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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza 19 novembre
2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2632/2024 R.G., avente ad oggetto ”Opposizione ad ordinanza ingiunzione” e vertente tra,
rappresentato e difeso dall'Avv. Speranza Faenza, Parte_1
- Attore - contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Anita Stefanelli,
- Convenuto –
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 15.04.2024, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il provvedimento prot.n. 0017150, emesso dal
Comune di Gallipoli in data 12.03.2024 e notificato in data 18.03.2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 1.359,60, per presunta occupazione di suolo pubblico pari a 32 mq. in eccesso, rispetto al titolo concessorio rilasciato dallo stesso CP_1
L'attore concludeva nei seguenti termini: “in via preliminare sospendere con effetto immediato l'impugnate intimazioni di pagamento;
-nel merito annullare e/o disapplicare i provvedimenti impugnati per violazione, falsa applicazione di
Legge ed eccesso di potere e per tutti i motivi dedotti;
-in subordine ridurre il
1 dovuto complessivo nei sensi e limiti di cui all'esposizione che precede;
-con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.082024, si costituiva il Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco p.t., al fine di impugnare e contestare in toto l'atto introduttivo del giudizio e chiedere il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale;
quindi, all'odierna udienza, previo deposito di note conclusive e a seguito di trattazione scritta, si perveniva alla definizione del giudizio.
§§§§§§§§§§
L'opposizione proposta da non può essere accolta per i seguenti Parte_1 motivi.
Appare opportuno, in primis, effettuare un breve excursus dei fatti da cui ha tratto origine il presente giudizio.
Il provvedimento oggi impugnato scaturisce da un accertamento effettuato in data 08/02/2023 da parte degli agenti del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Gallipoli;
in quella circostanza, veniva contestata al la violazione delle Pt_1
disposizioni di cui all'art. 20, commi 1 e 4, del Codice della Strada, perché
“occupava la carreggiata di via Foggia per mq 40 con automezzo Iveco tg.
CH529MP, utilizzato per la vendita di generi alimentari, con banchi di vendita e cassette di verdura posizionate al suolo, in difformità al titolo concessorio n. 353 per l'esercizio di commercio su aerea pubblica tipo “A” (su posteggio) di mq 8.
Pertanto, la superficie occupata risulta eccedente per mq 32 rispetto a quella autorizzata.”.
Al contempo, veniva comminata la sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive.
L'infrazione veniva contestata immediatamente al trasgressore, il quale nulla dichiarava in merito (cfr. doc. in atti).
Dal predetto verbale n. 26014 del 08/02/2023 scaturiva l'emissione dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 0017150/2024, oggetto della presente impugnazione.
Passando ad esaminare il merito del giudizio, si osserva quanto segue.
2 Infondata è, a parere della scrivente, l'eccepita carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Invero, in seno al predetto provvedimento si fa espresso riferimento al verbale n.
26014/2023 del 8.02.2023, contenente gli esiti del rilievo effettuato dagli agenti della Polizia Municipale del Comune di Gallipoli in pari data, nonché le contestazioni specificamente mosse al , sia in punto di fatto che di diritto. Pt_1
Si richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, secondo cui “L'art. 3, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 non è applicabile agli atti che non rientrano nella categoria dei provvedimenti amministrativi, attesa la loro inidoneità a produrre effetti innovativi rispetto alla situazione giuridica preesistente. Un esempio specifico è
l'ordinanza-ingiunzione prevista dalla Legge 689/1981, che rappresenta uno strumento deputato alla riscossione di un'obbligazione già sorta ex lege a seguito della commissione e dell'accertamento di una violazione. Di conseguenza, con riferimento alla motivazione delle ordinanze di ingiunzione, la norma di riferimento è l'art. 18, comma 2, L. 689/1981. Ai sensi di tale norma, la motivazione dell'ordinanza deve garantire all'ingiunto la possibilità di difendere i propri diritti attraverso l'opposizione. Questo obbligo è considerato adempiuto quando dall'ordinanza risulti chiaramente la violazione contestata. In questo contesto, è ammessa anche una motivazione per relationem che faccia riferimento ad altri documenti del procedimento amministrativo, in particolare al verbale di accertamento, che il trasgressore conosce già a seguito della necessaria contestazione preventiva.” (Tribunale Roma sez. lav., 26/09/2023, n.8201).
Anche la giurisprudenza di legittimità ritiene che i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni, strutturati secondo un richiamo ad atti del procedimento, siano incontestabilmente legittimi atteso che contengono elementi che consentono al privato di opporsi alla sanzione ed esercitare il diritto di difesa ed al Giudice di effettuare il controllo giurisdizionale (cfr. Cass. 30/5/00 n. 7186-
Cass. civ. sez I 21/9/1998 n. 9433 - Cass. Civ. 14/7/98 n. 6898 - Cass. civ. sez. I
3/7/1998 n. 6529).
Priva di fondamento si ritiene, altresì, la tesi difensiva attorea finalizzata a contrastare la pretesa impositiva del in riferimento alla durata CP_1
3 dell'occupazione abusiva di suolo pubblico.
Invero, al momento del controllo, gli agenti della Polizia Municipale di
Gallipoli avevano accertato un'occupazione totale di 40 mq a fronte di un'occupazione autorizzata per soli 8 mq, calcolando, quindi, un'occupazione in eccesso di ben 32 mq;
occupazione, quest'ultima, che non appare affatto verosimile fosse finalizzata al solo scarico della merce, come sostenuto dal Pt_1
nell'atto introduttivo del giudizio.
In particolare, come si legge nel verbale n. 26014/2023 del 8.02.2023, il , Pt_1
in occasione dell'accertamento, occupava la carreggiata di via Foggia per mq 40 con automezzo Iveco tg. CH529MP, utilizzato per la vendita di generi alimentari, con banchi di vendita e cassette di verdura posizionate al suolo;
è fuor di dubbio, quindi, che l'occupazione abusiva posta in essere dall'odierno attore, era finalizzata solo e soltanto all'esercizio dell'attività di vendita.
Si richiama il seguente consolidato principio giurisprudenziale in materia:
“Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche" (Sez.
L, Sent. n. 23800 del 2014, Sez. 2, Sent. n. 25842 del 2008).
Pertanto, se, come nel caso di specie, l'oggetto della contestazione è un fatto materiale direttamente e oggettivamente constatato dall'agente verbalizzante, non
è possibile limitarsi a una semplice negazione, essendo necessario proporre querela di falso.
Si osserva, altresì, come il provvedimento di ingiunzione oggi impugnato, sia stato emesso dal Comune di Gallipoli in assenza di alcuna contestazione al verbale di accertamento da parte del , il quale non ha avuto nulla da dichiarare Pt_1
nemmeno al momento della contestazione della violazione.
4 Di nessun pregio giuridico si ritiene il richiamo effettuato dalla difesa attorea all'art. 63 del D.lgs n. 446/97, essendo tale norma stata abrogata dall'art. 1, comma
847, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Orbene, stante tutto quanto innanzi, si ritiene di dover rigettare integralmente l'opposizione proposta da , con conseguente conferma del Parte_1
provvedimento oggetto di impugnazione.
Considerata la peculiarità della materia trattata, appare opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Respinge l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. per l'effetto, conferma il provvedimento prot. n. 0017150, emesso dal
Comune di Gallipoli in data 12.03.2024 e notificato in data 18.03.2024;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 19 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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