Sentenza 31 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/01/2022, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2022
N. 00157/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00650/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 650 del 2021, proposto da
LE Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Lecce alle istanze presentate dalla ricorrente in data 24.11.2020, 16.1.2021 e 24.2.2021, volte, in via principale, a sollecitare l'A.c. ad eseguire le opere di urbanizzazione di cui al Permesso di costruire n. 101 del 13.3.2019, e in via subordinata, ad ottenere una pronuncia espressa sulla richiesta dell'impresa di eseguire direttamente parte delle opere di urbanizzazione previo stralcio delle residue rate inerenti gli oneri di urbanizzazione e fino all'importo residuo stesso, nonché per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Lecce di provvedere in relazione alle medesime istanze, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;
Vista le note di udienza del 20 gennaio 2022, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Lecce, Settore Urbanistica e Sviluppo del territorio, in accoglimento delle istanze presentate dalla ricorrente, ha rilasciato all’impresa LE Costruzione S.p.A. il permesso di costruire n. 101 del 13/03/2019, per la realizzazione di un complesso residenziale sito in Lecce, alla Via Potenza.
Con riferimento alle opere di urbanizzazione (primarie e secondarie) il relativo contributo è stato determinato in € 175.333,34: tale contributo, al pari di quello di costruzione (pari a € 90.111,88), è stato rateizzato contestualmente al rilascio del P.d.C. n. 101/2019.
La ricorrente ha già corrisposto tre rate (delle quattro previste) a titolo di oneri di urbanizzazione di cui al predetto titolo edilizio, residuando ancora un importo pari a € 43.833,34.
I lavori de quibus sono stati avviati in data 19/03/2019.
Il Comune di Lecce non ha posto in essere alcun atto finalizzato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, non essendosi attivato con le Aziende erogatrici dei pubblici servizi ai fini della esecuzione delle stesse.
Con nota-pec del 26/11/2020 di LE Costruzione S.p.A. e con note del 16/01/2021 e del 24/02/2021, l’A.c. è stata invitata ad attivarsi con la massima urgenza, al fine della esecuzione delle opere di urbanizzazione in questione.
Con le anzidette note, inoltre, è stata formulata espressa richiesta al Comune di esentare la ricorrente dal versamento delle rate residue concernenti gli oneri di urbanizzazione a beneficio della realizzazione diretta delle lavorazioni di una parte di opere di urbanizzazione, fermo restando che al completamento delle stesse dovrà provvedervi l’A.c. entro i tempi tecnici necessari per la conclusione dell’intervento edilizio ed il collaudo delle stesse opere di urbanizzazione.
Da ultimo, sempre con la citata nota del 24/02/2021 – essendo pervenuto, nel frattempo, il preventivo di Acquedotto Pugliese S.p.A. (in ordine alla realizzazione del tronco di allaccio alla rete idrica e fognaria) e in ragione di una coincidenza sostanziale tra l’importo di cui al preventivo medesimo e quello di cui all’ultima rata (pari a € 43.833,34) – è stato chiesto al Comune di Lecce di dispensare “ LE Costruzioni s.p.a. […] dal versamento della quarta rata relativa agli oneri di urbanizzazione a beneficio della realizzazione delle lavorazioni di cui all’allegato preventivo di AQP, alle quali provvederebbe sopportandone direttamente il costo, rinviando ad un momento successivo l’attività contabile di rendicontazione (tra posizioni di dare/avere) tra le parti ”.
La ricorrente ha evidenziato che P.A. municipale è rimasta del tutto inerte per oltre quattro mesi dal ricevimento della prima istanza del 26/11/2020.
Avverso tale silenzio è insorta la ricorrente, deducendo: Violazione dell’art. 2, L. n. 241/1990. Illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione. Eccesso di potere per violazione dei principi di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost.
Si è costituito il Comune di Lecce, deducendo la tardività della richiesta di scomputo da parte della ricorrente e la natura eccezionale dell’art. 16, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001, rispetto alla regola generale secondo cui i debiti regolati da norme di diritto pubblico si estinguono con un pagamento in moneta, con conseguente insussistenza di un diritto allo scomputo del costo di costruzione.
In ogni caso, in data 12/11/2021 LE Costruzioni ha depositato apposito progetto per essere autorizzata ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione relative all’interramento del tronco di fognatura nera e con nota del 25/11/2021, previo parere dell’Acquedotto Pugliese, il Settore LL. PP. ha autorizzato dette opere.
Tale circostanza determina la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della particolarità della fattispecie, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO