio di Stato.
Né può ritenersi il valore indeterminabile dei giudizi di primo grado sulla scorta della Contr dichiarazione, di natura conciliativa, inoltrata dalla nel 2021 con allegata un'ipotesi di liquidazione operata con applicazione, per una posizione, dei parametri previsti per cause di valore indeterminabile di elevata complessità, con l'aumento previsto per le altre 49 posizioni, proposta non accettata dall'avv. Pt_1
Neanche possono essere valorizzati i pareri espressi dal Consiglio dell'Ordine che ha proceduto alla liquidazione sulla scorta di quanto rappresentato dal ricorrente.
5.6. Disatteso pertanto il primo profilo di doglianza formulato dall'appellante si rileva che l'appello neanche può ritenersi fondato sulla scorta della documentazione prodotta nel presente giudizio, la quale risulta inammissibile, non perché debba ritenersi applicabile ai presenti giudizi la disciplina dei giudizi di appello introdotta dalla riforma IA (già in precedenti occasioni questa Corte territoriale ha ritenuto che ai giudizi di impugnazione avverso le ordinanze rese ex art. 702 ter c.p.c., all'esito di procedimenti introdotti prima dell'entrata in vigore della riforma IA, continui ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 702 quater c.p.c.), ma per le ragioni che saranno di seguito esplicitate.
5.6.1. E' noto che l'art. 702 quater c.p.c., nel testo novellato dall'art. 54, c. 1 bis, D.L.
22.06.2012 n. 83 convertito nella L. n. 134/2012, prevedeva, con riferimento al procedimento di appello, “Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non averli potuto produrre per causa ad essa non imputabile”.
5.6.2. Nella specie, con la documentazione prodotta in giudizio (che non può ritenersi sopravvenuta e la cui mancata produzione neanche può ritenersi dovuta a causa non imputabile al ricorrente), non si tende a fornire riscontro probatorio ad allegazioni fattuali già operate dal ricorrente in primo grado (come detto l'appellante non aveva affatto allegato in primo grado che l'impugnazione riguardava sentenze che avevano affermato in astratto il Contr diritto dei ricorrenti, senza procedere alla loro quantificazione ma rimettendo alla stessa per la quantificazione), ma ad introdurre una diversa rappresentazione dei fatti, sui quali basare la valutazione di indeterminabilità del valore dei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato.
6. Neanche il secondo motivo di gravame si rivela meritevole di accoglimento.
6.1. Con tale motivo l'appellante, condizionatamente all'accoglimento del precedente motivo, impugna il regolamento delle spese di lite operato dal primo giudice insistendo per una relativa quantificazione in misura maggiore.
Insiste inoltre per sentir condannare la controparte a rimborsarle le spese sostenute per ottenere dall'Ordine degli Avvocati di Avezzano i pareri di congruità, in quanto indispensabili per la quantificazione della pretesa creditoria azionata.
6.2. Il motivo nella sua prima parte resta assorbito dal rigetto del precedente motivo di gravame.
6.3. Quanto alla seconda parte del motivo, se ne rileva l'infondatezza alla luce del principio per cui “in tema di compenso spettante all'avvocato, l'acquisizione del parere dell'ordine professionale è obbligatoria soltanto nel procedimento d'ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636, comma 1, c.p.c., quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, né dipende dal fatto che il credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma è dettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti.
Ne consegue che il predetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire opera del giudice” (Cassazione civile sez. II, 05/01/2011, n.236).
7. Inammissibile si rivela, infine, il terzo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante torna ad argomentare in ordine a deduzioni articolate nella sede delle prime cure dall'odierna appellata, aventi segnatamente ad oggetto il relativo difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del credito controverso e proprie condotte asseritamente violative del codice deontologico forense.
7.2. Il motivo è inammissibile perché non muove alcuna censura avverso la sentenza impugnata a sensi dell'art. 342, n. 1, c.p.c. 8. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata che si liquidano come da dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi (in ragione della semplicità delle questioni involte in giudizio) relativi allo scaglione di riferimento (che non è di valore indeterminabile come indicato dall'appellante nell'atto di impugnazione, ma è di valore corrispondente alla richiesta di pagamento reiterata in appello che è di € 10.656.50 per ciascuno dei cinquanta appelli oltre spese generali 12,5 % IVA e CAP, quindi di valore compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00), con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello principale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato (da rapportarsi all'effettivo valore della causa quale sopra determinato al paragrafo
8) dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in complessivi € 9.256,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto (sulla scorta dell'effettivo valore della causa, quale individuato in sede di liquidazione delle spese legali) per l'impugnazione proposta.
4) MANDA alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 4.07.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani)
La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 488/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 3.06.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato alla Via Sabotino, n. 36, di Avezzano, presso Parte_1 il proprio studio, rappresentato e difeso da sé medesimo nonché dall'avv. Chiara Tozzoli, in forza di procura allegata al ricorso introduttivo del primo grado;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata alla Via di Controparte_1
Sant'Angela Merici, n. 96, di Roma, presso e nello studio dell'avv. Davide Tedesco, che la rappresenta e difende in forza di procura in cale alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Avezzano, all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., n. 751/2022, comunicata in data 16.04.2024 - altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza e difesa - accogliere l'atto di appello iscritto al n. di R.G. 488/2024, e - in riforma dell'Ordinanza
n.2663/2024 del Tribunale di Avezzano – accertare e dichiarare la fondatezza di tutte le domande articolate in I° grado dall'odierno appellante avv. per i Parte_1
Contr motivi indicati nell'atto di gravame, modificando la statuizione di condanna della appellata nei termini indicati in tale atto di appello;
- Ammettere anche i documenti indicati nell'atto di appello, rilevando l'assenza di preclusioni istruttorie per le 50 sentenze di primo grado TAR AB (doc. n. 194) e
l'ammissibilità anche dei ricorsi di primo grado TAR ex art. 702 -quater c.p.c. (doc. n.
195), sia perché indispensabili ai fini della decisione, sia perché non era stato possibile esibirli in primo grado (non essendo gli stessi nella disponibilità dell'avv. in precedenza); Pt_1
- Sollevare, se ritenuto necessario, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 48, e dell'art. 35 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila adita, ogni contraria istanza domanda, eccezione e deduzione respinta e rigettata, così decidere:
In via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'Avv. Pt_1 avverso la Ordinanza decisoria Cron. 2663/2024 del Tribunale di Avezzano, per tutti
[...]
i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
In via subordinata, nel merito, rigettare l'appello proposto dall'Avv. , con Parte_1 conferma integrale della Ordinanza impugnata, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto.
In via incidentale, in caso di eventuale accoglimento – anche parziale – dell'appello proposto dalla difesa dell'Avv. , contenere la condanna della Parte_1 [...]
in favore dell'appellante, nel limite dell'importo massimo Controparte_2 omnicomprensivo di Euro 250.000,00, per tutti i motivi ed eccezioni di cui alla narrativa del presente atto;
In ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio, da calcolarsi con il D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore complessivo della domanda svolta dalla parte ricorrente/appellante
(ricompresa nello scaglione da Euro 520.001,00 ad Euro 1.000.000,00) per i giudizi innanzi alla Corte di Appello”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata ordinanza, resa all'esito del procedimento di primo grado n. 751/2022 – promosso ex art. 702 c.p.c., dall'avv. contro la Parte_1 Controparte_1
(onde sentire accertare il suo diritto al pagamento degli onorari per l'attività professionale svolta per la difesa della nei n. 50 giudizi d'impugnazione svolti dinanzi al Consiglio di Stato, definiti nell'anno 2004, per CP_1 complessivi € 622.092,50 (corrispondente ad € 12.441,85 per ciascun giudizio), nonché al rimborso degli importi sborsati per i relativi pareri di congruità per € 18.662,50), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la resistente contestando l'avversa pretesa, deducendone l'inammissibilità nonché
l'infondatezza nel merito– il Tribunale di Avezzano così provvedeva: “- condanna la
[...]
al pagamento in favore dell'Avv. , Parte_2 Parte_1 per i titoli di cui in narrativa, della somma di € 25.162,01 oltre spese generali (12,5 %),
C.P.A. ed IVA come per legge nonché degli interessi di mora sulla somma indicata, al saggio legale dal 25.7.2013 al 29.5.2022 ed al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002 dal
30.5.2022 sino al soddisfo;
- condanna la alla Parte_2 refusione in favore dell'Avv. delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€ 5.077,00 oltre spese generali (15%), C.P.A. (4%) ed IVA (22%) per onorari ed € 264,00 per esborsi. Dichiara irripetibili le ulteriori spese sostenute”. Part A sostegno della domanda il ricorrente aveva dedotto: - che la con le deliberazioni n.
862/1996 e n. 970/1996, dopo averlo nominato quale proprio difensore di fiducia, l'aveva incaricato di proporre e coltivare in sua difesa n. 52 impugnazioni dinanzi al Consiglio di
Stato avverso più sentenze del T.A.R. AB;
- di aver prestato la propria attività professionale di avvocato per n. 50 degli anzidetti giudizi di impugnazione svolti dinanzi al
Consiglio di Stato rispettivamente ai seguenti n. R.G. del Consiglio di Stato: 9512/1996,
9513/1996, 9514/1996, 9515/1996, 9516/1996, 9517/1996, 9518/1996, 9519/1996,
9520/1996, 9521/1996, 9522/1996, 9523/1996, 9524/1996, 9525/1996, 9526/1996,
9527/1996, 9528/1996, 9529/1996, 9530/1996, 9531/1996, 9532/1996, 9533/1996,
9534/1996, 9535/1996, 9536/1996, 9537/1996, 9538/1996, 9539/1996, 9540/1996,
9541/1996, 9542/1996, 9543/1996, 9544/1996, 9545/1996, 9546/1996, 9547/1996,
9548/1996, 9549/1996, 9550/1996, 9551/1996, 9552/1996, 9553/1996, 9554/1996,
9555/1996, 9556/1996, 9557/1996, 9558/1996, 9559/1996, 9560/1996, 9561/1996, come da rispettivi ricorsi in atti (documenti 1-49 fascicolo primo grado avv. ; - che della Pt_1 pendenza di dette impugnazioni la aveva preso atto con deliberazione n. 970/1996 Pt_2
(documento 155 fascicolo primo grado;
- che dette impugnazioni si erano concluse Pt_1 nel 2004, come da relative sentenze in atti (documenti 51-100 fascicolo primo grado avv.
; - che era quindi sorto il suo diritto agli onorari per l'anzidetta espletata attività Pt_1 professionale da quantificarsi secondo le tabelle per le cause di valore indeterminabile (tale essendo il valore delle impugnazioni de quibus) di cui al D.M. n. 127/2004 applicabile ratione temporis; - di aver chiesto più volte alla controparte il pagamento degli onorari nella misura poc'anzi detta senza ottenere alcun riscontro;
- che su istanza in data 13.10.2021
(documento 101 fascicolo primo grado avv. aveva ottenuto dal COA di Avezzano i Pt_1 pareri di congruità relativi agli onorari in parola dietro un complessivo esborso di €
18.662,50; - che in base a tali pareri per l'attività professionale controversa l'avversaria le doveva per ciascun giudizio oggetto di causa le seguenti somme: € 8.760,00 per onorari, €
2.059,00 per diritti, € 1.622,85 per spese generali, per un importo complessivo di €
12.441,85.
1.2. La , nel costituirsi in giudizio, aveva contestato l'avversa pretesa eccependone Pt_2
l'inammissibilità, sia per inapplicabilità al caso di specie del rito ex art. 702 bis c.p.c.
(ritenendo doversi applicare il procedimento monitorio ovvero quello ex art. 14 del D. Lgs
150/2011), che per difetto di legittimazione passiva di essa resistente, deducendo nel merito l'infondatezza della pretesa.
1.3. Il Tribunale di Avezzano accoglieva parzialmente la domanda del ricorrente, riconoscendo a quest'ultimo il diritto ai compensi nel minor importo di € 25.162,01, dopo aver rilevato: - che il giudizio era stato correttamente incardinato nelle forme dell'art. 702 bis ss. c.p.c.; - l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla resistente ex art. 2956 c.c., data l'inapplicabilità di tale norma alla controversia in esame, per avere quest'ultima ad oggetto crediti professionali vantati nei confronti della P.A. (trovando gli atti solutori di quest'ultima sempre supporto probatorio documentale), nonché per essere il rapporto de quo basato su negozio stipulato per iscritto, oltre che per avere la resistente contestato sia l'esistenza dell'obbligazione sia la relativa misura rappresentata ex adverso;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione estintiva, ove ritenuta sollevata dalla resistente in quanto incompatibile con quella ex art. 2956 c.c., essendo il decorso del termine prescrizionale de quo stato interrotto dalla richiesta di pagamento del ricorrente in data 26.07.2013 (documento 161 fascicolo primo grado;
- che erano esistenti e Pt_1 validi i contratti di patrocinio per cui è causa risultando dai documenti in atti che l'allora Unità
Sanitaria Locale di Avezzano poi soppressa con istituzione dell' CP_1 Parte_3
(oggi ), nell'anno 1996 aveva conferito al ricorrente incarico per proporre impugnazione Pt_2 avverso n. 50 sentenze pronunciate dal TAR AB nel medesimo anno, nell'ambito di un Parte contenzioso seriale introdotto dai dipendenti della stessa al fine di vedersi riconosciuta l'indennità d'incentivazione; - che l'obbligazione controversa era stata assunta dalla
[...]
, alla quale la resistente era succeduta nel relativo debito;
- che Parte_4 v'era prova che il ricorrente aveva dato corso agli incarichi per cui è causa predisponendo n. 50 atti di appello, così impugnando nell'interesse della controparte altrettante sentenze di primo grado dinanzi al Consiglio di Stato, aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro a titolo di indennità d'incentivazione per un determinato arco di tempo;
- che pertanto il valore di causa non poteva dirsi indeterminabile come rappresentato dal ricorrente;
- che non v'era prova dell'anzidetto valore non avendo il ricorrente prodotto i ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado né le sentenze impugnate;
- che pertanto gli onorari controversi andavano quantificati in base al primo scaglione di valore previsto dal D.M. n. 127/2004, per complessivi € 34.200,00, oltre spese generali al 12,45 % CPA ed IVA come per legge;
- che da quest'ultimo importo andavano detratti gli acconti già pagati per € 9.037,99.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto impugnazione l'originario ricorrente, chiedendo la riforma dell'ordinanza, con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di tre motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) “Errore di giudizio sulla questione del valore delle cause in relazione alle quali è stata chiesta la liquidazione e il pagamento dei compensi”; 2) “Errore di giudizio del capo di sentenza riguardante le spese di lite e le spese Part di c.t.u.”; 3) “Sulle altre questioni sollevate dalla n primo grado”.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita la ed ha contestato il gravame Pt_2 eccependone l'inammissibilità ex art. 14 del D. Lgs 150/2011; nel merito deducendone l'infondatezza, con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 1.10.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 3.06.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 3.06.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
5.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ex art. 14 D.Lgs 150/2011.
5.1. Assume l'appellata che l'appello è stato proposto in violazione dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 150/2011, secondo cui, in tema di controversie in materia di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. 5.2. Rileva il Collegio che il primo giudice ha già chiarito, senza che sul punto alcun rilievo sia stato mosso dall'attuale appellata, che, poiché la domanda introdotta dal ricorrente ha ad oggetto il pagamento di compensi ed accessori relativi a prestazioni professionali svolte con riferimento a giudizi amministrativi dinanzi al Consiglio di Stato, non trova applicazione il rito speciale disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 D.Lgs 150/2011 (che riguarda unicamente gli onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, con esclusione dell'attività professionale svolta nel processo penale e amministrativa o davanti ai giudici speciali).
5.3. Dalla predetta condivisibile impostazione (in linea con i principi enunciati dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 25938/2018) deriva che, avendo il procedimento di primo grado seguito il rito previsto dall'art. 702 bis e ss. c.p.c., l'ordinanza conclusiva è appellabile ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.
6. Passando ad esaminare i motivi di gravame, va subito disatteso il primo motivo.
6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il primo giudice, nel quantificare gli onorari oggetto di causa, erroneamente ha ritenuto che il valore dei relativi giudizi fosse determinabile e il relativo ammontare privo di riscontro probatorio.
Ribadisce l'indeterminabilità di tale valore considerato che tutte le sentenze di primo grado rese dal TAR AB di cui ai suddetti giudizi non hanno quantificato le indennità che ne erano oggetto (avendo il TAR riconosciuto l'astratto diritto dei ricorrenti di prime cure senza Parte quantificare l'indennità, avendo assegnato alla il compito di effettuare l'istruttoria e la quantificazione), sicché i ricorsi in appello hanno contestato un diritto non ancora quantificato, riconosciuto genericamente, non già un'indennità precisa, quantificata e determinata;
né del resto i ricorrenti avevano quantificato specificamente la pretesa richiesta
(se non in 22 casi) avendo solamente chiesto il riconoscimento astratto della pretesa.
Rileva ancora che ciò era desumibile dai ricorsi in appello prodotti in primo grado, da cui era facile desumere l'oggetto delle cause di appello e quello delle cause di primo grado.
Aggiunge che siffatta indeterminabilità era stata confermata anche dall'Ordine degli
Avvocati di Avezzano nei relativi pareri di congruità (documenti 101-150 fascicolo primo grado , nonché che dalla stessa Asl1 nella relativa nota prot. 0192533 in data Pt_1
6.09.2021 (documento 157 fascicolo primo grado ricorrente).
Chiede, a riprova di siffatta prospettazione, ammettersi la produzione nel presente grado di giudizio dei ricorsi introduttivi ai giudizi di primo grado e delle relative sentenze del TAR
AB di cui alle ripetute impugnazioni, quali elementi di valutazione indispensabili a sensi dell'art. 702 quater c.p.c. Insiste affinché gli onorari per cui è causa vengano quantificati in base alle tabelle per le cause di valore indeterminabile di cui al D.M. n. 127/2004.
5.2. Il Collegio rileva in primo luogo che in primo grado il ricorrente ha sostenuto il valore indeterminabile dei giudizi svolti davanti al TAR affermando che “Le cause sono tutte di valore indeterminato, poiché i giudizi avevano natura impugnatoria, venendo in campo specificamente un problema di interpretazione e corretta definizione degli elementi di valutazione necessari a stabilire se sussistente realmente il diritto all'indennità reclamata, e su quali basi ed in quale misura”.
5.3. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, sulla scorta delle allegazioni e della documentazione prodotta in primo grado non era affatto evincibile la natura indeterminabile del valore dei giudizi di impugnazione, che l'appellante basa oggi sulla allegazione che “tutte le sentenze di primo grado rese dal TAR AB di cui ai suddetti giudizi non avevano quantificato le indennità che ne erano oggetto (avendo riconosciuto l'astratto diritto dei Parte ricorrenti di prime cure senza quantificare l'indennità, avendo assegnato alla il compito di effettuare l'istruttoria e la quantificazione), sicché i ricorsi in appello contestavano un diritto non ancora quantificato, riconosciuto genericamente, non già un'indennità precisa, quantificata e determinata”.
5.4. Tale fatto è stato allegato solo con l'atto di appello ed a riscontro di tale allegazione risultano in questa sede prodotte le cinquanta sentenze del TAR oggetto di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato;
mentre nel giudizio di primo grado risultano prodotti unicamente gli atti di impugnazione e le sentenze emesse dal Consiglio di Stato, atti dai quali non è in alcun modo evincibile quanto oggi sostenuto dall'appellante.
Invero dai 50 ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato emerge, con riferimento alla domanda proposta in primo grado da ciascun ricorrente ed al contenuto della decisione del TAR, la seguente rappresentazione: - il ricorrente “dipendente della vezzano, ha chiesto la Pt_4 condanna di questa al pagamento dell'indennità di incentivazione relativa all'attività professionale svolta in plus-orario dal” momento indicato in ciascun ricorso “ alla data di sottoscrizione del gravame, con gli accessori di legge”; - “il TAR ha accolto il ricorso e ha Parte condannato la a corrispondere i compensi dovuti per le prestazioni in plus orario reclamate, stabilendo vari criteri e principi per l'effettuazione dei conteggi e il riconoscimento del diritto spettante al dipendente”.
Oltretutto l'attuale appellante, a fronte della contestazione tempestivamente formulata dalla resistente in ordine al dedotto valore indeterminabile dei giudizi in relazione ai quali il professionista aveva invocato il pagamento del compenso professionale, nulla ha ritenuto di precisare o documentare in primo grado.
5.5. Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto che il valore dei giudizi di impugnazione fosse determinabile e che la mancata produzione da parte dell'odierno appellante degli atti e delle pronunce relative ai giudizi in questione impedisse l'individuazione del valore di questi ultimi (ergo di provare la pretesa azionata in punto di quantum) non potendo ciascuno di tali giudizi reputarsi ex se di valore indeterminabile.
Del resto, che si vertesse in ipotesi di giudizi di valore indeterminabile, secondo quanto chiarito nel presente grado dall'appellante, oltre a non risultare evincibile dai ricorsi di impugnazione (ove non risulta trascritto il dispositivo delle impugnate sentenze) non risulta evincibile neanche dalle successive sentenze (di cessazione della materia del contendere) emesse dal Consiglio di Stato.
Né può ritenersi il valore indeterminabile dei giudizi di primo grado sulla scorta della Contr dichiarazione, di natura conciliativa, inoltrata dalla nel 2021 con allegata un'ipotesi di liquidazione operata con applicazione, per una posizione, dei parametri previsti per cause di valore indeterminabile di elevata complessità, con l'aumento previsto per le altre 49 posizioni, proposta non accettata dall'avv. Pt_1
Neanche possono essere valorizzati i pareri espressi dal Consiglio dell'Ordine che ha proceduto alla liquidazione sulla scorta di quanto rappresentato dal ricorrente.
5.6. Disatteso pertanto il primo profilo di doglianza formulato dall'appellante si rileva che l'appello neanche può ritenersi fondato sulla scorta della documentazione prodotta nel presente giudizio, la quale risulta inammissibile, non perché debba ritenersi applicabile ai presenti giudizi la disciplina dei giudizi di appello introdotta dalla riforma IA (già in precedenti occasioni questa Corte territoriale ha ritenuto che ai giudizi di impugnazione avverso le ordinanze rese ex art. 702 ter c.p.c., all'esito di procedimenti introdotti prima dell'entrata in vigore della riforma IA, continui ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 702 quater c.p.c.), ma per le ragioni che saranno di seguito esplicitate.
5.6.1. E' noto che l'art. 702 quater c.p.c., nel testo novellato dall'art. 54, c. 1 bis, D.L.
22.06.2012 n. 83 convertito nella L. n. 134/2012, prevedeva, con riferimento al procedimento di appello, “Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non averli potuto produrre per causa ad essa non imputabile”.
5.6.2. Nella specie, con la documentazione prodotta in giudizio (che non può ritenersi sopravvenuta e la cui mancata produzione neanche può ritenersi dovuta a causa non imputabile al ricorrente), non si tende a fornire riscontro probatorio ad allegazioni fattuali già operate dal ricorrente in primo grado (come detto l'appellante non aveva affatto allegato in primo grado che l'impugnazione riguardava sentenze che avevano affermato in astratto il Contr diritto dei ricorrenti, senza procedere alla loro quantificazione ma rimettendo alla stessa per la quantificazione), ma ad introdurre una diversa rappresentazione dei fatti, sui quali basare la valutazione di indeterminabilità del valore dei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato.
6. Neanche il secondo motivo di gravame si rivela meritevole di accoglimento.
6.1. Con tale motivo l'appellante, condizionatamente all'accoglimento del precedente motivo, impugna il regolamento delle spese di lite operato dal primo giudice insistendo per una relativa quantificazione in misura maggiore.
Insiste inoltre per sentir condannare la controparte a rimborsarle le spese sostenute per ottenere dall'Ordine degli Avvocati di Avezzano i pareri di congruità, in quanto indispensabili per la quantificazione della pretesa creditoria azionata.
6.2. Il motivo nella sua prima parte resta assorbito dal rigetto del precedente motivo di gravame.
6.3. Quanto alla seconda parte del motivo, se ne rileva l'infondatezza alla luce del principio per cui “in tema di compenso spettante all'avvocato, l'acquisizione del parere dell'ordine professionale è obbligatoria soltanto nel procedimento d'ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636, comma 1, c.p.c., quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, né dipende dal fatto che il credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma è dettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti.
Ne consegue che il predetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire opera del giudice” (Cassazione civile sez. II, 05/01/2011, n.236).
7. Inammissibile si rivela, infine, il terzo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante torna ad argomentare in ordine a deduzioni articolate nella sede delle prime cure dall'odierna appellata, aventi segnatamente ad oggetto il relativo difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del credito controverso e proprie condotte asseritamente violative del codice deontologico forense.
7.2. Il motivo è inammissibile perché non muove alcuna censura avverso la sentenza impugnata a sensi dell'art. 342, n. 1, c.p.c. 8. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata che si liquidano come da dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi (in ragione della semplicità delle questioni involte in giudizio) relativi allo scaglione di riferimento (che non è di valore indeterminabile come indicato dall'appellante nell'atto di impugnazione, ma è di valore corrispondente alla richiesta di pagamento reiterata in appello che è di € 10.656.50 per ciascuno dei cinquanta appelli oltre spese generali 12,5 % IVA e CAP, quindi di valore compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00), con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello principale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato (da rapportarsi all'effettivo valore della causa quale sopra determinato al paragrafo
8) dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in complessivi € 9.256,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto (sulla scorta dell'effettivo valore della causa, quale individuato in sede di liquidazione delle spese legali) per l'impugnazione proposta.
4) MANDA alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 4.07.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani)
La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)