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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1517/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefania Deiana - Presidente
Dott. Marta Guadalupi - Giudice
Dott. Ilaria Bradamante - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1517/24, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
, nato ad [...] il [...] (c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
nella Via Torricelli n. 3, ed ai fini del presente atto domiciliato in Alghero nella Via Sassari n. 6 presso lo studio dell'avv. M. Barbara Pirisi che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Gavinuccia Arca in virtù di procura speciale, redatta su foglio separato congiunta all'atto introduttivo e depositata all'interno del fascicolo telematico, ricorrente
CONTRO
, nata ad [...] il [...] cf ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Via Torricelli n 3, ivi elettivamente domiciliata nella Via Kennedy n. 22 presso e nello studio dell'avv.
Bastianina Cocco che la rappresenta a difende per procura rilasciata in separato atto depositato telematicamente contestualmente alla comparsa di costituzione pagina 1 di 7 resistente nonché con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi nato ad [...] il [...] (cf. Parte_1
residente in [...] e nata ad [...]F._1 Controparte_1
Alghero il 25.03.1973 (c.f. ) residente in [...]; C.F._2
2. Conseguentemente autorizzare i coniugi e a vivere separati con Controparte_1 Parte_1
l'obbligo del reciproco rispetto, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero e ad ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4. con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Resistente:
“1)Adversis reiectis;
2)pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico di per la Parte_1 violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi e doveri matrimoniali di fedeltà, coabitazione e assistenza morale e materiale;
-con riserva di promuovere autonomo giudizio per il risarcimento dei danni endofamiliari subiti dalla resistente.
3)disporre a carico di il pagamento in favore della moglie entro il Parte_1 Controparte_1 giorno cinque di ogni mese, della somma di euro 800,00 mensili a titolo di mantenimento;
l'assegno è suscettibile di aggiornamento istat;
4)con vittoria di spese e competenze del procedimento;
5) con espressa riserva di ogni ulteriore difesa consentita e di promuovere separato giudizio per il riconoscimento dei diritti relativi alla partecipazione all'impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis
c.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.06.2024 ha introdotto la separazione giudiziale dalla Parte_1
coniuge.
pagina 2 di 7 Premesso che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Alghero il 16 luglio 1995, con atto registrato nei Registri degli atti di matrimonio del relativo comune e rubricato al n. 67 parte 2 S. Anno
1995, e che dall'unione coniugale sono nati 5 figli, (19.09.1988), (10.08.1990), Per_1 Per_2 Per_3
(02.09.1992), (06.01.1997) e (04.04.2001), tutti autonomi ed Persona_4 Persona_5 autosufficienti;
ha dedotto che nel corso degli anni è venuta meno l'armonia coniugale in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, tanto che dal mese di maggio 2021 i coniugi hanno interrotto la convivenza e vivono autonomamente, ognuno provvedendo ai proprio bisogni.
Ha dedotto, per quanto concerne le condizioni reddituali dei coniugi, che il sig. svolge attività di Pt_1
macellaio e che dalle sue dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni risultano percepiti: periodo di imposta 2022 (dichiarazione 2023) € 7.628,00, per il periodo di imposta 2021 (dichiarazione 2022) €
9.498,00; per il periodo d'imposta del 2020 (dichiarazione 2021) € 10.126,00. Oltre il reddito percepito dalla sua attività, il signor non gode di altre entrate, non ha patrimonio immobiliare nè Pt_1
mobiliare; mentre la signora ha percepito negli ultimi tre anni i seguenti redditi: nel Controparte_1
2020 € 1.531,87, nel 2021 € 6.000,00, nel 2022 € 6.506,59. Ha dedotto che la casa familiare sita in
Alghero alla via Via Torricelli n. 3 piano terra, ove vive la signora con il figlio , è di CP_1 Per_1
proprietà della signora , madre del ricorrente, rimane nella disponibilità della signora Persona_6
a titolo di comodato d'uso gratuito, come da contratto che la signora si rende disponibile CP_1 Per_6
a sottoscrivere.
Concludeva come in epigrafe.
Si è costituita la resistente confermando che è venuta a mancare la comunione Controparte_1
materiale e spirituale tra i coniugi e che non vi sono possibilità di addivenire ad una riconciliazione e associandosi, pertanto, alla richiesta di separazione personale. Chiedeva, tuttavia, la condanna del ricorrente all'addebito della separazione e al pagamento mensile dell'assegno di mantenimento in suo favore. Ha dedotto che la vera motivazione della intervenuta interruzione della affectio coniugalis sarebbe da individuarsi nella relazione extraconiugale iniziata dal nell'anno 2021 e ammessa Pt_1
soltanto dopo qualche tempo, circostanza conosciuta anche dai figli. Di fronte alle doglianze della moglie, sempre in costanza di matrimonio, il avrebbe abbandonato la casa familiare per Pt_1
trasferirsi altrove e vivere in totale libertà e in spregio alla moglie, successivamente anche ammettendo, in presenza dei figli, l'esistenza di una relazione con altra donna. Tale situazione avrebbe ingenerato nella resistente un grave stato di malessere e delusione, ad oggi non superati ed anzi degenerati in una condizione di fragilità psico-fisica e depressione, per cui si è resa necessaria la sottoposizione della stessa ad un percorso di tipo psicologico e l'assunzione di ansiolitici e sedativi per riposare.
pagina 3 di 7 L'abbandono subito dalla resistente non sarebbe, peraltro, stato solo fisico e morale, ma anche materiale, in quanto il ricorrente, successivamente alla interruzione della convivenza, non avrebbe provveduto alle esigenze di vita della moglie, pur conoscendo l'assenza di risorse proprie e la difficoltà oggettiva a reperirle e a conseguire una propria indipendenza.
Ha altresì contestato anche l'esposizione dei redditi del ricorrente, non sussistendo corrispondenza tra i dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali prodotte e l'effettivo volume di affari e reali guadagni dell'impresa facente capo al e, di fatto, fino alla separazione impresa condotta dalla famiglia. Ha Pt_1 dedotto di aver sempre lavorato nell'impresa familiare (riservandosi di agire per quanto spettante in separata sede) e che il bacino di clientela e il volume dei profitti sarebbe maggiore di quanto esposto, tanto da aver consentito al nucleo familiare, composto da ben cinque figli, di crescere in condizioni di vita agiate e un tenore piuttosto elevato. Tutti i ragazzi avrebbero sempre avuto abiti griffati, dispositivi tecnologici personali e avrebbero praticato sport costosi quali ad esempio la scuola vela (oltre al basket e altri), nonché di tutta una serie di attività ad essi connesse, ad esempio trasferte per competizioni e stages, oltre a viaggi di natura ricreativa e culturale;
abitualmente il nucleo familiare si sarebbe concesso pranzi e cene nei vari ristoranti locali. Ha dedotto che la condizione di vita del che Pt_1
attualmente beneficia in via esclusiva dei proventi di tale impresa familiare continuerebbe, pertanto, a essere agiata e di alto tenore.
Ha contestato anche il fatto di essere autonoma economicamente: ha dedotto di aver avuto a 15 anni il primo figlio e di avere svolto sempre attività domestica nel corso della vita famigliare (dal che discende che la sig.ra non disporrebbe nell'attualità di titoli ed esperienze spendibili proficuamente nel CP_1
mondo del lavoro, né sarebbe oggettivamente possibile alla sua età programmare una futura professione), e di avere, dopo la separazione, svolto solo qualche lavoro precario, stagionale e occasionale e di basso profilo stante anche la scarsa remunerazione;
negli ultimi mesi ella avrebbe svolto qualche ora di collaborazione lavorativa presso l'attività del di lei figlio (paninoteca
“RedMike”), ma a chiamata e all'occorrenza, per due/tre ore al giorno, senza alcuna contrattualizzazione e/o copertura assicurativa.
Nemmeno il contratto di comodato della casa familiare che la suocera è disponibile a sottoscrivere, non le garantirebbe una stabilità economica e di vita.
Concludeva come in epigrafe.
Con memoria del 06.11.2024 le parti congiuntamente davano atto dell'accordo intervenuto tra le parti alle seguenti condizioni:
pagina 4 di 7 “Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli stessi a CP_1 Pt_1 vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello stato civile ai fini della annotazione dello scioglimento della comunione.
Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico patrimoniali tra i coniugi, i signori
e , stabiliscono di definire congiuntamente la separazione personale, Parte_1 Controparte_1
secondo quanto in appresso specificato:
La casa familiare sita in Alghero (SS) via Torricelli n.3, resterà assegnata in uso alla signora
la quale continuerà ad abitarla unitamente al figlio (nato in [...]_1 Persona_7
il 19.09.1998); con specifica che la Signora in relazione a detto immobile sarà obbligata a CP_1 sostenere esclusivamente il costo dell'utenza elettrica, che si impegna fin d'ora a volturare a suo nome, entro giorni venti dalla sottoscrizione del presente accordo;
Il signor si obbliga a contribuire al mantenimento della coniuge versando Parte_1 mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di €. 400,00 (quattrocento euro). Importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat. Ciò a decorrere dal mese di dicembre 2024.
Tale importo sarà automaticamente aumentato ad €. 800,00 mensili qualora la signora CP_1 perda la disponibilità dell'immobile già casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra Per_6
per cause esclusivamente imputabili al sig. e/o ai di lui familiari, ovvero
[...] Parte_1
comunque a cause e motivazioni non imputabili alla CP_1
3) L'odierna regolamentazione è convenuta dalle parti le quali reciprocamente si impegnano altresì, per tutta la vigenza della suddetta disciplina e in assenza di revisione delle condizioni di separazione, a rinunciare reciprocamente a ogni ulteriore qualsivoglia pretesa economica e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e/o relativa all'impresa esercitata a nome della ditta individuale “Azienda San Quirico di Soddu Michele”, con particolare riferimento alle riservate azioni di cui al punto 5) delle conclusioni della comparsa difensiva di parte resistente (richieste di riconoscimento di diritti relativi alla partecipazione all'impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis cc.).
4) Spese di lite interamente compensate”.
Con istanza congiunta del 11.11.2024 le parti chiedevano dichiararsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo del 06.11.2024, e di non comparire personalmente, all'udienza del 26.11.2024. A tale udienza comparivano i difensori chiedendo pronunciarsi separazione tra le parti alle condizioni concordate.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
pagina 5 di 7 Tanto premesso in punto di fatto, si rileva quanto segue.
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emerso dalle allegazioni di entrambe le parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti e sussistendo pertanto i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c.
Quanto alla domanda di addebito, essa deve intendersi rinunciata in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti in data 06.11.2024.
Le condizioni della separazione, tenuto conto che non vi è prole da tutelare e che le condizioni economiche non appaiono contrarie all'ordine pubblico e sono idonee a garantire il necessario mantenimento alla sig.ra che resterà a vivere nella casa familiare e alla quale verrà Controparte_1 versato un assegno mensile di €. 400,00 da parte di (assegno che sarà automaticamente Parte_1 aumentato ad €. 800,00 mensili qualora la signora perda la disponibilità dell'immobile già casa CP_1
coniugale), possono essere recepite.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi nato ad [...] il Parte_1
03.11.1970 (c.f. e , nata ad [...] il C.F._1 Controparte_1
25.03.1973 (c.f. alle condizioni di cui alla memoria congiunta del C.F._2
06.11.2024, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio ivi contratto il 16 luglio 1995, con atto registrato nei Registri degli atti di matrimonio del relativo comune e rubricato al n. 67 parte 2 S.
Anno 1995,
- rigetta nel resto;
- spese compensate.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania Deiana
IL GIUDICE est.
pagina 6 di 7 Dott.ssa Ilaria Bradamante
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefania Deiana - Presidente
Dott. Marta Guadalupi - Giudice
Dott. Ilaria Bradamante - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1517/24, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
, nato ad [...] il [...] (c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
nella Via Torricelli n. 3, ed ai fini del presente atto domiciliato in Alghero nella Via Sassari n. 6 presso lo studio dell'avv. M. Barbara Pirisi che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Gavinuccia Arca in virtù di procura speciale, redatta su foglio separato congiunta all'atto introduttivo e depositata all'interno del fascicolo telematico, ricorrente
CONTRO
, nata ad [...] il [...] cf ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Via Torricelli n 3, ivi elettivamente domiciliata nella Via Kennedy n. 22 presso e nello studio dell'avv.
Bastianina Cocco che la rappresenta a difende per procura rilasciata in separato atto depositato telematicamente contestualmente alla comparsa di costituzione pagina 1 di 7 resistente nonché con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi nato ad [...] il [...] (cf. Parte_1
residente in [...] e nata ad [...]F._1 Controparte_1
Alghero il 25.03.1973 (c.f. ) residente in [...]; C.F._2
2. Conseguentemente autorizzare i coniugi e a vivere separati con Controparte_1 Parte_1
l'obbligo del reciproco rispetto, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero e ad ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4. con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Resistente:
“1)Adversis reiectis;
2)pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico di per la Parte_1 violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi e doveri matrimoniali di fedeltà, coabitazione e assistenza morale e materiale;
-con riserva di promuovere autonomo giudizio per il risarcimento dei danni endofamiliari subiti dalla resistente.
3)disporre a carico di il pagamento in favore della moglie entro il Parte_1 Controparte_1 giorno cinque di ogni mese, della somma di euro 800,00 mensili a titolo di mantenimento;
l'assegno è suscettibile di aggiornamento istat;
4)con vittoria di spese e competenze del procedimento;
5) con espressa riserva di ogni ulteriore difesa consentita e di promuovere separato giudizio per il riconoscimento dei diritti relativi alla partecipazione all'impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis
c.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.06.2024 ha introdotto la separazione giudiziale dalla Parte_1
coniuge.
pagina 2 di 7 Premesso che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Alghero il 16 luglio 1995, con atto registrato nei Registri degli atti di matrimonio del relativo comune e rubricato al n. 67 parte 2 S. Anno
1995, e che dall'unione coniugale sono nati 5 figli, (19.09.1988), (10.08.1990), Per_1 Per_2 Per_3
(02.09.1992), (06.01.1997) e (04.04.2001), tutti autonomi ed Persona_4 Persona_5 autosufficienti;
ha dedotto che nel corso degli anni è venuta meno l'armonia coniugale in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, tanto che dal mese di maggio 2021 i coniugi hanno interrotto la convivenza e vivono autonomamente, ognuno provvedendo ai proprio bisogni.
Ha dedotto, per quanto concerne le condizioni reddituali dei coniugi, che il sig. svolge attività di Pt_1
macellaio e che dalle sue dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni risultano percepiti: periodo di imposta 2022 (dichiarazione 2023) € 7.628,00, per il periodo di imposta 2021 (dichiarazione 2022) €
9.498,00; per il periodo d'imposta del 2020 (dichiarazione 2021) € 10.126,00. Oltre il reddito percepito dalla sua attività, il signor non gode di altre entrate, non ha patrimonio immobiliare nè Pt_1
mobiliare; mentre la signora ha percepito negli ultimi tre anni i seguenti redditi: nel Controparte_1
2020 € 1.531,87, nel 2021 € 6.000,00, nel 2022 € 6.506,59. Ha dedotto che la casa familiare sita in
Alghero alla via Via Torricelli n. 3 piano terra, ove vive la signora con il figlio , è di CP_1 Per_1
proprietà della signora , madre del ricorrente, rimane nella disponibilità della signora Persona_6
a titolo di comodato d'uso gratuito, come da contratto che la signora si rende disponibile CP_1 Per_6
a sottoscrivere.
Concludeva come in epigrafe.
Si è costituita la resistente confermando che è venuta a mancare la comunione Controparte_1
materiale e spirituale tra i coniugi e che non vi sono possibilità di addivenire ad una riconciliazione e associandosi, pertanto, alla richiesta di separazione personale. Chiedeva, tuttavia, la condanna del ricorrente all'addebito della separazione e al pagamento mensile dell'assegno di mantenimento in suo favore. Ha dedotto che la vera motivazione della intervenuta interruzione della affectio coniugalis sarebbe da individuarsi nella relazione extraconiugale iniziata dal nell'anno 2021 e ammessa Pt_1
soltanto dopo qualche tempo, circostanza conosciuta anche dai figli. Di fronte alle doglianze della moglie, sempre in costanza di matrimonio, il avrebbe abbandonato la casa familiare per Pt_1
trasferirsi altrove e vivere in totale libertà e in spregio alla moglie, successivamente anche ammettendo, in presenza dei figli, l'esistenza di una relazione con altra donna. Tale situazione avrebbe ingenerato nella resistente un grave stato di malessere e delusione, ad oggi non superati ed anzi degenerati in una condizione di fragilità psico-fisica e depressione, per cui si è resa necessaria la sottoposizione della stessa ad un percorso di tipo psicologico e l'assunzione di ansiolitici e sedativi per riposare.
pagina 3 di 7 L'abbandono subito dalla resistente non sarebbe, peraltro, stato solo fisico e morale, ma anche materiale, in quanto il ricorrente, successivamente alla interruzione della convivenza, non avrebbe provveduto alle esigenze di vita della moglie, pur conoscendo l'assenza di risorse proprie e la difficoltà oggettiva a reperirle e a conseguire una propria indipendenza.
Ha altresì contestato anche l'esposizione dei redditi del ricorrente, non sussistendo corrispondenza tra i dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali prodotte e l'effettivo volume di affari e reali guadagni dell'impresa facente capo al e, di fatto, fino alla separazione impresa condotta dalla famiglia. Ha Pt_1 dedotto di aver sempre lavorato nell'impresa familiare (riservandosi di agire per quanto spettante in separata sede) e che il bacino di clientela e il volume dei profitti sarebbe maggiore di quanto esposto, tanto da aver consentito al nucleo familiare, composto da ben cinque figli, di crescere in condizioni di vita agiate e un tenore piuttosto elevato. Tutti i ragazzi avrebbero sempre avuto abiti griffati, dispositivi tecnologici personali e avrebbero praticato sport costosi quali ad esempio la scuola vela (oltre al basket e altri), nonché di tutta una serie di attività ad essi connesse, ad esempio trasferte per competizioni e stages, oltre a viaggi di natura ricreativa e culturale;
abitualmente il nucleo familiare si sarebbe concesso pranzi e cene nei vari ristoranti locali. Ha dedotto che la condizione di vita del che Pt_1
attualmente beneficia in via esclusiva dei proventi di tale impresa familiare continuerebbe, pertanto, a essere agiata e di alto tenore.
Ha contestato anche il fatto di essere autonoma economicamente: ha dedotto di aver avuto a 15 anni il primo figlio e di avere svolto sempre attività domestica nel corso della vita famigliare (dal che discende che la sig.ra non disporrebbe nell'attualità di titoli ed esperienze spendibili proficuamente nel CP_1
mondo del lavoro, né sarebbe oggettivamente possibile alla sua età programmare una futura professione), e di avere, dopo la separazione, svolto solo qualche lavoro precario, stagionale e occasionale e di basso profilo stante anche la scarsa remunerazione;
negli ultimi mesi ella avrebbe svolto qualche ora di collaborazione lavorativa presso l'attività del di lei figlio (paninoteca
“RedMike”), ma a chiamata e all'occorrenza, per due/tre ore al giorno, senza alcuna contrattualizzazione e/o copertura assicurativa.
Nemmeno il contratto di comodato della casa familiare che la suocera è disponibile a sottoscrivere, non le garantirebbe una stabilità economica e di vita.
Concludeva come in epigrafe.
Con memoria del 06.11.2024 le parti congiuntamente davano atto dell'accordo intervenuto tra le parti alle seguenti condizioni:
pagina 4 di 7 “Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli stessi a CP_1 Pt_1 vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello stato civile ai fini della annotazione dello scioglimento della comunione.
Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico patrimoniali tra i coniugi, i signori
e , stabiliscono di definire congiuntamente la separazione personale, Parte_1 Controparte_1
secondo quanto in appresso specificato:
La casa familiare sita in Alghero (SS) via Torricelli n.3, resterà assegnata in uso alla signora
la quale continuerà ad abitarla unitamente al figlio (nato in [...]_1 Persona_7
il 19.09.1998); con specifica che la Signora in relazione a detto immobile sarà obbligata a CP_1 sostenere esclusivamente il costo dell'utenza elettrica, che si impegna fin d'ora a volturare a suo nome, entro giorni venti dalla sottoscrizione del presente accordo;
Il signor si obbliga a contribuire al mantenimento della coniuge versando Parte_1 mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di €. 400,00 (quattrocento euro). Importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat. Ciò a decorrere dal mese di dicembre 2024.
Tale importo sarà automaticamente aumentato ad €. 800,00 mensili qualora la signora CP_1 perda la disponibilità dell'immobile già casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra Per_6
per cause esclusivamente imputabili al sig. e/o ai di lui familiari, ovvero
[...] Parte_1
comunque a cause e motivazioni non imputabili alla CP_1
3) L'odierna regolamentazione è convenuta dalle parti le quali reciprocamente si impegnano altresì, per tutta la vigenza della suddetta disciplina e in assenza di revisione delle condizioni di separazione, a rinunciare reciprocamente a ogni ulteriore qualsivoglia pretesa economica e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e/o relativa all'impresa esercitata a nome della ditta individuale “Azienda San Quirico di Soddu Michele”, con particolare riferimento alle riservate azioni di cui al punto 5) delle conclusioni della comparsa difensiva di parte resistente (richieste di riconoscimento di diritti relativi alla partecipazione all'impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis cc.).
4) Spese di lite interamente compensate”.
Con istanza congiunta del 11.11.2024 le parti chiedevano dichiararsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo del 06.11.2024, e di non comparire personalmente, all'udienza del 26.11.2024. A tale udienza comparivano i difensori chiedendo pronunciarsi separazione tra le parti alle condizioni concordate.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
pagina 5 di 7 Tanto premesso in punto di fatto, si rileva quanto segue.
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emerso dalle allegazioni di entrambe le parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti e sussistendo pertanto i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c.
Quanto alla domanda di addebito, essa deve intendersi rinunciata in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti in data 06.11.2024.
Le condizioni della separazione, tenuto conto che non vi è prole da tutelare e che le condizioni economiche non appaiono contrarie all'ordine pubblico e sono idonee a garantire il necessario mantenimento alla sig.ra che resterà a vivere nella casa familiare e alla quale verrà Controparte_1 versato un assegno mensile di €. 400,00 da parte di (assegno che sarà automaticamente Parte_1 aumentato ad €. 800,00 mensili qualora la signora perda la disponibilità dell'immobile già casa CP_1
coniugale), possono essere recepite.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi nato ad [...] il Parte_1
03.11.1970 (c.f. e , nata ad [...] il C.F._1 Controparte_1
25.03.1973 (c.f. alle condizioni di cui alla memoria congiunta del C.F._2
06.11.2024, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio ivi contratto il 16 luglio 1995, con atto registrato nei Registri degli atti di matrimonio del relativo comune e rubricato al n. 67 parte 2 S.
Anno 1995,
- rigetta nel resto;
- spese compensate.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania Deiana
IL GIUDICE est.
pagina 6 di 7 Dott.ssa Ilaria Bradamante
pagina 7 di 7