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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 06/02/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente est.
Dott. Daniele VENIER Consigliere
Dott. Alberto VALLE Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: scioglimento matrimonio nella CAUSA CIVILE in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n°
335 del Ruolo Generale dell'anno 2024,
T R A
– cf residente in [...], rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Giorgio Francesco Molinari del foro di Varese, con domicilio eletto in Milano presso lo studio del difensore in p.za Castello n° 11, come da mandato indicato nel ricorso depositato il
17.10.2024;
RICORRENTE in RIASSUNZIONE
E
– cf - residente in [...]Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosa Gambi ed avv. Piero Fornasaro del foro di Trieste con domicilio eletto in Trieste come da mandato indicato nella comparsa depositata il 20.12.2024;
RESISTENTE in RIASSUNZIONE
E
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste;
INTERVENUTO
Causa discussa e decisa all'udienza del 14.1.2025. Oggetto: scioglimento matrimonio, procedimento in sede di rinvio ad esito dell'ordinanza n°
16691/24 resa dalla Corte di Cassazione il 7.3 - 17.6.2024.
CONCLUSIONI Della Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le più Pt_1 opportune declaratorie e tutti gli opportuni provvedimenti, per tutti i motivi esposti in narrativa e documentati, previa applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione nel merito 1. disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Trieste, Via Bellosguardo n. 38, alla Signora con tutto quanto ancora l'arreda; Parte_1
2. porre a carico del Dott. un contributo in favore di Controparte_1 Pt_1 a determinarsi in un importo pari a € 2.000,00, mensili, o nella maggior o minor
[...] somma ritenuta di giustizia, per dodici mensilità, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat - costo della vita e con decorrenza dalla mensilità di giugno 2022 compresa, ovverosia dalla pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Trieste poi cassata dalla Suprema Corte di Cassazione;
3. confermare le restanti statuizioni circa il contributo indiretto al mantenimento della figlia
, maggiorenne non economicamente autosufficiente, e la ripartizione delle spese Per_1 straordinarie.
Con il favore delle spese.
Del Briganti Piccoli:
1. Accertare e dichiarare, in ragione delle peculiarità del caso, che non sussistono i presupposti per riconoscere un assegno divorzile alla sig.ra Pt_1
2. Stabilire la decorrenza della revoca dell'assegno divorzile, provvisorio, per la sig.ra Pt_1 ovvero - in via di estremo subordine - di quello semmai ridotto - dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del vincolo coniugale e dunque dal 14.07.20;
3. Revocare l'assegnazione della casa familiare di via Bellosguardo, 38, in Trieste, tavolarmente iscritta a nome della prof.ssa (P.T. 31375 del C.C. di Trieste) e così degli arredi e Pt_1 suppellettili ivi collocati, di riconosciuta proprietà del dott. essendo venuto Controparte_1 meno il fondamento della previsione.
4. Condannare la sig.ra per la Parte_1 perorazione della domanda di assegno divorzile e della sua decorrenza, al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per tutti i precedenti gradi, oltre che del presente giudizio.
In via istruttoria Ordinare l'aggiornamento della situazione reddituale della prof.ssa disponendo Parte_1 l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2022 e 2023, nonché le buste paga del 2024.
Del P.G.: confermare l'assegno divorzile nella misura di € 2.000,00 al mese.
Considerato in fatto
ebbe ad avviare causa di scioglimento del matrimonio Controparte_1
contratto con vanti il Tribunale di Trieste, chiedendo la declaratoria Parte_1 di scioglimento, l'esclusione di assegno a favore della moglie e di stabilire a suo carico contributo a favore dei figli maggiorenni nati dal matrimonio.
Resistette la non opponendosi al chiesto scioglimento dell'unione ma con Pt_1
riconoscimento in suo favore di assegno di mantenimento, oltre che per i figli, ed assegnazione della casa coniugale.
Il Tribunale tergestino, pronunciata sentenza non definitiva circa il chiesto scioglimento, ebbe a procedere alla trattazione istruttoria della questione economica mediante sola acquisizione documentale, ed all'esito emise sentenza disponendo a carico del il versamento di assegno mensile Controparte_1
dell'importo di € 1.200,00 a favore della oltre ad assegno per ciascun figlio. Pt_1
Il propose gravame avanti questa Corte contestando concorressero Controparte_1
ragioni per il riconoscimento di assegno a favore dell'ex coniuge, siccome per l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, nonché chiedeva la revoca dell'assegno a favore del figlio Per_2
Resistette la contestando il gravame avversario eccetto che con riguardo Pt_1
alla revoca dell'assegno per il figlio poiché dedito a proficuo lavoro.
La Corte tergestina ebbe ad accogliere l'impugnazione, mossa dal Controparte_1
escludendo la debenza di assegno di mantenimento in favore della moglie e del figlio e rigettando la domanda della di assegnazione della casa Per_2 Pt_1
coniugale.
La interpose ricorso per la cassazione della sentenza d'appello, ed il Pt_1 CP_1
propose impugnazione incidentale.
[...]
La Suprema Corte ebbe ad accogliere tutti i motivi del ricorso principale afferenti i requisiti per accertare il diritto a godere dell'assegna post matrimoniale del coniuge e l'assegnazione della casa coniugale.
Con relazione al ricorso incidentale del la Corte ha ritenuto Controparte_1
assorbito il motivo afferente alla decorrenza dell'assegno dovuto ed inammissibili i motivi proposti avverso la statuizione di revoca dell'assegno stabilito in favore del figlio. La ha provveduto a riassumere avanti a questa Corte, quale Giudice del Pt_1
rinvio, il procedimento deducendo che era da confermare il suo diritto al godimento dell'assegno ed all'assegnazione della casa coniugale in sintonia col decisum reso dal Supremo Collegio.
Resiste il contestando la pretesa avversaria e riproponendo la sua Controparte_1
richiesta di non riconoscimento d'assegno e dell'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza del 14 gennaio 2025 s'è costituito il contraddittorio avanti il Collegio,
che, sentita la discussione e le precisate conclusioni, ha deliberato decisione come illustrata nella presente sentenza.
Ragioni della decisione
La domanda patrimoniale svolta dalla ha fondamento giuridico e va accolta. Pt_1
In limine va dato atto che concorre rinunzia da parte della riassumente alla pronunzia circa l'assegnazione della casa coniugale poiché, nelle more, la figlia maggiorenne ha iniziato a convivere con il padre, sicché è venuto anche Per_1
meno l'onere dell'assegno – questione non devoluta a questo Giudice di rinvio - e la ragione fondante – Cass. sez. 1 n° 16143/19 - la statuizione chiesta di assegnazione della casa coniugale, come concordemente le parti hanno dato atto.
Rimane dunque da esaminare e decidere solo la questione afferente il riconoscimento in favore della di assegno post matrimoniale a carico del Pt_1
Controparte_1
La Suprema Corte ha annullato la decisione assunta da questa Corte, quale Giudice
del gravame, per violazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi e, non già,
per vizio di motivazione – come pare ritenere parte convenuta in riassunzione –
per altro non più previsto dalla legge quale vizio deducibile con il ricorso per cassazione.
E la violazione di legge siccome l'omesso esame risultano correlati alla mancata considerazione e dello squilibrio tra le posizioni reddituali delle parti in causa e del concorso del coniuge più debole alla realizzazione, anche mediante il sacrificio della propria professionalità, od occasione lavorativa che ha reso più
economicamente gratificante la situazione economica della controparte.
Dunque, non tanto, questa Corte, quale Giudice di rinvio, deve rivalutare genericamente il materiale probatorio, versato in atti, bensì nel senso indicato dal
decisum della Suprema Corte.
Quindi va rilevato, in forza della documentazione fiscale dimessa in causa dalle parti – il giudizio di rinvio ha natura chiusa ex art 393 cod. proc. civ. -, come concorre sensibile squilibrio reddituale tra le stesse, siccome per altro puntualmente già rilevato dal Tribunale
Difatti al netto delle spese per l'acquisto di alloggio e leasing di vettura di grossa cilindrata, il gode di reddito mensile netto attorno ai 10 mila €. Controparte_1
In questa sede di rinvio il convenuto in riassunzione argomenta indicando un reddito effettivamente disponibile di € 6 mila mensili.
Tuttavia detta conclusione sconta una ricostruzione di comodo in quanto non potendo obliare i risultati oggettivi desumibili dalla documentazione fiscale in atti,
il opera richiamo al suo reddito residuo dopo aver onorato gli obblighi CP_1
d'assegno verso l'ex moglie ed – allora - i figli.
Così facendo tuttavia conferma ancor più l'evidenza dell'esistente squilibrio economico, poiché comunque risulta godere di € 6.000 mensili contro i 3.500 €
mensili della - assegno compreso -, anche detratto l'assegno per i figli – Pt_1
allora - conviventi con la madre.
Va ancora osservato, come oneri oramai non sono più sussistenti gli assegni a favore dei figli poiché l'uno dedito a proficuo lavoro e l'altra maggiorenne – anni
26 - convivente con il padre.
La gode di circa € 2.250,00 mensili in base al suo stipendio di insegnante, ai Pt_1
proventi prevedibili della sua partecipazione in società operante nel settore sanitario - presso la quale opera l'ex marito - e dalla carica elettiva di consigliere comunale, oramai prossima alla scadenza. Indubbiamente appaiono cespiti certi e lo stipendio e il reddito da partecipazione sociale, anche se quest'ultimo soggetto ad oscillazione nell'ammontare in relazione all'andamento economico dell'impresa – come appare dalla stessa documentazione dimessa dl resistente in riassunzione -, mentre il rimborso per la carica elettiva appare temporanea, poiché collegata ed alla candidatura ed all'elezione popolare, quindi non cespite certo.
Va tuttavia considerato che, in dipendenza dell'attività politica svolta – come indicato dalla riassumente -, questa mantiene l'attuale strutturazione su part time del suo impegno lavorativo pubblico, sicché eventualmente la cessazione della carica pubblica potrà esser compensata dal ritorno all'occupazione a tempo pieno con relativa maggior retribuzione.
Quindi la situazione economica delle parti in causa appare sostanzialmente stabile nel tempo e rappresenta adeguata base fattuale per le valutazioni di questa Corte.
Dunque concorreva e concorre sensibile squilibrio economico tra le parti e detto squilibrio affonda, comprovatamente, le sue radici nelle scelte di vita assunte dai coniugi.
Difatti è dato documentato in causa - v'è apposito scritto del e Controparte_1
dichiarazione scritta dei figli – che, mentre il marito perseguiva la sua carriera professionale ed imprenditoriale nell'ambito della struttura sanitaria, di cui i coniugi erano e sono soci, la ebbe a dedicarsi alla cura della famiglia, specie Pt_1
dei due figli nati dal matrimonio, così non coltivando le prospettive professionali conseguenti al completamento dei suoi studi, intervenuto dopo il matrimonio.
Dunque concorrono ambedue i presupposti richiesti per il riconoscimento del chiesto assegno e la sua quantificazione - consistente divario economico e genesi dello stesso nelle scelte di vita coniugale – pertanto, considerato il reddito comunque percetto dalla l'assegno post matrimoniale in suo favore può Pt_1
essere fissato in € 1.200,00 mensili – siccome già fatto dal Tribunale -.
La decorrenza del riconosciuto assegno va fissata al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status – Cass. sez. 1 n° 3852/21 –, ossia il 14.7.2020, posto che sino ad allora manterrà valenza la statuizione circa l'assegno stabilita in sede di separazione ovvero dal Presidente all'avvio della causa di scioglimento del matrimonio.
Stante l'andamento del giudizio e la riduzione dell'oggetto del contendere e dell'importo riconosciuto rispetto al – ancora in questa sede – preteso, concorrono giuste ragioni per compensare tra le parti integralmente le spese di lite per tutti i gradi e fasi del procedimento.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
accerta e dichiara che è tenuto a versare a Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento post matrimoniale l'importo mensile di €
1.200,00 a far data dal 1.8.2020 con adeguamento annuale ex indici Istat dal gennaio 2021,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta della di Pt_1
assegnazione della casa coniugale,
compensa tra le parti le spese di lite per tutti i gradi e fasi del procedimento.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente est.
Dott. Daniele VENIER Consigliere
Dott. Alberto VALLE Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: scioglimento matrimonio nella CAUSA CIVILE in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n°
335 del Ruolo Generale dell'anno 2024,
T R A
– cf residente in [...], rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Giorgio Francesco Molinari del foro di Varese, con domicilio eletto in Milano presso lo studio del difensore in p.za Castello n° 11, come da mandato indicato nel ricorso depositato il
17.10.2024;
RICORRENTE in RIASSUNZIONE
E
– cf - residente in [...]Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosa Gambi ed avv. Piero Fornasaro del foro di Trieste con domicilio eletto in Trieste come da mandato indicato nella comparsa depositata il 20.12.2024;
RESISTENTE in RIASSUNZIONE
E
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste;
INTERVENUTO
Causa discussa e decisa all'udienza del 14.1.2025. Oggetto: scioglimento matrimonio, procedimento in sede di rinvio ad esito dell'ordinanza n°
16691/24 resa dalla Corte di Cassazione il 7.3 - 17.6.2024.
CONCLUSIONI Della Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le più Pt_1 opportune declaratorie e tutti gli opportuni provvedimenti, per tutti i motivi esposti in narrativa e documentati, previa applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione nel merito 1. disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Trieste, Via Bellosguardo n. 38, alla Signora con tutto quanto ancora l'arreda; Parte_1
2. porre a carico del Dott. un contributo in favore di Controparte_1 Pt_1 a determinarsi in un importo pari a € 2.000,00, mensili, o nella maggior o minor
[...] somma ritenuta di giustizia, per dodici mensilità, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat - costo della vita e con decorrenza dalla mensilità di giugno 2022 compresa, ovverosia dalla pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Trieste poi cassata dalla Suprema Corte di Cassazione;
3. confermare le restanti statuizioni circa il contributo indiretto al mantenimento della figlia
, maggiorenne non economicamente autosufficiente, e la ripartizione delle spese Per_1 straordinarie.
Con il favore delle spese.
Del Briganti Piccoli:
1. Accertare e dichiarare, in ragione delle peculiarità del caso, che non sussistono i presupposti per riconoscere un assegno divorzile alla sig.ra Pt_1
2. Stabilire la decorrenza della revoca dell'assegno divorzile, provvisorio, per la sig.ra Pt_1 ovvero - in via di estremo subordine - di quello semmai ridotto - dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del vincolo coniugale e dunque dal 14.07.20;
3. Revocare l'assegnazione della casa familiare di via Bellosguardo, 38, in Trieste, tavolarmente iscritta a nome della prof.ssa (P.T. 31375 del C.C. di Trieste) e così degli arredi e Pt_1 suppellettili ivi collocati, di riconosciuta proprietà del dott. essendo venuto Controparte_1 meno il fondamento della previsione.
4. Condannare la sig.ra per la Parte_1 perorazione della domanda di assegno divorzile e della sua decorrenza, al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per tutti i precedenti gradi, oltre che del presente giudizio.
In via istruttoria Ordinare l'aggiornamento della situazione reddituale della prof.ssa disponendo Parte_1 l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2022 e 2023, nonché le buste paga del 2024.
Del P.G.: confermare l'assegno divorzile nella misura di € 2.000,00 al mese.
Considerato in fatto
ebbe ad avviare causa di scioglimento del matrimonio Controparte_1
contratto con vanti il Tribunale di Trieste, chiedendo la declaratoria Parte_1 di scioglimento, l'esclusione di assegno a favore della moglie e di stabilire a suo carico contributo a favore dei figli maggiorenni nati dal matrimonio.
Resistette la non opponendosi al chiesto scioglimento dell'unione ma con Pt_1
riconoscimento in suo favore di assegno di mantenimento, oltre che per i figli, ed assegnazione della casa coniugale.
Il Tribunale tergestino, pronunciata sentenza non definitiva circa il chiesto scioglimento, ebbe a procedere alla trattazione istruttoria della questione economica mediante sola acquisizione documentale, ed all'esito emise sentenza disponendo a carico del il versamento di assegno mensile Controparte_1
dell'importo di € 1.200,00 a favore della oltre ad assegno per ciascun figlio. Pt_1
Il propose gravame avanti questa Corte contestando concorressero Controparte_1
ragioni per il riconoscimento di assegno a favore dell'ex coniuge, siccome per l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, nonché chiedeva la revoca dell'assegno a favore del figlio Per_2
Resistette la contestando il gravame avversario eccetto che con riguardo Pt_1
alla revoca dell'assegno per il figlio poiché dedito a proficuo lavoro.
La Corte tergestina ebbe ad accogliere l'impugnazione, mossa dal Controparte_1
escludendo la debenza di assegno di mantenimento in favore della moglie e del figlio e rigettando la domanda della di assegnazione della casa Per_2 Pt_1
coniugale.
La interpose ricorso per la cassazione della sentenza d'appello, ed il Pt_1 CP_1
propose impugnazione incidentale.
[...]
La Suprema Corte ebbe ad accogliere tutti i motivi del ricorso principale afferenti i requisiti per accertare il diritto a godere dell'assegna post matrimoniale del coniuge e l'assegnazione della casa coniugale.
Con relazione al ricorso incidentale del la Corte ha ritenuto Controparte_1
assorbito il motivo afferente alla decorrenza dell'assegno dovuto ed inammissibili i motivi proposti avverso la statuizione di revoca dell'assegno stabilito in favore del figlio. La ha provveduto a riassumere avanti a questa Corte, quale Giudice del Pt_1
rinvio, il procedimento deducendo che era da confermare il suo diritto al godimento dell'assegno ed all'assegnazione della casa coniugale in sintonia col decisum reso dal Supremo Collegio.
Resiste il contestando la pretesa avversaria e riproponendo la sua Controparte_1
richiesta di non riconoscimento d'assegno e dell'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza del 14 gennaio 2025 s'è costituito il contraddittorio avanti il Collegio,
che, sentita la discussione e le precisate conclusioni, ha deliberato decisione come illustrata nella presente sentenza.
Ragioni della decisione
La domanda patrimoniale svolta dalla ha fondamento giuridico e va accolta. Pt_1
In limine va dato atto che concorre rinunzia da parte della riassumente alla pronunzia circa l'assegnazione della casa coniugale poiché, nelle more, la figlia maggiorenne ha iniziato a convivere con il padre, sicché è venuto anche Per_1
meno l'onere dell'assegno – questione non devoluta a questo Giudice di rinvio - e la ragione fondante – Cass. sez. 1 n° 16143/19 - la statuizione chiesta di assegnazione della casa coniugale, come concordemente le parti hanno dato atto.
Rimane dunque da esaminare e decidere solo la questione afferente il riconoscimento in favore della di assegno post matrimoniale a carico del Pt_1
Controparte_1
La Suprema Corte ha annullato la decisione assunta da questa Corte, quale Giudice
del gravame, per violazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi e, non già,
per vizio di motivazione – come pare ritenere parte convenuta in riassunzione –
per altro non più previsto dalla legge quale vizio deducibile con il ricorso per cassazione.
E la violazione di legge siccome l'omesso esame risultano correlati alla mancata considerazione e dello squilibrio tra le posizioni reddituali delle parti in causa e del concorso del coniuge più debole alla realizzazione, anche mediante il sacrificio della propria professionalità, od occasione lavorativa che ha reso più
economicamente gratificante la situazione economica della controparte.
Dunque, non tanto, questa Corte, quale Giudice di rinvio, deve rivalutare genericamente il materiale probatorio, versato in atti, bensì nel senso indicato dal
decisum della Suprema Corte.
Quindi va rilevato, in forza della documentazione fiscale dimessa in causa dalle parti – il giudizio di rinvio ha natura chiusa ex art 393 cod. proc. civ. -, come concorre sensibile squilibrio reddituale tra le stesse, siccome per altro puntualmente già rilevato dal Tribunale
Difatti al netto delle spese per l'acquisto di alloggio e leasing di vettura di grossa cilindrata, il gode di reddito mensile netto attorno ai 10 mila €. Controparte_1
In questa sede di rinvio il convenuto in riassunzione argomenta indicando un reddito effettivamente disponibile di € 6 mila mensili.
Tuttavia detta conclusione sconta una ricostruzione di comodo in quanto non potendo obliare i risultati oggettivi desumibili dalla documentazione fiscale in atti,
il opera richiamo al suo reddito residuo dopo aver onorato gli obblighi CP_1
d'assegno verso l'ex moglie ed – allora - i figli.
Così facendo tuttavia conferma ancor più l'evidenza dell'esistente squilibrio economico, poiché comunque risulta godere di € 6.000 mensili contro i 3.500 €
mensili della - assegno compreso -, anche detratto l'assegno per i figli – Pt_1
allora - conviventi con la madre.
Va ancora osservato, come oneri oramai non sono più sussistenti gli assegni a favore dei figli poiché l'uno dedito a proficuo lavoro e l'altra maggiorenne – anni
26 - convivente con il padre.
La gode di circa € 2.250,00 mensili in base al suo stipendio di insegnante, ai Pt_1
proventi prevedibili della sua partecipazione in società operante nel settore sanitario - presso la quale opera l'ex marito - e dalla carica elettiva di consigliere comunale, oramai prossima alla scadenza. Indubbiamente appaiono cespiti certi e lo stipendio e il reddito da partecipazione sociale, anche se quest'ultimo soggetto ad oscillazione nell'ammontare in relazione all'andamento economico dell'impresa – come appare dalla stessa documentazione dimessa dl resistente in riassunzione -, mentre il rimborso per la carica elettiva appare temporanea, poiché collegata ed alla candidatura ed all'elezione popolare, quindi non cespite certo.
Va tuttavia considerato che, in dipendenza dell'attività politica svolta – come indicato dalla riassumente -, questa mantiene l'attuale strutturazione su part time del suo impegno lavorativo pubblico, sicché eventualmente la cessazione della carica pubblica potrà esser compensata dal ritorno all'occupazione a tempo pieno con relativa maggior retribuzione.
Quindi la situazione economica delle parti in causa appare sostanzialmente stabile nel tempo e rappresenta adeguata base fattuale per le valutazioni di questa Corte.
Dunque concorreva e concorre sensibile squilibrio economico tra le parti e detto squilibrio affonda, comprovatamente, le sue radici nelle scelte di vita assunte dai coniugi.
Difatti è dato documentato in causa - v'è apposito scritto del e Controparte_1
dichiarazione scritta dei figli – che, mentre il marito perseguiva la sua carriera professionale ed imprenditoriale nell'ambito della struttura sanitaria, di cui i coniugi erano e sono soci, la ebbe a dedicarsi alla cura della famiglia, specie Pt_1
dei due figli nati dal matrimonio, così non coltivando le prospettive professionali conseguenti al completamento dei suoi studi, intervenuto dopo il matrimonio.
Dunque concorrono ambedue i presupposti richiesti per il riconoscimento del chiesto assegno e la sua quantificazione - consistente divario economico e genesi dello stesso nelle scelte di vita coniugale – pertanto, considerato il reddito comunque percetto dalla l'assegno post matrimoniale in suo favore può Pt_1
essere fissato in € 1.200,00 mensili – siccome già fatto dal Tribunale -.
La decorrenza del riconosciuto assegno va fissata al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status – Cass. sez. 1 n° 3852/21 –, ossia il 14.7.2020, posto che sino ad allora manterrà valenza la statuizione circa l'assegno stabilita in sede di separazione ovvero dal Presidente all'avvio della causa di scioglimento del matrimonio.
Stante l'andamento del giudizio e la riduzione dell'oggetto del contendere e dell'importo riconosciuto rispetto al – ancora in questa sede – preteso, concorrono giuste ragioni per compensare tra le parti integralmente le spese di lite per tutti i gradi e fasi del procedimento.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
accerta e dichiara che è tenuto a versare a Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento post matrimoniale l'importo mensile di €
1.200,00 a far data dal 1.8.2020 con adeguamento annuale ex indici Istat dal gennaio 2021,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta della di Pt_1
assegnazione della casa coniugale,
compensa tra le parti le spese di lite per tutti i gradi e fasi del procedimento.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan