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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/04/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 2899/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Salvatore
Gagliardi, presso il cui studio in Trani, alla via Nigrò n. 77, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso l'Avvocatura territoriale dell' CP_1
RESISTENTE
E
in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, nel termine di 30 giorni dall'udienza del 26.03.2025 trattata con la modalità della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato l'11.04.2024, , dopo aver Parte_1 premesso di essere disoccupata e priva di redditi dal 2019 e che dall'unione tra lei e il 15.08.2022 è nata Persona_1 Per_2
, ha dedotto: che il 22.09.2022 ha presentato domanda al
[...]
Comune di Trani per ottenere l'assegno di maternità ex art. 74 d.lgs. n.
151/2001; che a fronte della domanda, protocollata con n. 0061574, corredata da modello ISEE del 07/09/2022 e documento d'identità , il
Comune non ha fornito alcuna risposta formale;
che, stante il silenzio dell'ente comunale, si è recata presso lo sportello sociale del Comune che il 23.01.2023 ha inoltrato all' la domanda;
che il 4.05.2023 ha CP_1 verificato presso l' che la domanda non risultava nel sistema CP_1 informativo;
che il 28.07.2023 ha inviato nuovamente la domanda sia al Comune che all' tramite raccomandata A/R ; che il 22.11.2023 CP_1 ha diffidato il al pagamento della somma di € 1.773,65, senza CP_2 ottenere riscontro.
Ciò posto, ha dedotto che ricorrono i presupposti per il consegui mento della prestazione ex art. 74 d.lgs. n. 151/2001, con una inerzia colpevole degli enti resistenti che hanno di fatto negato un diritto sussistente.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari il proprio diritto a percepire l'assegno di maternità anno 2022, sulla base della domanda amministrativa del 22 .09.2022, e condanni il
[...]
e l' al pagamento dell'assegno di maternità anno 2022 per CP_2 CP_1
€ 1.773,65; con vittoria di spese con attribuzione.
2 Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito di non aver potuto lavorare CP_1 la pratica in quanto nessuna domanda è stata trasmessa dal Comune per la liquidazione, come attestato dall'informativa dell'ufficio del CP_1
6.9.2024; tant'è che ha eccepito l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda per mancanza della preventiva domanda amministrativa.
All'udienza del 9.10.2024 era dichiarata la contumacia del CP_2
regolarmente citato in giudizio con ricorso notificato a mezzo pec
[...] il 7.06.2024 e non costituitosi.
LA DECISIONE
1.1 La domanda è fondata e va accolta nei confronti del Controparte_2
Com'è noto, l'art. 74 d.lgs. 151/2001 prevede la concessione dell'assegno di maternità stabilendo, in particolare, che “1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio
2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli
22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma
6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione
3 economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
7. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall' sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità CP_1 da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488”.
In via di estrema sintesi, quindi, l'assegno di maternità in questione è previsto per le madri non lavoratrici che:
a) siano residenti e cittadine italiane/comunitarie o titolari di permesso di soggiorno UE;
b) non beneficino di altre indennità di maternità;
c) rientrino nei limiti ISEE previsti.
4 1.2 Nel caso di specie, tali requisiti sono documentalmente provati, risultando, in particolare, dimostrata la maternità (cfr. certificato di nascita della minore sub all. 1 della produzione di parte ricorrente), lo stato di disoccupazione della ricorrente (cfr. dichiarazione redditi 2021 sub all. 2 della produzione di parte ricorrente) e il rispetto del limite ISEE (cfr. mod. ISEE sub all. 4 della produzione di parte ricorrente).
Inoltre, risulta presentata la domanda innanzi al Comune di Trani per il conseguimento di tale prestazione in data 22.09.2022 (cfr. all. 3 della produzione di parte ricorrente).
Pertanto, il in persona del Sindaco pro tempore, deve essere Controparte_2 condannato al pagamento di € 1.773,65 in favore di , a titolo di Parte_1 assegno di maternità ex art. 74 d.lgs. n. 151/2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, dalla domanda del 22.09.2022 al saldo.
2. Va invece respinta la domanda proposta nei confronti dell' : per un verso, CP_1 infatti, quest'ultimo non è legittimato passivo rispetto alla prestazione richiesta, come emerge dal dato letterale dell'art. 74, comma 3, d.lgs. n. 151/2001, che fa esplicito riferimento all'obbligo di corrisponderlo a carico dei Comuni;
per altro verso, deve escludersi che l'aver informato l'Istituto dell'inerzia del nel CP_2 gestire la pratica renda, automaticamente, l' responsabile e quindi obbligato CP_1
a eseguire la prestazione, dovendosi escludere sia la sussistenza di una obbligazione sussidiaria dell' , sia una responsabilità ex lege ed essendo CP_1 indimostrata la sussistenza dei presupposti di una responsabilità di altro genere e in particolare extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Spese processuali
Relativamente al rapporto processuale tra la ricorrente e il le Controparte_2 spese processuali seguono la soccombenza di quest'ultimo e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta;
le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Salvatore
Gagliardi che ne ha fatto richiesta.
5 Relativamente al rapporto processuale con l' , avendo la parte ricorrente CP_1 depositato dichiarazione per il relativo esonero in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla va disposto per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 2899/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_2 condanna quest'ultimo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di di € 1.773,65 in favore di , a titolo di Parte_1 Parte_1 assegno di maternità ex art. 74 d.lgs. n. 151/2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, dalla domanda del 22.09.2022 al saldo;
2. rigetta la domanda nei confronti dell' ; CP_1
3. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_2 pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in €
1.3120,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.to
Salvatore Gagliardi;
4. nulla per le spese in favore dell' . CP_1
Trani, 8.04.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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